Corte di giustizia, Sentenza C-10/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2024. — Liberi editori e autori (LEA) contro Jamendo SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/26/UE – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Organismi di gestione collettiva – Entità di gestione indipendenti – Accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Direttiva 2000/31/CE – Ambito di applicazione materiale – Articolo 3, paragrafo 3 – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione materiale – Articolo 17, punto 11 – Articolo 56 TFUE. — Causa C-10/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la normativa italiana che riservava l’intermediazione dei diritti d’autore agli organismi di gestione collettiva, escludendo le entità di gestione indipendenti stabilite in altri Stati membri. Ha chiarito che la direttiva 2014/26/UE non armonizza l’accesso al mercato per tali entità, ma la disciplina nazionale deve comunque rispettare l’articolo 56 TFUE. Poiché il divieto italiano era generale e assoluto, la Corte lo ha ritenuto incompatibile con la libera prestazione dei servizi.
La direttiva 2014/26/UE, letta alla luce dell’articolo 56 TFUE, osta a una disciplina nazionale che esclude in via generale e assoluta le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro dalla prestazione di servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo Stato membro.
La questione giuridica
Se la direttiva 2014/26/UE debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che riserva l’accesso al mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore o, comunque, la concessione di licenze agli utilizzatori, ai soli soggetti qualificabili come organismi di gestione collettiva, escludendo le entità di gestione indipendenti, anche se stabilite in altri Stati membri.
Principio di diritto
La direttiva 2014/26/UE non armonizza le condizioni di accesso delle entità di gestione indipendenti all’attività di gestione dei diritti d’autore; pertanto essa non vieta, di per sé, una normativa nazionale che riservi tale attività ai soli organismi di gestione collettiva. Tuttavia, una disciplina che impedisca in modo generale e assoluto a un’entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di prestare in Italia i propri servizi integra una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Tale restrizione può essere giustificata dalla tutela del diritto d’autore, ma non è proporzionata se opera in modo assoluto, poiché misure meno restrittive potrebbero conseguire lo stesso obiettivo imponendo obblighi regolatori specifici.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Direttiva 2006/123/CE
- Direttiva 2014/26/UE
- Articolo 1 direttiva 2000/31/CE
- Articolo 3 direttiva 2000/31/CE
- Articolo 16 direttiva 2006/123/CE
- Articolo 17, punto 11, direttiva 2006/123/CE
- Articolo 2 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 3 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 4 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 5 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 6 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 16 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 30 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 36 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 39 direttiva 2014/26/UE
- Articolo 41 direttiva 2014/26/UE
Gestione dei diritti d’autore e accesso al mercato delle entità di gestione indipendenti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma in una controversia tra LEA, organismo di gestione collettiva italiano, e Jamendo SA, entità di gestione indipendente stabilita in Lussemburgo. Il giudizio verteva sulla legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, di una normativa italiana che riservava l’attività di intermediazione nel settore dei diritti d’autore ai soli organismi di gestione collettiva.
Fatti e procedimento principale
LEA chiedeva un provvedimento inibitorio nei confronti di Jamendo, sostenendo che quest’ultima svolgesse in Italia attività di intermediazione senza essere iscritta negli elenchi nazionali, senza possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 35/2017 e senza la preventiva comunicazione al Ministero competente. Jamendo replicava che la disciplina italiana, in particolare l’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, le impediva illegittimamente di operare come entità di gestione indipendente e che la normativa nazionale non avesse correttamente trasposto la direttiva 2014/26/UE.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva se la direttiva 2014/26/UE osti a una legge nazionale che riservi l’accesso al mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, o la concessione di licenze agli utilizzatori, ai soli organismi di gestione collettiva, escludendo le entità di gestione indipendenti, sia nazionali sia stabilite in altri Stati membri.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- la direttiva 2014/26/UE, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 30, 36, 39 e 41;
- la direttiva 2000/31/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’allegato;
- la direttiva 2006/123/CE, in particolare l’articolo 16 e l’articolo 17, punto 11;
- l’articolo 56 TFUE;
- l’articolo 267 TFUE.
