Cassazione Civile, Ordinanza n. 36563/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalle trattenute operate dalla cassa previdenziale sulla pensione di un iscritto nel periodo 26 luglio 2009 - 31 dicembre 2018, qualificate come contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del regolamento previdenziale dell'ente e di successive delibere attuative. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva condannato la cassa alla restituzione. In cassazione l'ente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della normativa che disciplina l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e il coordinamento con le disposizioni sulla sostenibilità del sistema previdenziale, sostenendo che il contributo di solidarietà sarebbe stato legittimamente introdotto e non contrastante con il principio del pro rata; con il terzo motivo ha censurato la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dovesse essere soggetto al termine quinquennale e non a quello decennale, anche in relazione alla disciplina dei ratei pensionistici e alla pretesa esigenza di evitare disparità di trattamento rispetto all'INPS.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non hanno il potere di imporre, mediante regolamenti o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo non attiene ai criteri di calcolo del trattamento pensionistico ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, nel caso di indebito prelievo pensionistico di questo tipo, l'azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, poiché non si tratta di mera riliquidazione di ratei pensionistici liquidi ed esigibili, ma di credito restitutorio derivante da trattenute illegittime. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. n. 509/1994
non attribuisce alle casse privatizzate il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate in modo definitivo
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
non può legittimare un prelievo patrimoniale su trattamenti pensionistici già determinati se ciò esula dai criteri di calcolo della prestazione
Delibera CNPADC del 27.6.2013
atto interno non idoneo a fondare un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente come base del potere regolamentare, ma non idoneo a consentire il prelievo contestato
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle casse privatizzate, ma non ritenuto dirimente
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato come norma di contesto sul contributo di solidarietà, ma non estensibile agli atti della cassa
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
invocato dalla ricorrente, senza che ciò valga a fondare il potere di imposizione del contributo
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma la legittimità dell'assetto che riserva al legislatore il prelievo patrimoniale
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione è riservata alla legge
art. 38 Cost.
norma evocata dalla ricorrente nel quadro della sostenibilità del sistema previdenziale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 2946 c.c.
prescrizione ordinaria decennale applicabile all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute
art. 2948 c.c.
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica alla ripetizione di trattenute illegittime su pensioni già determinate
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei ratei, ma ritenuto non decisivo nel caso di credito restitutorio
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
non applicabile alla fattispecie come riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma solo a ratei arretrati o differenze dovute a riliquidazioni
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale non partecipato
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con propri regolamenti o delibere un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo non incide sul modo di calcolare la prestazione ma configura una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- Il principio del pro rata tutela i criteri di determinazione del trattamento pensionistico già maturato; esso non può essere aggirato mediante prelievi successivi che, pur denominati in modo diverso, abbiano la sostanza di una trattenuta patrimoniale autonoma.
- Quando si agisce per la ripetizione di somme trattenute indebitamente sulla pensione in forza di un prelievo illegittimo, il credito non va qualificato come semplice riliquidazione di ratei pensionistici liquidi ed esigibili, ma come credito restitutorio soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia già determinato, liquido ed esigibile; se invece è contestato l'ammontare dovuto per effetto di trattenute illegittime, prevale il termine decennale.
- La natura sostanziale dell'atto, e non la sua denominazione formale, è decisiva per stabilire se un prelievo rientri nei poteri dell'ente o richieda una base legislativa espressa.
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