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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14309/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 24/08/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP del 07/08/2023 che aveva applicato a Giordano la misura cautelare dell'obbligo di dimora per il reato di concorso nell'acquisto a fini di spaccio di sostanza stupefacente (art.110 c.p. e art.73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e carenza della valutazione della gravità indiziaria, sostenendo di essere solo accompagnatore e non concorrente; 2) mancanza di elementi idonei a dimostrare l'attuazione del proposito criminoso, essendo emersa solo la mera disponibilità a organizzare un viaggio per acquistare stupefacente; 3) vizio di motivazione in ordine all'esigenza cautelare di prevenzione (art.274 c.p.p.), sostenendo che l'unico episodio risaliva al 23/08/2020 e non giustificava il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi confermando che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua circa la gravità indiziaria sulla base delle intercettazioni e degli elementi investigativi che indicavano un contributo agevolatore del Giordano al tentativo di acquisto destinato allo spaccio. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo: il Collegio aveva valutato adeguatamente l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, considerando la personalità dell'indagato, i precedenti penali specifici e la recente misura di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che per l'adozione di misure cautelari personali è sufficiente la gravità degli indizi come elemento prognostico; non è necessario che gli indizi raggiungano la precisione e la concordanza richieste dall'art. 192, comma 2, nel giudizio di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    L'esigenza cautelare fondata sul pericolo di reiterazione richiede che il pericolo sia concreto e attuale al momento dell'adozione della misura, valutato sulla base delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguerne i criteri: il comma secondo (precisione e concordanza degli indizi) vale per il giudizio di merito ma non è richiesto per il giudizio cautelare che si fonda sulla sola gravità degli indizi (art.273).

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ricorda che il contributo concorsuale rileva anche se assume forma di agevolazione, ossia quando rafforza il proposito criminoso o facilita l'esecuzione del reato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come norma sostanziale relativa al reato in materia di stupefacenti (acquisto a fini di spaccio) contestato al ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alla valutazione relativa all'assenza di colpa grave che esclude l'aggravamento delle conseguenze procedimentali; la Corte ha ritenuto non ravvisabile assenza di colpa netta rilevante.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurele citata nel testo in relazione al deposito di memoria del Pubblico Ministero; richiamata nel corso del procedimento di legittimità.

  • legge n. 63/2001

    Citata per spiegare modifiche normative che hanno lasciato ferma la sufficienza della gravità degli indizi in sede cautelare, senza richiedere gli ulteriori requisiti di precisione e concordanza dell'art.192 comma 2.

  • legge n. 47/2015

    Richiamata per il principio che il pericolo di reiterazione ai fini cautelari deve essere non solo concreto ma anche attuale al momento dell'adozione della misura.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la valutazione degli indizi è prognostica: è sufficiente la gravità degli indizi anche se compatibile con ricostruzioni alternative, purché la motivazione sia chiara, congrua e non manifestamente illogica.
  • Il concorso di persone può essere configurato anche quando la condotta del partecipante abbia natura agevolatrice (es. accompagnare o facilitare l'acquisto), non solo quando risulti determinante causalmente per l'evento.
  • Per giustificare esigenze cautelari di prevenzione (art.274 c.p.p.) il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; la sua attualità si valuta sulla base della personalità dell'indagato, delle modalità del fatto e di elementi successivi (es. misure di sicurezza disposte), non sulla sola distanza temporale dall'evento.
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità su provvedimenti cautelari, verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione; non procede a una nuova valutazione di fatto se le censure mirano a una rivalutazione degli elementi probatori.
  • Un ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denunzia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, e non una semplice diversa valutazione dei fatti.

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