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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-483/21

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024. — Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’elettricità – Metodologia comune di coordinamento regionale della sicurezza operativa – Rigetto della proposta dei gestori di rete – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Compatibilità con il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (UE) 2017/1485. — Causa T-483/21

Giurisprudenza europea62021TJ0483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di PSE contro la decisione della commissione dei ricorsi ACER che aveva confermato la metodologia CORE (ROSC) sul coordinamento regionale della sicurezza operativa. La Corte ha ritenuto che ACER fosse competente a modificare la proposta dei TSO su richiesta congiunta delle ANR e che l’ampio coordinamento delle contromisure transfrontaliere fosse coerente con il quadro UE. Ha inoltre escluso che la metodologia impedisse ai TSO di garantire la sicurezza operativa, di usare il modello di dispacciamento centrale o di mantenere incentivi agli investimenti e regole eque sugli scambi, rilevando infine la sufficienza della motivazione della decisione ACER.

Impugnazione della decisione ACER sulla metodologia CORE per il coordinamento regionale della sicurezza operativa: legittimità dell’ampliamento dell’ambito di applicazione e compatibilità con la disciplina UE del mercato elettrico

La questione giuridica

Se ACER fosse competente a discostarsi dalla proposta dei TSO ampliando l’ambito della metodologia CORE di coordinamento regionale della sicurezza operativa; se la metodologia così adottata violasse le regole UE su sicurezza operativa, competenze dei TSO, coordinamento regionale, dispacciamento centrale, scambi transfrontalieri equi e incentivi agli investimenti, nonché l’obbligo di motivazione della decisione della commissione dei ricorsi.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che ACER, quando è investita congiuntamente dalle autorità nazionali di regolazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1485 e dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942, può adottare una decisione propria e discostarsi dalla proposta dei TSO, purché resti entro il quadro normativo applicabile. Inoltre, ha ritenuto legittimo che la metodologia CORE di coordinamento regionale includa, in funzione della loro rilevanza transfrontaliera, le contromisure idonee a gestire le congestioni sugli elementi di rete ad alta tensione, senza privare i TSO della responsabilità di garantire la sicurezza operativa, del potere di escludere contromisure incompatibili e della possibilità di intervenire tramite procedure rapide; non sussistono né violazione degli articoli 76 e 77 del regolamento 2017/1485, né delle competenze dei TSO ex regolamento 2019/943 e direttiva 2019/944, né difetto di motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Direttiva (UE) 2019/944
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Regolamento (UE) 2015/1222
  • Regolamento (UE) 2017/2195
  • Articolo 4 TUE
  • Articolo 5 TUE

Metodologia CORE di coordinamento regionale della sicurezza operativa

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 28 maggio 2021, che aveva confermato la decisione n. 33/2020 dell’ACER sulla metodologia comune di coordinamento regionale della sicurezza operativa (ROSC) per la regione CORE. La controversia si colloca nel quadro della regolazione del mercato interno dell’energia elettrica e dei rapporti tra TSO, autorità nazionali di regolazione e ACER.

Fatti e procedimento amministrativo

PSE, TSO responsabile della rete elettrica polacca, ha contestato la metodologia ROSC approvata da ACER per la regione CORE. La metodologia deriva dall’articolo 76 del regolamento (UE) 2017/1485 e si collega alla metodologia di analisi (CSAM) adottata ai sensi dell’articolo 75 del medesimo regolamento. Poiché le ANR della regione CORE non sono pervenute a un accordo sulla proposta dei TSO entro il termine previsto, esse hanno chiesto congiuntamente ad ACER di decidere sulla proposta; ACER ha quindi adottato la decisione n. 33/2020, poi confermata dalla commissione dei ricorsi.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • regolamento (UE) 2019/942, in particolare l’articolo 6, paragrafo 10, e l’articolo 1, paragrafo 2;
  • regolamento (UE) 2019/943, in particolare gli articoli 1, lettera c), 12, 19, 35, 37 e 42;
  • direttiva (UE) 2019/944, in particolare l’articolo 40;
  • regolamento (UE) 2017/1485, in particolare gli articoli 4, 21, 22, 23, 25, 27, 34, 72, 75, 76, 77 e 78;
  • regolamento (UE) 2015/1222, in particolare gli articoli 2 e 35;
  • regolamento (UE) 2017/2195, per la nozione di modello di dispacciamento centrale.

