Sentenza n. 1793/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza 2366 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2366/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata il 23 maggio 2025 e divenuta irrevocabile, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2024/2025, per l'importo di 500 euro annui, con condanna dell'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che l'inadempimento risultava adeguatamente documentato e non era stato contestato dal Ministero. Ha ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in considerazione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale successiva applicazione su istanza del ricorrente qualora l'inottemperanza prosegua oltre i termini assegnati. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti, in ragione dell'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento.
art. 26 c.p.a.
Costituisce il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal giudice, tra cui quelle sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'eventuale onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine perentorio assegnato nella sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone le funzioni e consentendogli di avvalersi delle strutture amministrative necessarie all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando, in relazione all'entità dell'obbligazione, il giudice non ravvisi allo stato i presupposti della misura; la sua applicazione può essere riservata a una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo è documentato e l'amministrazione non contesta in giudizio l'inadempimento.
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