Tribunale, Sentenza T-476/21
Judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) of 25 September 2024. — TransnetBW GmbH v European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. — Energy – Internal market for electricity – Capacity calculation region – Core region – Adoption by ACER of the methodology for cost sharing of redispatching and countertrading – Determination of the threshold for legitimate loop flows – Article 16(13) of Regulation (EU) 2019/943. — Case T-476/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il metodo Core per la ripartizione dei costi di redispatching e countertrading adottato da ACER, confermato dal Board of Appeal, e ha respinto i motivi relativi all’ambito del metodo e alla pretesa penalizzazione dei loop flows. Ha invece accolto il motivo sulla soglia dei loop flows, ritenendo che ACER avesse fissato una soglia comune senza la valutazione individuale richiesta dall’articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943. Per questo ha annullato la decisione impugnata, senza mantenere gli effetti dell’atto.
Annullamento della decisione ACER sul metodo di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading nella Core region, per illegittima determinazione del threshold dei loop flows ex articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943.
La questione giuridica
Nei motivi di ricorso si contestavano: (i) l’estensione illegittima dell’ambito del metodo di cost sharing ai network elements interni e non solo agli interconnectors; (ii) la determinazione illegittima di un threshold comune per i loop flows da parte di ACER; (iii) la pretesa penalizzazione dei loop flows rispetto agli internal flows nella ripartizione dei costi; (iv) l’adeguatezza del controllo svolto dal Board of Appeal. La questione centrale decisa dalla Corte ha riguardato la compatibilità con l’articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943 della soglia fissata da ACER e la sua competenza a determinarla in assenza dell’analisi richiesta dalla norma.
Principio di diritto
La Corte ha annullato la decisione del Board of Appeal di ACER perché la soglia comune per i loop flows, fissata al 10% e poi ripartita tra le bidding zones, non rispettava l’articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943: essa non era stata definita, come richiesto, per ogni singolo confine tra bidding zones sulla base di un’analisi del livello di flussi prevedibile in assenza di congestione strutturale. Inoltre, ACER non poteva colmare tale lacuna invocando una competenza implicita o la necessità di rispettare i termini procedurali, poiché il termine era indicativo e l’agenzia non può derogare al quadro normativo applicabile. Resta ferma, invece, la legittimità dell’impostazione secondo cui il cost sharing può riguardare anche elementi di rete interni con tensione pari o superiore a 220 kV e che i loop flows sopra soglia possono essere trattati diversamente dagli internal flows nella ripartizione dei costi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2015/1222
- Articolo 74 del regolamento (UE) 2015/1222
- Regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 6 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942
- Regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/944
- Regolamento (UE) 2017/1485
- Direttiva (UE) 2019/944
Annullamento della decisione ACER sulla metodologia di cost sharing per redispatching e countertrading nella Core region
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da TransnetBW GmbH contro la decisione del Board of Appeal di ACER del 28 maggio 2021, che aveva confermato la Decisione ACER n. 30/2020 sulla metodologia comune di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading per la Core capacity calculation region. Il caso tocca il coordinamento tra il regolamento (UE) 2015/1222, il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (UE) 2019/942 nel mercato interno dell’energia elettrica.
Fatti e contesto regolatorio
TransnetBW è un gestore di rete di trasmissione elettrica operante nel sud-ovest della Germania. I TSO della Core region avrebbero dovuto presentare una proposta di metodologia di cost sharing entro 16 mesi dalla decisione ACER del 17 novembre 2016 sulla determinazione delle capacity calculation regions, ma non lo fecero nei termini. Dopo una fase di consultazioni, la proposta fu trasmessa nel marzo 2019 alle autorità nazionali di regolazione (NRAs) e poi, in assenza di accordo tra queste, ACER si dichiarò competente ad adottare la decisione ai sensi del regolamento (UE) 2019/942 e del regolamento (UE) 2015/1222.
Questioni sottoposte alla Corte
La ricorrente ha dedotto quattro censure principali:
- estensione illegittima dell’ambito della metodologia a elementi di rete diversi dagli interconnectors;
- errata determinazione della soglia per i legittimi loop flows;
- illegittima penalizzazione dei loop flows rispetto agli internal flows;
- insufficienza del controllo esercitato dal Board of Appeal. La Corte ha trattato in via preliminare anche l’eccezione di inammissibilità sollevata da ACER nei confronti della memoria di intervento della Repubblica federale di Germania.
Ammissibilità dell’intervento della Repubblica federale di Germania
La Corte ha ritenuto solo parzialmente ammissibile la memoria di intervento tedesca. In particolare, ha escluso che un rinvio generico a un’altra memoria di intervento, depositata in un diverso procedimento, potesse integrare le carenze motivazionali del nuovo atto. Tuttavia, ha considerato sufficientemente comprensibili alcune osservazioni, se lette alla luce delle censure della ricorrente, con la sola esclusione dell’argomento relativo al divieto di considerare i relieving flows nella ripartizione dei costi.
