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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-727/20

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 25 settembre 2024. — Nigar Kirimova contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Mercato interno – Rappresentanza dinanzi all’EUIPO – Iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati – Rigetto della domanda – Richiedente non cittadino di uno Stato membro del SEE – Deroga al requisito della cittadinanza – Articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Nozione di professionista altamente qualificato – Principio della certezza del diritto – Diritto di essere ascoltato – Riforma – Incompetenza del Tribunale. — Causa T-727/20 RENV

Giurisprudenza europea62020TJ0727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il rigetto dell’EUIPO della domanda di deroga al requisito della cittadinanza presentata da una cittadina azera per l’iscrizione come mandataria abilitata. La Corte chiarisce che la nozione di "professionista altamente qualificato" non impone un’esperienza nello Stato membro di abilitazione, ma censura l’uso retroattivo delle direttive interne del 2020, più restrittive di quelle vigenti al momento della domanda. Accoglie inoltre il motivo relativo al diritto di essere ascoltata, ritenendo che la ricorrente non sia stata posta in condizione di replicare in modo utile al reale contenuto del rigetto.

Iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati presso l’EUIPO: deroga al requisito della cittadinanza e nozione di "professionista altamente qualificato"; illegittimità dell’uso di direttive interne non vigenti e violazione del diritto di essere ascoltata

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la nozione di "professionista altamente qualificato" richieda necessariamente un’esperienza professionale significativa nello Stato membro di abilitazione; se l’EUIPO possa applicare alla domanda direttive interne entrate in vigore dopo la presentazione della domanda; e se il procedimento abbia rispettato il diritto della ricorrente a essere ascoltata prima del rigetto.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che la nozione di "professionista altamente qualificato" dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2017/1001 non richiede, per definizione, un’esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione: essa va interpretata secondo il tenore letterale, il contesto e gli obiettivi della norma, e può essere dimostrata anche mediante elementi acquisiti in altri Stati membri o in paesi terzi. Tuttavia, nel caso concreto, la decisione dell’EUIPO è illegittima perché ha applicato alla domanda del 10 ottobre 2019 le direttive interne del 2020, più restrittive e non ancora vigenti, in violazione del principio della certezza del diritto, e inoltre perché la ricorrente non è stata messa in condizione di esprimersi utilmente sul vero fondamento del rigetto, integrando una violazione del diritto di essere ascoltata. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata, respinge il resto delle conclusioni e dichiara di non poter ordinare ingiunzioni o riformare direttamente la decisione del direttore esecutivo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 120, paragrafi 1, 2 e 4, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 66, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 97 regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 103, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 153, paragrafo 1, lettera l), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 157, paragrafo 4, lettera a), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 159, lettere da a) a d) e f), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 165, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2015/2424

Iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati presso l’EUIPO e deroga al requisito della cittadinanza

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di deroga al requisito della cittadinanza presentata da Nigar Kirimova ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati. La controversia verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sul rispetto, da parte dell’EUIPO, dei principi della certezza del diritto e del diritto di essere ascoltata.

Fatti e svolgimento del procedimento

La ricorrente, cittadina della Repubblica dell’Azerbaigian e residente in Germania, ha chiesto il 10 ottobre 2019 l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati presso l’EUIPO. Poiché non possiede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE, ha chiesto contestualmente una deroga al requisito di cui all’articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, invocando l’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), relativo ai "professionisti altamente qualificati". L’EUIPO ha inizialmente ritenuto irricevibile la domanda con lettera del 30 gennaio 2020 e, dopo le osservazioni della ricorrente del 9 e 13 marzo 2020, ha respinto la deroga con decisione del 30 settembre 2020.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva cinque motivi di ricorso, tra cui: la violazione del principio di certezza del diritto, l’erronea interpretazione dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b), la violazione del principio di buona amministrazione, la violazione del diritto di essere ascoltata e un errore di valutazione degli elementi di prova. In via preliminare, l’EUIPO contestava la ricevibilità delle conclusioni con cui la ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare all’EUIPO di concedere la deroga e di iscriverla nell’elenco, sostenendo che il Tribunale non potesse emettere ingiunzioni né riformare una decisione del direttore esecutivo.

Incompetenza del Tribunale a ordinare misure o a riformare la decisione

Il Tribunale respinge le conclusioni dirette a ottenere un ordine rivolto all’EUIPO e quelle miranti alla riforma della decisione impugnata. In base all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione esercita un controllo di legittimità e non può pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, dovendo eventualmente lasciare all’organo che ha adottato l’atto annullato i provvedimenti conseguenti ex articolo 266 TFUE. Quanto al potere di riforma, il Tribunale rileva che l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 attribuisce tale competenza solo rispetto alle decisioni delle commissioni di ricorso, non alle decisioni del direttore esecutivo adottate ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b). Neppure l’articolo 103 del regolamento 2017/1001, relativo alla revoca di decisioni dell’EUIPO viziate da errore evidente, consente di fondare tale competenza.