Ricevibilità della domanda
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano, osservando che non risultavano elementi manifesti idonei a dimostrare il carattere fittizio o artificioso del procedimento principale. Ha però dichiarato irricevibile la questione solo nella parte in cui si riferiva alle entità di gestione indipendenti stabilite in Italia, poiché il contenzioso riguardava una società stabilita in Lussemburgo e il profilo interno appariva ipotetico.
Portata della direttiva 2014/26/UE
Secondo la Corte, la direttiva 2014/26/UE mira a coordinare le norme nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, nonché sul loro assetto di governance e di controllo. Le entità di gestione indipendenti sono sì richiamate dalla direttiva, ma soltanto per alcuni obblighi specifici di informazione e trasparenza elencati all’articolo 2, paragrafo 4.
La Corte ha rilevato che:
- l’articolo 5 della direttiva, che riconosce ai titolari dei diritti il potere di scegliere l’organismo di gestione collettiva, non si applica alle entità di gestione indipendenti;
- nessuna disposizione della direttiva disciplina in modo espresso l’accesso di tali entità al mercato della gestione dei diritti d’autore;
- il considerando 19 non può ampliare il contenuto normativo della direttiva oltre il suo tenore letterale.
Ne consegue che la direttiva 2014/26/UE non armonizza le condizioni di accesso delle entità di gestione indipendenti all’attività di gestione dei diritti d’autore.
Esclusione della direttiva 2000/31/CE e della direttiva 2006/123/CE
La Corte ha escluso che la disciplina controversa potesse essere valutata alla luce della direttiva 2000/31/CE, poiché l’articolo 3, paragrafo 3, e l’allegato escludono dal suo ambito, in modo ampio, i settori dei diritti d’autore e dei diritti connessi, comprendendo anche i servizi di gestione collegati.
Analogamente, la Corte ha escluso l’applicabilità della direttiva 2006/123/CE, dato che l’articolo 17, punto 11, sottrae alla disciplina della libera prestazione dei servizi i diritti d’autore e i diritti connessi. La giurisprudenza precedente aveva già ricondotto sotto tale deroga l’attività di gestione collettiva dei diritti d’autore.
Esame alla luce dell’articolo 56 TFUE
Non essendovi un’armonizzazione esaustiva sul punto, la Corte ha ritenuto che la normativa italiana debba essere valutata alla luce dell’articolo 56 TFUE. Ha quindi affermato che la misura nazionale, impedendo a un’entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di operare in Italia, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
La Corte ha riconosciuto che la tutela del diritto d’autore è un motivo imperativo di interesse generale idoneo, in astratto, a giustificare una restrizione. Tuttavia, la disciplina italiana non superava il controllo di proporzionalità perché escludeva in modo assoluto tutte le entità di gestione indipendenti straniere, senza distinguere in base agli obblighi regolatori a cui esse sono già sottoposte nel loro Stato di stabilimento.
Ragionamento sulla proporzionalità
La Corte ha osservato che il trattamento differenziato rispetto agli organismi di gestione collettiva è coerente con la direttiva 2014/26/UE, poiché quest’ultima assoggetta gli organismi di gestione collettiva a un regime molto più rigoroso rispetto alle entità di gestione indipendenti. Ciò, in astratto, può rendere la restrizione idonea a tutelare il diritto d’autore.
Tuttavia, la misura italiana era sproporzionata perché:
- vietava in modo assoluto l’accesso al mercato alle entità di gestione indipendenti straniere;
- non considerava eventuali obblighi normativi già esistenti nello Stato membro di stabilimento;
- non lasciava spazio a misure meno restrittive, come l’imposizione di requisiti specifici e giustificati.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26/UE, osta a una normativa nazionale che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo Stato membro.
Principi di rilievo pratico
Per gli operatori del settore, la sentenza distingue chiaramente tra:
- organismi di gestione collettiva, soggetti a un ampio regime di armonizzazione;
- entità di gestione indipendenti, per le quali la direttiva impone solo obblighi mirati e non disciplina l’accesso al mercato.
La conseguenza pratica è che gli Stati membri non possono introdurre divieti assoluti all’operatività transfrontaliera di tali entità se ciò determina una restrizione non proporzionata della libera prestazione dei servizi.
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