Corte di giustizia, Sentenza C-61/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 marzo 2024. — RL contro Landeshauptstadt Wiesbaden. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2019/1157 – Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione europea – Validità – Base giuridica – Articolo 21, paragrafo 2, TFUE – Articolo 77, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (UE) 2019/1157 – Articolo 3, paragrafo 5 – Obbligo per gli Stati membri di inserire nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità due impronte digitali in formato interoperativo digitale – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 35 – Obbligo di procedere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – Mantenimento degli effetti nel tempo di un regolamento dichiarato invalido. — Causa C-61/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato invalido il regolamento 2019/1157 perché adottato su una base giuridica non corretta: doveva essere fondato sull’articolo 77, paragrafo 3, TFUE e non sull’articolo 21, paragrafo 2, TFUE. Ha però respinto le censure relative al RGPD e alla Carta, ritenendo legittimo, in astratto, l’obbligo di inserire due impronte digitali nelle carte d’identità. Per evitare un vuoto normativo e conseguenze gravi per i cittadini dell’Unione, ha mantenuto temporaneamente gli effetti del regolamento.
Validità del regolamento (UE) 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità, in particolare dell’obbligo di inserire due impronte digitali, e mantenimento degli effetti della dichiarazione di invalidità.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto se il regolamento (UE) 2019/1157 sia invalido, in tutto o in parte, perché: 1) sarebbe stato adottato sulla base giuridica errata, dovendo fondarsi sull’articolo 77, paragrafo 3, TFUE e non sull’articolo 21, paragrafo 2, TFUE; 2) sarebbe stato adottato senza la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati richiesta dall’articolo 35, paragrafo 10, del RGPD; 3) l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento violerebbe gli articoli 7 e 8 della Carta per sproporzionata ingerenza nella vita privata e nella protezione dei dati personali.
Principio di diritto
Il regolamento (UE) 2019/1157 è invalido perché è stato adottato sulla base giuridica errata: la disciplina relativa alle carte d’identità dei cittadini dell’Unione rientra nell’ambito specifico dell’articolo 77, paragrafo 3, TFUE, che impone la procedura legislativa speciale, e non poteva essere adottata sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, TFUE mediante procedura legislativa ordinaria. La Corte ha invece escluso che vi fosse invalidità per mancato rispetto dell’articolo 35, paragrafo 10, RGPD e ha ritenuto che l’obbligo di inserire due impronte digitali nelle carte d’identità, considerato da solo, non violi gli articoli 7 e 8 della Carta, poiché persegue finalità di interesse generale, è idoneo, necessario e proporzionato. Per ragioni di certezza del diritto e per evitare gravi conseguenze, la Corte ha mantenuto gli effetti del regolamento fino all’entrata in vigore, entro un termine massimo di due anni, di un nuovo regolamento fondato sull’articolo 77, paragrafo 3, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 77, paragrafo 3, TFUE
- Articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2019/1157
- Articoli 3, 5, 6, 10, 11 e 14 del regolamento (UE) 2019/1157
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articoli 4, 9 e 35 del regolamento (UE) 2016/679
- Regolamento (UE) 2016/399
- Direttiva 2004/38/CE
- Articoli 4, 5, 6, 8, 19 e 20 della direttiva 2004/38/CE
- Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016
Validità del regolamento (UE) 2019/1157 sull’inserimento delle impronte digitali nelle carte d’identità
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wiesbaden relativo alla validità del regolamento (UE) 2019/1157, in particolare dell’articolo 3, paragrafo 5, che impone l’inserimento di due impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla base giuridica del regolamento, sulla necessità di una valutazione d’impatto ai sensi del RGPD e sulla compatibilità della misura con gli articoli 7 e 8 della Carta.
Fatti e procedimento principale
RL aveva chiesto alla città di Wiesbaden il rilascio di una nuova carta d’identità, chiedendo però che non contenesse le proprie impronte digitali. L’amministrazione aveva respinto la richiesta, richiamando sia la validità residua della carta precedente sia l’obbligo, derivante dal diritto tedesco di attuazione del regolamento 2019/1157, di inserire due impronte digitali nelle carte d’identità. Il giudice tedesco ha quindi sospeso il procedimento e ha sollevato una questione sulla validità del regolamento.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2019/1157, specialmente gli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e 14;
- il regolamento (UE) 2016/679, in particolare gli articoli 4, 9 e 35;
- la direttiva 2004/38/CE, soprattutto gli articoli 4, 5, 6, 8, 19 e 20;
- l’articolo 77, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 21, paragrafo 2, TFUE;
- gli articoli 7, 8 e 52 della Carta.