Oggetto dei motivi di ricorso

PSE ha dedotto sei motivi principali:

  • incompetenza di ACER ad ampliare l’ambito della metodologia ROSC;
  • difetto di motivazione della decisione impugnata;
  • erronea compatibilità della metodologia con il regolamento 2019/943, la direttiva 2019/944 e il regolamento 2017/1485;
  • lesione della possibilità di utilizzare il modello di dispacciamento centrale per la gestione delle congestioni e il bilanciamento;
  • violazione delle norme su scambi equi e incentivi adeguati agli investimenti in apparecchiature come i trasformatori sfasatori;
  • violazione delle disposizioni sui limiti di sicurezza operativa, soprattutto di tensione.

Ricevibilità di alcuni motivi

Il Tribunale respinge in larga parte le eccezioni di irricevibilità sollevate da ACER. Precisa che, in un ricorso avverso una decisione della commissione dei ricorsi, sono ammissibili gli argomenti rivolti a contestare il ragionamento seguito da tale commissione, anche se già presentati in sede amministrativa, mentre restano in linea di principio irricevibili i motivi nuovi non dedotti dinanzi alla commissione dei ricorsi. In particolare, ritiene ricevibili gli argomenti contro le conclusioni della decisione impugnata sull’ambito della metodologia ROSC, sul modello di dispacciamento centrale e sui limiti di tensione.

Competenza di ACER a modificare la proposta dei TSO

Il Tribunale afferma che l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e l’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485 attribuiscono ad ACER il potere di decidere sulle questioni regolatorie sottoposte dalle ANR quando queste non raggiungono un accordo o chiedono congiuntamente l’intervento dell’Agenzia. Richiamando la propria giurisprudenza nella causa Austrian Power Grid e a./ACER, il Tribunale sottolinea che ACER non è vincolata dalla posizione delle ANR e può modificare le proposte dei TSO per esercitare efficacemente le proprie funzioni regolatorie. Ne consegue che ACER era competente a discostarsi dalla proposta dei TSO anche quanto all’ambito di applicazione della metodologia ROSC.

Interpretazione dell’articolo 76 del regolamento 2017/1485 e ambito della ROSC

Sul merito, il Tribunale interpreta l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 in combinato disposto con l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), con il regolamento 2015/1222 e con le disposizioni sulla cooperazione regionale. Ne ricava che la metodologia ROSC deve individuare le contromisure che è necessario coordinare in ragione della loro rilevanza transfrontaliera e della necessità di trovare la soluzione ottimale per l’intera rete regionale, senza distinguere in base all’origine della congestione.

Il Tribunale conferma quindi che la metodologia può includere, per la regione CORE, tutte le contromisure che almeno talvolta sono idonee a ridurre le congestioni sugli elementi di rete di tensione pari o superiore a 220 kV, perché tali misure hanno rilevanza transfrontaliera. La valutazione tecnica compiuta da ACER, e avallata dalla commissione dei ricorsi, non è qualificata come errore di diritto né come errore manifesto di valutazione.

Rapporti con le competenze dei TSO e con la sicurezza operativa

Quanto alla pretesa compressione delle competenze dei TSO ex articolo 35 del regolamento 2019/943 e articolo 40 della direttiva 2019/944, il Tribunale osserva che la metodologia non sottrae ai TSO la responsabilità primaria della sicurezza operativa. I TSO possono infatti:

  • escludere contromisure raccomandate dal processo CROSA se la loro attuazione violerebbe la sicurezza operativa;
  • ricorrere alla procedura di attivazione rapida per nuove violazioni o violazioni non previste dal processo CROSA;
  • mantenere il potere di garantire la sicurezza del proprio sistema, anche a livello locale.

