Tribunale, Sentenza T-484/21
Judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) of 25 September 2024. — Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. v European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. — Energy – Internal market for electricity – Capacity calculation region – Core region – Adoption by ACER of the methodology for cost sharing of redispatching and countertrading – Determination of the threshold for legitimate loop flows – Article 16(13) of Regulation (EU) 2019/943. — Case T-484/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione del Board of Appeal di ACER sulla metodologia Core per la ripartizione dei costi di redispatching e countertrading. La censura decisiva è l’illegittima determinazione, da parte di ACER, di un threshold uniforme per i loop flows, in contrasto con l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. Il Tribunale esclude che il rispetto di un termine considerato da ACER come necessario potesse giustificare una competenza implicita o una deroga al quadro normativo. Non vengono quindi esaminati gli altri motivi di ricorso.
Annullamento della decisione ACER sulla metodologia di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading del Core, per illegittima fissazione del threshold dei loop flows in violazione dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943.
La questione giuridica
Se ACER potesse, in assenza dell’analisi richiesta ai TSO dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943, fissare autonomamente e in via temporanea un threshold uniforme del 10% per i loop flows nella metodologia di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading; se tale threshold fosse compatibile con il requisito di essere definito per ciascun singolo confine di bidding zone; e se, in mancanza di tale competenza, la decisione impugnata dovesse essere annullata.
Principio di diritto
L’ACER non può sostituirsi ai TSO fissando un threshold per i loop flows in modo incompatibile con l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943: il livello deve essere definito, previa analisi, per ciascun singolo confine di bidding zone e deve corrispondere al livello atteso in assenza di congestione strutturale. In mancanza di tale analisi e di una base normativa che consenta una deroga, non esiste una competenza implicita dell’ACER a stabilire unilateralmente, neppure temporaneamente, un threshold uniforme del 10%; la decisione che conferma la metodologia è quindi annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 291 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Articolo 4 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 16, paragrafo 13, regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 2, punti 4 e 6, regolamento (UE) 2019/943
- Regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 5, paragrafo 3, regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 6, paragrafi 10, 11, 12 e 12, lettera b), regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 22, paragrafo 5, lettera a), regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 28 regolamento (UE) 2019/942
- Regolamento (UE) 2015/1222
- Articolo 74, paragrafi 1 e 6, regolamento (UE) 2015/1222
- Articolo 9, paragrafi 4, 7, 10 e 11, regolamento (UE) 2015/1222
- Articolo 15 regolamento (UE) 2015/1222
Annullamento della decisione ACER sulla metodologia di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading del Core
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal TSO polacco contro la decisione del Board of Appeal di ACER del 28 maggio 2021, che aveva confermato la decisione ACER n. 30/2020 sulla metodologia di cost sharing per redispatching e countertrading nel Core capacity calculation region. Il contenzioso si inserisce nel quadro della disciplina del mercato interno dell’energia elettrica e, in particolare, della ripartizione dei costi delle misure correttive tra gestori di rete e autorità di regolazione.
Fatti e procedimento amministrativo
Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222, i TSO di ciascuna capacity calculation region devono sviluppare una metodologia comune per la ripartizione dei costi di redispatching e countertrading. Per il Core region, i TSO non presentarono la proposta entro il termine iniziale; successivamente, nel 2019, trasmisero una proposta alle NRA competenti, che non riuscirono ad approvarla. ACER si dichiarò quindi competente a decidere e, dopo consultazioni e iter di cooperazione con TSO e NRA, adottò la decisione n. 30/2020.
Il punto centrale era la fissazione di una soglia del 10% per i loop flows: nella metodologia approvata da ACER, la soglia veniva stabilita in modo uniforme per l’intera regione Core e poi ripartita tra le bidding zones coinvolte. Il Board of Appeal confermò tale impostazione, ritenendo legittimo l’intervento di ACER anche in assenza della previa analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva, in sintesi, che:
- ACER non avesse il potere di modificare la proposta dei TSO, ma solo di approvarla;
- la fissazione autonoma del threshold violasse l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 e il principio di attribuzione;
- il threshold del 10% fosse eccessivo e incompatibile con il principio del "polluter pays";
- la metodologia fosse viziata anche sotto il profilo della motivazione e della corretta interpretazione delle disposizioni sulla decomposizione dei flussi.