Interpretazione dell’articolo 120, paragrafo 4, lettera b): nozione di "professionista altamente qualificato"

Sul secondo motivo, il Tribunale esamina se lo status di "professionista altamente qualificato" richieda necessariamente esperienza professionale nello Stato membro di abilitazione. La Corte osserva anzitutto che né il regolamento 2017/1001 né i regolamenti delegato 2018/625 e di esecuzione 2018/626 definiscono tale nozione. Applicando i criteri interpretativi classici, il Tribunale afferma che la formula indica uno specialista dotato di qualità, competenze, capacità o conoscenze particolarmente elevate in materia di marchi, senza imporre restrizioni circa il luogo in cui tali competenze siano state acquisite. Il requisito di cittadinanza, quello di domicilio e quello di abilitazione sono cumulativi ma autonomi: la deroga al requisito della cittadinanza non trasforma il requisito dell’abilitazione in un parametro per misurare l’elevata qualificazione. Ne deriva che il direttore esecutivo ha adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva e scorretta, perché ha subordinato la nozione di "professionista altamente qualificato" a un’esperienza professionale significativa nello Stato membro di abilitazione. Il Tribunale, però, precisa che l’atto impugnato si fondava anche su un secondo rilievo autonomo, cioè il livello complessivamente insufficiente degli elementi di prova della qualificazione elevata.

Principio della certezza del diritto e applicazione nel tempo delle direttive dell’EUIPO

Sul primo motivo, il Tribunale accerta una violazione del principio della certezza del diritto. Le direttive dell’EUIPO, pur non avendo valore vincolante, rappresentano una fonte di riferimento della prassi amministrativa e producono un effetto di autolimitazione dell’EUIPO: l’ufficio non può discostarsene senza ragione adeguata e, soprattutto, deve rispettarne la dimensione temporale. La domanda di deroga era stata presentata il 10 ottobre 2019, quando erano in vigore le direttive dell’EUIPO del 2017. Le direttive del 2020, invece, sono entrate in vigore solo il 1° febbraio 2020 e introducevano criteri molto più dettagliati e restrittivi, tra cui sei requisiti minimi e cumulativi di esperienza professionale e ulteriori circostanze valutabili in via complementare. Il Tribunale constata che la decisione impugnata si fondava espressamente su tali nuove indicazioni. Poiché la ricorrente non poteva prevedere che la sua domanda sarebbe stata valutata alla luce di criteri non ancora vigenti e più rigorosi, l’EUIPO ha violato il principio della certezza del diritto applicando retroattivamente le direttive 2020 a una domanda presentata sotto il vigore delle direttive 2017. Su tale base la decisione viene annullata.

Diritto di essere ascoltata e vizio procedurale

Il Tribunale esamina anche il quarto motivo e conclude che il diritto di essere ascoltata, quale espressione dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, è stato violato. La lettera del 30 gennaio 2020 aveva incardinato il confronto sul solo profilo del collegamento territoriale dell’esperienza professionale con l’Irlanda, inducendo la ricorrente a replicare solo su quel punto. Tuttavia, la decisione del 30 settembre 2020 non si basava più soltanto sul luogo dell’esperienza professionale, ma soprattutto sul giudizio complessivo secondo cui gli elementi prodotti non dimostravano un livello di qualificazione "alto". La ricorrente non era dunque stata messa in condizione di controdedurre utilmente su tale vero fondamento decisorio. Il Tribunale considera ricevibili, per questa specifica finalità, anche documenti prodotti per la prima volta in giudizio, perché servono a dimostrare che, se ascoltata correttamente, la ricorrente avrebbe potuto offrire ulteriori elementi. Poiché non è del tutto escluso che il procedimento amministrativo avrebbe potuto avere un esito diverso, il vizio procedurale comporta anch’esso l’annullamento della decisione.

Esito del giudizio e spese

Il Tribunale annulla la decisione n. ER 93419-2020 del 30 settembre 2020. Respinge invece le conclusioni della ricorrente nella parte in cui chiedevano un ordine diretto all’EUIPO e la riforma della decisione, per difetto di competenza del Tribunale. L’EUIPO è condannato a sopportare le spese del giudizio dinanzi al Tribunale e del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

Principi ricavabili per la prassi

La sentenza è rilevante perché chiarisce che:

  • la nozione di "professionista altamente qualificato" non coincide con un’esperienza professionale maturata nello Stato membro di abilitazione;
  • l’EUIPO deve applicare le proprie direttive interne in modo conforme al principio di certezza del diritto e solo per il periodo in cui sono effettivamente vigenti;
  • nelle procedure amministrative individuali, anche davanti all’EUIPO, il destinatario deve poter replicare sul vero fondamento della decisione, non su un obiettivo diverso o solo parziale. Per i professionisti italiani interessati alla rappresentanza dinanzi all’EUIPO, la pronuncia è utile sia sul piano dell’ammissibilità delle domande di deroga sia sul piano della strategia probatoria e delle garanzie procedurali.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europearappresentanza dinanzi all'euipodiritti della difesacertezza del dirittoprocedimento amministrativo

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