Il Tribunale esclude quindi che la metodologia priva i TSO della capacità di esercitare le loro funzioni essenziali o di garantire la sicurezza energetica nazionale.

Compatibilità con la metodologia CSAM

Il Tribunale respinge anche la censura relativa all’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM). Ritiene che la metodologia ROSC resti coerente con la CSAM perché prevede criteri per individuare gli elementi di rete e le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, nonché regole per l’esclusione di elementi o misure prive di tale rilevanza. La scelta di ACER di considerare transfrontaliera una contromisura che può talvolta incidere sugli elementi di rete rilevanti è ritenuta compatibile con il quadro metodologico.

Modello di dispacciamento centrale e bilanciamento

Sul quarto motivo, il Tribunale chiarisce che la metodologia ROSC non impedisce l’uso del modello di dispacciamento centrale di cui al regolamento 2017/2195. Pur potendo incidere sulla disponibilità di alcune risorse, il processo CROSA opera su base coordinata e a ridosso del tempo reale, ma non elimina il potere dei TSO di intervenire tramite esclusioni o attivazione rapida. Inoltre, il Tribunale osserva che le misure di bilanciamento possono proseguire anche dopo il processo CROSA, purché orientate al bilanciamento e non a nuove contromisure di gestione della congestione.

Quanto alla dedotta discriminazione tra TSO che operano con modello di dispacciamento centrale e quelli con autodispacciamento, la censura è dichiarata tardiva e, comunque, infondata perché la metodologia si applica in modo analogo a entrambi i modelli.

Norme eque, incentivi agli investimenti e trasformatori sfasatori

Sul quinto motivo, il Tribunale affronta la tesi secondo cui la metodologia ROSC renderebbe inique le norme sugli scambi transfrontalieri e scoraggerebbe gli investimenti in apparecchiature come i trasformatori sfasatori. Pur riconoscendo che il processo CROSA può generare costi aggiuntivi per alcuni TSO, il Tribunale ritiene che tali costi siano inerenti al coordinamento regionale e all’esigenza di solidarietà energetica. Sottolinea inoltre che esiste un meccanismo di monitoraggio e che eventuali effetti sistematici potrebbero giustificare una futura modifica della metodologia.

Non essendo dimostrato un vero ostacolo agli investimenti o una violazione concreta delle norme sugli scambi transfrontalieri e sulla corretta allocazione dei proventi da congestione, il motivo è respinto.

Limiti di sicurezza operativa e tensione

Sul sesto motivo, il Tribunale ritiene che la metodologia ROSC non ostacoli il rispetto dei limiti di sicurezza operativa, in particolare di tensione. Pur essendo tali limiti rispettivamente di competenza dei TSO e dei centri regionali, la metodologia contiene varie garanzie: possibilità di integrare vincoli supplementari, di escludere contromisure incompatibili e di adottare misure locali per i problemi di tensione. Il Tribunale osserva inoltre che non esiste nell’ordinamento UE un obbligo di includere tutte le misure locali, come i vincoli minimi di flusso di potenza, nel processo CROSA.

Motivazione della decisione della commissione dei ricorsi

Il secondo motivo, fondato sull’articolo 296 TFUE e sull’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento 2019/942, è respinto. Il Tribunale ricorda che la motivazione può essere sintetica o implicita, purché consenta di comprendere la ratio della decisione e di esercitare il controllo giurisdizionale. Gli esempi evocati da PSE sono ritenuti insufficienti a dimostrare una reale lacuna motivazionale, mentre alcune censure miravano in realtà a contestare il merito della decisione e non la sua motivazione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna PSE a sopportare le proprie spese e quelle di ACER; la Repubblica di Polonia, interveniente, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiacoordinamento dei gestori di retesicurezza operativa della retecontrollo giurisdizionale degli atti acer

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