Primo motivo: ambito della metodologia di cost sharing
La Corte ha respinto la censura secondo cui la metodologia avrebbe dovuto riguardare solo gli interconnectors. Ha interpretato l’articolo 74 del regolamento (UE) 2015/1222 in modo coerente con l’articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943, osservando che quest’ultimo non limita la ripartizione dei costi alle sole linee di interconnessione. Nel sistema della Core region, i costi dei remedial actions possono essere condivisi anche quando le azioni sono attuate su network elements interni con tensione pari o superiore a 220 kV, se tali elementi partecipano alla gestione coordinata delle congestioni che incidono sulla capacità transfrontaliera.
La Corte ha valorizzato il nesso tra:
- capacità cross-zonal e sicurezza operativa;
- redispatching/countertrading e CROSA process;
- coordinamento delle azioni correttive su tutti i network elements rilevanti. Secondo il Tribunale, escludere tali elementi interni avrebbe creato una distinzione ingiustificata tra situazioni comparabili e avrebbe indebolito gli incentivi corretti per i TSO. La Corte ha inoltre ritenuto che i loop flows sopra soglia, in quanto cross-border flows, non possano essere qualificati come fenomeni puramente interni.
Terzo motivo: pretesa penalizzazione dei loop flows sopra soglia
La Corte ha poi esaminato la censura contro la priorità attribuita, nell’articolo 7(6) della metodologia, ai loop flows sopra il threshold rispetto agli internal flows. Ha ritenuto che la formula dell’articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943, che impone di allocare i costi "based on the contribution to the congestion", consenta un ordine di priorità tra diversi tipi di flusso.
Il Tribunale ha spiegato che loop flows e internal flows non sono necessariamente identici sotto il profilo funzionale e regolatorio: i primi sono in parte inevitabili in una rete fortemente interconnessa, ma oltre la soglia non vi è ragione di imporne il costo ai TSO che li subiscono. La diversa disciplina è stata quindi ritenuta giustificata e non discriminatoria, anche alla luce dell’articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1222 e del principio di solidarietà energetica.
Secondo motivo: illegittima determinazione della soglia dei loop flows
La censura decisiva, accolta dalla Corte, riguardava la soglia del 10% fissata da ACER. L’articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943 richiede che il livello dei loop flows che può essere atteso in assenza di congestione strutturale sia:
- oggetto di un’analisi congiunta dei TSO;
- definito per ciascun singolo confine tra bidding zones;
- approvato dalle NRAs competenti. Nel caso di specie, tale analisi non era stata svolta dai TSO né da ACER, e la soglia fu fissata da ACER in via temporanea come media approssimativa delle risposte ricevute dai TSO, applicata uniformemente all’intera Core region.
La Corte ha ritenuto che questa impostazione:
- non rispetta il requisito della definizione per singolo confine tra bidding zones;
- non corrisponde al livello prevedibile in assenza di congestione strutturale;
- non può essere salvata tramite una competenza implicita dell’agenzia. Ha escluso che il termine per adottare la metodologia fosse perentorio: si trattava di un termine indicativo, e ACER avrebbe potuto attendere l’analisi richiesta dal regolamento. Inoltre, la necessità di evitare un deadlock non basta a creare una deroga al principio di legalità.
Esito del giudizio
Poiché la soglia dei loop flows costituiva un elemento centrale della metodologia, il Tribunale non ha potuto limitarsi a un annullamento parziale della decisione impugnata. Ha quindi annullato la decisione del Board of Appeal nella parte in cui confermava la Decisione ACER n. 30/2020 e respingeva il ricorso amministrativo di TransnetBW.
Effetti della sentenza e spese
La Corte ha respinto la richiesta di mantenere gli effetti dell’atto annullato, osservando che la censura accolto riguardava una violazione sostanziale del diritto dell’Unione e che, peraltro, la metodologia non era ancora pienamente implementata. ACER è stata condannata alle spese; la Repubblica federale di Germania e Amprion GmbH, intervenienti, sono state condannate a sopportare le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia afferma che:
- la metodologia di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading può includere anche network elements interni con tensione pari o superiore a 220 kV, se coordinati nel CROSA process;
- i loop flows sopra soglia possono essere trattati diversamente dagli internal flows nella ripartizione dei costi;
- la soglia dei loop flows deve essere determinata conformemente all’articolo 16(13) del regolamento (UE) 2019/943, cioè mediante analisi del livello prevedibile senza congestione strutturale e per ciascun singolo confine tra bidding zones;
- ACER non può sostituirsi ai TSO/NRAs né derogare al quadro normativo invocando una competenza implicita o esigenze di tempestività amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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