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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-472/21

Judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) of 25 September 2024. — RTE Réseau de transport d'électricité v European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. — Energy – Internal market for electricity – Capacity calculation region – Core region – Adoption by ACER of the methodology for cost sharing of redispatching and countertrading – Determination of the threshold for legitimate loop flows – Article 16(13) of Regulation (EU) 2019/943. — Case T-472/21

Giurisprudenza europea62021TJ0472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie solo il quarto motivo, relativo alla soglia dei loop flows, e annulla la decisione del Board of Appeal di ACER nella parte in cui conferma la decisione n. 30/2020 sulla metodologia di riparto dei costi di redispatching e countertrading per la regione Core. Respinge invece la censura principale sull'ambito della metodologia, ritenendo legittimo includere anche determinati elementi interni di rete nel sistema di cost sharing. Il punto decisivo è che ACER ha fissato una soglia temporanea in modo incompatibile con l'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. Non viene disposta la conservazione degli effetti dell'atto annullato.

Annullamento della decisione di ACER sulla metodologia di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading della regione Core, per violazione dell'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 in tema di soglia dei loop flows.

La questione giuridica

Se ACER potesse legittimamente approvare, per la regione Core, una metodologia di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading che includesse anche elementi di rete interni non interconnettori; e, soprattutto, se la soglia dei loop flows fissata da ACER in via "temporanea" fosse compatibile con l'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943, che richiede un'analisi e definizione della soglia per ciascun confine di bidding zone e in funzione del livello atteso in assenza di congestione strutturale.

Principio di diritto

Il Tribunale annulla la decisione di appello di ACER perché la soglia dei loop flows inserita nella metodologia di cost sharing non è stata determinata secondo i requisiti vincolanti dell'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943: essa non è stata definita per ciascun singolo confine di bidding zone né sulla base di un'analisi del livello di loop flows atteso in assenza di congestione strutturale. ACER non poteva colmare tale mancanza invocando un'asserita competenza implicita o l'esigenza di rispettare il termine per adottare la metodologia, trattandosi di un termine indicativo e non idoneo a derogare alla legalità della base normativa. È invece confermata la legittimità dell'inclusione, nella ripartizione dei costi, anche di elementi di rete interni con tensione pari o superiore a 220 kV, poiché tali elementi partecipano alla gestione coordinata delle congestioni che incidono sulla capacità cross-zonal.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 291 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 5 TUE
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Regolamento (UE) 2015/1222
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Regolamento n. 1/1958
  • Regolamento (UE) n. 543/2013
  • Regolamento (CE) n. 714/2009

Annullamento della decisione di ACER sulla metodologia di ripartizione dei costi di redispatching e countertrading nella regione Core

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da RTE contro la decisione del Board of Appeal di ACER del 28 maggio 2021, che aveva confermato la decisione n. 30/2020 sulla metodologia comune di cost sharing per redispatching e countertrading nella regione Core. La controversia si inserisce nel quadro del mercato interno dell'energia elettrica e dell’interazione fra regolamento (UE) 2019/943, regolamento (UE) 2015/1222 e regolamento (UE) 2019/942.

Fatti e procedimento amministrativo

I gestori di rete di trasmissione della regione Core avrebbero dovuto presentare entro il 17 maggio 2018 una proposta di metodologia comune per la ripartizione dei costi di redispatching e countertrading, ma non lo fecero nei termini. Dopo interventi dei regolatori nazionali e di ACER, la proposta fu presentata nel 2019; successivamente, ACER si dichiarò competente a decidere in assenza di accordo fra i regolatori nazionali. La decisione n. 30/2020 adottò la metodologia; il Board of Appeal di ACER la confermò respingendo gli appelli amministrativi riuniti.

Ammissibilità della domanda di annullamento della decisione ACER

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda, nella parte in cui RTE chiedeva sostanzialmente l’annullamento diretto della decisione n. 30/2020. Un soggetto non privilegiato può impugnare dinanzi al Tribunale solo la decisione del Board of Appeal, non l’atto di primo livello di ACER. La tutela giurisdizionale effettiva non consente di superare questo limite processuale.

Quadro normativo rilevante

La metodologia impugnata è stata adottata sulla base dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2015/1222, che impone alle TSO di predisporre una metodologia comune per la ripartizione dei costi delle azioni correttive di rilevanza transfrontaliera. Centrale è anche l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943, che disciplina la ripartizione dei costi delle azioni correttive in relazione ai flussi derivanti da transazioni interne alla bidding zone e alla soglia dei loop flows. Rilevano inoltre il regolamento (UE) 2019/942 sui poteri di ACER, il regolamento (UE) 2017/1485 sulla sicurezza operativa e il regolamento n. 1/1958 per la censura linguistica.