Base giuridica del regolamento: articolo 77, paragrafo 3, TFUE oppure articolo 21, paragrafo 2, TFUE
La Corte afferma che la scelta della base giuridica deve dipendere da elementi oggettivi, quali finalità e contenuto dell’atto. Quando esiste una disposizione più specifica nei Trattati, essa deve prevalere. Nel caso di specie, l’articolo 77, paragrafo 3, TFUE costituisce la base specifica per misure relative a passaporti, carte d’identità, titoli di soggiorno o documenti assimilati, adottate per facilitare la libera circolazione.
Esaminando finalità e contenuto del regolamento 2019/1157, la Corte rileva che il suo scopo principale è rafforzare la sicurezza delle carte d’identità e facilitare la libera circolazione, mentre le disposizioni centrali disciplinano proprio il formato, la sicurezza, i dati biometrici e la sostituzione progressiva dei documenti non conformi. Ne deriva che il regolamento rientra nell’ambito specifico dell’articolo 77, paragrafo 3, TFUE. L’uso dell’articolo 21, paragrafo 2, TFUE e della procedura legislativa ordinaria ha dunque violato il Trattato, rendendo invalido il regolamento.
Valutazione d’impatto ex articolo 35, paragrafo 10, RGPD
La Corte respinge la censura procedurale relativa al RGPD. Sottolinea che l’articolo 35 RGPD si applica al titolare del trattamento quando esegue trattamenti di dati personali ad alto rischio; il regolamento 2019/1157, però, non effettua esso stesso un trattamento di dati personali, ma impone agli Stati membri di prevedere determinati trattamenti in sede di rilascio delle carte. Perciò, al momento dell’adozione del regolamento, non era richiesta una previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 10, RGPD. Questa censura non determina quindi l’invalidità dell’atto.
Compatibilità dell’obbligo di impronte digitali con gli articoli 7 e 8 della Carta
La Corte riconosce che l’obbligo di rilevare e memorizzare due impronte digitali costituisce una limitazione del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, perché comporta il trattamento di dati biometrici sensibili. Tuttavia, tale limitazione è prevista dalla legge, è formulata con sufficiente precisione e non incide sul contenuto essenziale dei diritti garantiti dalla Carta.
Sul piano della proporzionalità, la Corte ritiene che la misura persegua finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione: lotta contro la falsificazione dei documenti e l’usurpazione d’identità, oltre all’interoperabilità dei sistemi di verifica e, indirettamente, alla facilitazione della libera circolazione. La misura è ritenuta idonea a tali scopi, necessaria e accompagnata da garanzie sufficienti, tra cui:
- acquisizione da parte di personale qualificato;
- conservazione limitata nel tempo;
- divieto di basi giuridiche per banche dati biometriche nazionali o centralizzate a livello UE;
- uso limitato dei dati biometrici per autenticazione e verifica dell’identità;
- esenzioni per minori molto piccoli e per chi non possa fornire impronte.
La Corte valorizza anche che l’inserimento di impronte complete, e non solo di minuzie, serve all’interoperabilità e alla compatibilità con i sistemi nazionali. Il bilanciamento tra gravità dell’ingerenza e importanza delle finalità è quindi giudicato non sproporzionato.
Esito e mantenimento temporaneo degli effetti
Pur avendo respinto le censure relative a RGPD e Carta, la Corte dichiara invalido il regolamento 2019/1157 per il vizio della base giuridica. Per evitare gravi conseguenze per un numero molto elevato di cittadini dell’Unione, dispone però il mantenimento degli effetti del regolamento fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a due anni dal 1º gennaio dell’anno successivo alla sentenza, di un nuovo regolamento fondato correttamente sull’articolo 77, paragrafo 3, TFUE.
Principi affermati
- Le misure UE relative alle carte d’identità dei cittadini dell’Unione, quando sono adottate per facilitarne l’esercizio del diritto di libera circolazione, rientrano nell’articolo 77, paragrafo 3, TFUE.
- La base giuridica più specifica deve prevalere su quella generale.
- L’inserimento di impronte digitali nelle carte d’identità costituisce una limitazione dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, ma può essere giustificato se rispetta legalità, contenuto essenziale e proporzionalità.
- L’articolo 35, paragrafo 10, RGPD non impone una valutazione d’impatto quando l’atto dell’Unione non è esso stesso un trattamento di dati personali.
- La Corte può mantenere temporaneamente gli effetti di un regolamento invalido per ragioni imperative di certezza del diritto.
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