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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04193/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da dieci cartelle esattoriali emesse per il recupero di contributi previdenziali omessi. La società aveva impugnato la decisione di primo grado con appello, ma la Corte d’appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine di impugnazione anche tenendo conto della sospensione per l’emergenza Covid-19 e negando l’applicazione della sospensione feriale dei termini. In cassazione la società ha dedotto un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020 e erronea disapplicazione della sospensione feriale, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell’ambito della giurisprudenza delle Sezioni Unite che aveva esteso la sospensione ad alcune controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, richiamando in particolare l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha chiarito che non si trattava di opposizione a ordinanza-ingiunzione, ma di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi; pertanto non ricorreva la fattispecie per la quale le Sezioni Unite avevano riconosciuto l’applicazione della sospensione feriale. Ha aggiunto che nelle controversie concernenti omissione totale o parziale del pagamento dei contributi previdenziali la sospensione feriale non opera, perché l’inadempimento contributivo incide sulla posizione previdenziale del lavoratore e giustifica una tutela differenziata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 83 del d.l. n. 18 del 2020

    richiamato dalla ricorrente in tema di sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19; la Corte nega che consenta la tesi sostenuta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la proposta definitoria in camera di consiglio

  • Cass. Sez. U. n. 2145 del 29/01/2021

    richiamata per escludere che la fattispecie concreta rientrasse tra quelle in cui è stata riconosciuta la sospensione feriale

  • Cass. Sez. U. n. 4315 del 20/02/2020

    richiamata ai fini dell’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La sospensione feriale dei termini processuali non si applica automaticamente a tutte le controversie in materia previdenziale: occorre verificare la specifica natura dell’azione proposta e il tipo di provvedimento impugnato.
  • L’estensione della sospensione feriale riconosciuta per alcune opposizioni in materia lavoristica e previdenziale non è estensibile in via analogica alle opposizioni a cartelle esattoriali per recupero di contributi omessi, se la fattispecie non coincide con quella esaminata dalla giurisprudenza richiamata.
  • In sede di legittimità, quando il ricorso censura la sola applicazione di termini processuali, la Corte può respingere il motivo valorizzando la qualificazione giuridica concreta dell’azione proposta.
  • L’omissione totale o parziale del pagamento dei contributi previdenziali è considerata una fattispecie distinta rispetto ad altre opposizioni in materia lavoristica, con conseguente diverso regime processuale quanto ai termini di impugnazione.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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  • ricorrente
  • società iscritta al recupero crediti/contribuzioni che ha proposto appello e poi ricorso per cassazione
  • resistente
  • istituto previdenziale e agente della riscossione, entrambi controricorrenti
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  • debitore
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  • ente previdenziale
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  • La controversia nasce da dieci cartelle esattoriali emesse per il recupero di contributi previdenziali omessi. La società aveva impugnato la decisione di primo grado con appello, ma la Corte d’appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine di impugnazione anche tenendo conto della sospensione per l’emergenza Covid-19 e negando l’applicazione della sospensione feriale dei termini. In cassazione la società ha dedotto un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020 e erronea disapplicazione della sospensione feriale, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell’ambito della giurisprudenza delle Sezioni Unite che aveva esteso la sospensione ad alcune controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, richiamando in particolare l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
  • risultato
  • La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha chiarito che non si trattava di opposizione a ordinanza-ingiunzione, ma di opposizione a cartelle esattoriali per recupero di contributi previdenziali omessi; pertanto non ricorreva la fattispecie per la quale le Sezioni Unite avevano riconosciuto l’applicazione della sospensione feriale. Ha aggiunto che nelle controversie concernenti omissione totale o parziale del pagamento dei contributi previdenziali la sospensione feriale non opera, perché l’inadempimento contributivo incide sulla posizione previdenziale del lavoratore e giustifica una tutela differenziata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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