Primo motivo: ambito della metodologia di cost sharing

RTE sosteneva che la metodologia avesse esteso illegittimamente la ripartizione dei costi a elementi di rete interni, mentre l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 e l’articolo 74 del regolamento 2015/1222 consentirebbero di considerare solo elementi interzonali, in particolare gli interconnettori.

Il Tribunale respinge tale tesi. Dopo aver ricostruito il sistema di capacity calculation e di regional operational security assessment, osserva che le azioni correttive costose - redispatching e countertrading - sono adottate nel quadro coordinato della sicurezza operativa regionale e possono riguardare anche elementi interni con tensione pari o superiore a 220 kV, quando contribuiscono a mantenere la capacità cross-zonal e a risolvere congestioni che incidono sui flussi fra zone. L’articolo 16, paragrafo 13, non limita in modo testuale la ripartizione ai soli interconnettori; richiede piuttosto la ripartizione dei costi delle azioni correttive che servono a gestire in modo coordinato congestioni fra zone.

Il Tribunale valorizza anche il principio del "polluter pays" e quello di solidarietà energetica: i costi delle misure necessarie per gestire flussi transfrontalieri, inclusi i loop flows che superano la soglia, non possono restare integralmente a carico del gestore della rete attraversata. Esclude pertanto la violazione del principio di attribuzione e dell’assetto delle deleghe di potere.

Quarto profilo del secondo motivo: soglia dei loop flows

La censura decisiva viene invece accolta con riferimento alla soglia dei loop flows. L’articolo 16, paragrafo 13, richiede che la soglia sia:

  • determinata con un’analisi del livello atteso di loop flows in assenza di congestione strutturale;
  • definita per ciascun singolo confine di bidding zone;
  • approvata dai regolatori nazionali competenti.

Nel caso di specie, i TSO non avevano svolto l’analisi richiesta e ACER, anziché attendere o sollecitare correttamente tale adempimento, aveva fissato una soglia comune provvisoria del 10% per l’intera regione Core, poi ripartita fra le zone interessate. Il Tribunale rileva che tale meccanismo non soddisfa il requisito dell’individualizzazione per confine di zona, poiché non tiene conto delle specifiche caratteristiche delle bidding zone e dei confini interessati. Inoltre, il 10% non è il risultato dell’analisi imposta dal regolamento, ma un compromesso emerso dalle risposte divergenti dei TSO, senza esame delle congestioni strutturali o di eventuali configurazioni alternative delle zone.

Implicita competenza di ACER e termine per decidere

Il Tribunale esclude che ACER potesse fondare una competenza implicita per derogare alle condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 13. Il termine di sei mesi per adottare la metodologia è considerato indicativo, non perentorio; non vi è una base per affermare che il mancato rispetto di quel termine autorizzasse ACER a sostituirsi ai TSO e ai regolatori nazionali fissando una soglia non conforme alla normativa. L’esigenza di efficienza e di evitare un deadlock non basta, da sola, a creare una competenza in deroga alla legalità, tanto più che il quadro normativo prevede anche decisioni provvisorie in casi specifici e che la metodologia non era ancora pienamente applicabile.

Effetti della decisione e dispositivo

Poiché il vizio relativo alla soglia dei loop flows investe un elemento centrale della metodologia, il Tribunale annulla la decisione del Board of Appeal nella parte in cui conferma la decisione n. 30/2020 e respinge l’appello di RTE. Non dispone la conservazione degli effetti dell’atto annullato, ritenendo che la metodologia non fosse ancora pienamente implementata e che non ricorressero esigenze tali da giustificare il mantenimento temporaneo degli effetti.

Principi affermati

La sentenza chiarisce che:

  • la ripartizione dei costi di redispatching e countertrading può riguardare anche elementi interni di rete se inseriti nella gestione coordinata delle congestioni transfrontaliere;
  • la soglia dei loop flows è un requisito sostanziale e non meramente tecnico, e deve essere stabilita secondo l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943;
  • ACER non può supplire con una competenza implicita alla mancanza dell’analisi prescritta dal regolamento;
  • i termini procedurali indicativi non legittimano deroghe al principio di legalità.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiaredispatching e countertradingreti di trasmissioneriparto dei costi tra gestori di rete

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