Il Tribunale ha deciso di esaminare prioritariamente il primo e il quinto motivo, entrambi relativi al threshold dei loop flows.
Quadro normativo rilevante
La decisione si fonda soprattutto su due regolamenti:
- il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica, in particolare l’articolo 16, paragrafo 13, e le definizioni di congestione e congestione strutturale contenute nell’articolo 2;
- il regolamento (UE) 2019/942 che istituisce ACER, in particolare gli articoli 5, 6, 22 e 28.
Rilevante anche il regolamento (UE) 2015/1222, in particolare l’articolo 74 sulla metodologia di redispatching e countertrading e l’articolo 9 sulla procedura di approvazione e intervento di ACER.
Ragionamento del Tribunale sul threshold dei loop flows
Il Tribunale ricorda che i loop flows sono inevitabili in una rete elettrica interconnessa e che la soglia serve proprio a escludere tali flussi dalla ripartizione dei costi delle misure correttive. Tuttavia, l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 impone due condizioni cumulative: la soglia deve essere stabilita previa analisi del livello di flussi attesi senza congestione strutturale e deve essere definita per ciascun singolo confine di bidding zone.
Nel caso di specie, né i TSO né ACER avevano svolto l’analisi prescritta. ACER aveva ritenuto di poter fissare una soglia temporanea uniforme del 10%, giustificandosi con la necessità di evitare uno stallo decisionale e di rispettare il termine previsto per l’adozione della metodologia. Il Tribunale respinge tale impostazione per più ragioni.
In primo luogo, la soglia fissata da ACER non rispetta il requisito territoriale dell’articolo 16, paragrafo 13: il metodo adottato è uniforme per tutta la regione Core e non è costruito sulla base delle caratteristiche di ciascun confine tra bidding zones. La successiva ripartizione del 10% tra le zone coinvolte non equivale alla definizione "per ciascun individual bidding zone border" richiesta dal regolamento.
In secondo luogo, la fissazione del 10% non deriva dall’analisi sostanziale richiesta dalla norma, ma da una media/compromesso tra valori suggeriti dai TSO. Il Tribunale osserva che l’analisi prevista dall’articolo 16, paragrafo 13, implica anche valutazioni su investimenti di rete e possibili configurazioni alternative delle bidding zones, analisi che ACER ammette di non aver svolto.
Esclusione della competenza implicita di ACER
Il Tribunale affronta poi l’argomento secondo cui ACER avrebbe una competenza implicita per evitare un blocco del procedimento. Tale tesi viene respinta:
- il principio di legalità impedisce a un’agenzia dell’Unione di derogare al quadro normativo applicabile;
- il termine di sei mesi per l’adozione della decisione non è considerato perentorio, ma indicativo;
- il regolamento 2019/942 prevede solo in casi specifici la possibilità di decisioni provvisorie a tutela della sicurezza di approvvigionamento o operativa, ipotesi non pertinente al caso;
- l’esigenza di efficienza, da sola, non crea una competenza nuova in capo ad ACER.
Il Tribunale aggiunge che la determinazione del threshold, così come operata da ACER, non garantisce neppure il buon funzionamento sostanziale della disciplina, poiché una soglia incompatibile con l’articolo 16, paragrafo 13, non fornisce i corretti segnali economici per gli investimenti di rete.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso e annulla la decisione del Board of Appeal nella parte in cui conferma la decisione ACER n. 30/2020 e respinge il ricorso amministrativo del TSO polacco. Poiché i motivi accolti incidono su un elemento centrale della metodologia, non è possibile una mera annullamento parziale limitato a singole disposizioni.
Il Tribunale rifiuta inoltre di mantenere gli effetti dell’atto annullato ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE: l’annullamento si fonda anche su una violazione sostanziale, non solo su vizi procedurali, e non risultano condizioni tali da giustificare la conservazione degli effetti per ragioni di certezza del diritto.
Principi affermati
La pronuncia conferma che ACER, quale agenzia dell’Unione, non può sostituire il meccanismo normativo previsto dal legislatore dell’Unione con una soluzione autonoma fondata sull’efficienza o sull’urgenza. Quando una disposizione impone una previa analisi tecnica a cura dei TSO e una definizione caso per caso per ciascun confine di bidding zone, l’agenzia non può fissare unilateralmente una soglia uniforme, neppure a titolo temporaneo, senza violare il principio di legalità e il regime di attribuzione delle competenze.
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