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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-446/21

Judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) of 25 September 2024. — Commission de régulation de l’énergie (CRE) v European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. — Energy – Internal market for electricity – Capacity calculation region – Core region – Adoption by ACER of the methodology for cost sharing of redispatching and countertrading – Determination of the threshold for legitimate loop flows – Article 16(13) of Regulation (EU) 2019/943. — Case T-446/21

Giurisprudenza europea62021TJ0446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso della CRE contro ACER in materia di metodologia di ripartizione dei costi del redispatching e del countertrading nel Core region. Pur respingendo in sostanza le censure sul perimetro della metodologia e sulla priorità accordata ai loop flows, ha ritenuto illegittima la fissazione da parte di ACER di una soglia unica temporanea per i loop flows. La soglia non rispettava l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943, che richiede un’analisi preventiva dei TSO e una determinazione per ciascun confine di bidding zone. La decisione di ACER è stata quindi annullata, con condanna alle spese della stessa ACER.

Annullamento della decisione di ACER sulla metodologia di ripartizione dei costi del redispatching e countertrading nel Core region, per violazione dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 nella determinazione della soglia dei loop flows

La questione giuridica

Se ACER potesse adottare e confermare una metodologia di ripartizione dei costi delle azioni di redispatching e countertrading includendo nella ripartizione anche elementi di rete interni non critici; se potesse attribuire priorità ai loop flows rispetto agli internal flows; e, soprattutto, se potesse fissare essa stessa, in via temporanea, una soglia comune per i loop flows senza la previa analisi dei TSO e senza l’approvazione delle NRA, in deroga all’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943.

Principio di diritto

La Corte ha annullato la decisione della commissione di ricorso di ACER nella parte confermativa della decisione n. 30/2020, ritenendo che la soglia per i loop flows fissata da ACER non rispettasse l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943, perché non risultava definita, come richiesto, per ciascun singolo confine di bidding zone sulla base di una previa analisi del livello di flussi atteso in assenza di congestione strutturale. ACER non poteva colmare tale lacuna invocando una competenza implicita o la necessità di rispettare il termine di adozione della metodologia, che aveva natura indicativa; pertanto, la violazione di tale requisito centrale travolgeva l’intera decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Regolamento (UE) 2019/942
  • Regolamento (UE) 2015/1222
  • Regolamento (UE) 2017/1485
  • Direttiva (UE) 2019/944
  • Regolamento (UE) n. 543/2013

Annullamento della decisione ACER sulla metodologia di ripartizione dei costi del redispatching e countertrading nel Core region

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Commission de régulation de l’énergie (CRE) contro la decisione della commissione di ricorso di ACER del 28 maggio 2021. La controversia concerne la metodologia di ripartizione dei costi delle azioni di redispatching e countertrading nel Core capacity calculation region, nonché la determinazione della soglia per i loop flows ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943.

Fatti e procedimento amministrativo

I TSO del Core region avrebbero dovuto presentare una metodologia comune di cost sharing entro 16 mesi dalla decisione di delimitazione delle capacity calculation regions. Poiché non avevano rispettato il termine, si è sviluppata una lunga fase di interlocuzione tra TSO, NRA e ACER. Successivamente, i TSO hanno presentato una proposta, le NRA non sono riuscite ad approvarla e ACER si è dichiarata competente ad adottare la decisione. Con la decisione n. 30/2020 ACER ha approvato la metodologia, poi confermata dalla Board of Appeal con la decisione impugnata.

Oggetto dei motivi dedotti

La ricorrente ha formulato otto motivi; il Tribunale ha esaminato in via prioritaria quelli relativi a:

  • la portata della metodologia di cost sharing;
  • la priorità attribuita ai loop flows rispetto agli internal flows;
  • la soglia dei loop flows e la competenza di ACER a fissarla.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 74 del regolamento (UE) 2015/1222, che disciplina la metodologia comune di ripartizione dei costi per le azioni di cross-border relevance;
  • l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943, che impone la ripartizione dei costi delle remedial actions sulla base del contributo dei flussi interni alla congestione tra due bidding zones e prevede un’analisi e una definizione della soglia per ciascun confine di bidding zone;
  • il regolamento (UE) 2019/942, in particolare le disposizioni sulla competenza di ACER;
  • il regolamento (UE) 2017/1485, relativo alla coordinazione delle azioni di sicurezza operativa regionale;
  • il regolamento (UE) 2019/944 e la nozione di responsabilità dei TSO.

Ragionamento sul perimetro della metodologia di cost sharing

Il Tribunale ha anzitutto ricostruito il rapporto tra il regolamento 2015/1222, che costituisce atto di esecuzione, e il regolamento 2019/943, considerato norma di rango superiore. Ha osservato che la metodologia di cost sharing mira a ripartire i costi di redispatching e countertrading relativi ad azioni di rimedio di rilevanza transfrontaliera. In questa prospettiva, il Tribunale ha ritenuto che l’inclusione, nel perimetro della metodologia, non solo degli interconnector ma anche degli elementi di rete interni con tensione pari o superiore a 220 kV non fosse in sé contraria al diritto dell’Unione.

Secondo il Tribunale, la gestione coordinata delle congestioni nell’ambito del processo CROSA e la logica del principio "polluter pays" giustificano la ripartizione dei costi quando le remedial actions su tali elementi contribuiscono alla sicurezza operativa e alla fermezza della cross-zonal capacity. Ne deriva che non vi è un obbligo di limitare la ripartizione ai soli critical network elements definiti nel capacity calculation process.

Ragionamento sulla priorità dei loop flows

Sul settimo motivo, il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta di attribuire priorità ai loop flows che superano la soglia rispetto agli internal flows. Ha affermato che l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 differenzia già, sul piano normativo, tra flussi interni e loop flows, poiché prevede una soglia destinata a escludere dalla ripartizione dei costi i loop flows inferiori al livello atteso in assenza di congestione strutturale.

La diversa disciplina è stata giudicata giustificata dalla diversa natura dei flussi: gli internal flows corrispondono alla funzione ordinaria della rete di trasmissione, mentre i loop flows sono una conseguenza inevitabile, ma non voluta, dell’interconnessione delle reti elettriche in un sistema zonale. Il Tribunale ha dunque escluso la violazione del principio di non discriminazione e ha ritenuto che la priorità ai loop flows sopra soglia sia coerente con l’obiettivo di fornire corretti incentivi economici ai TSO.

Ragionamento decisivo sulla soglia dei loop flows

Il punto centrale della sentenza riguarda la fissazione della soglia dei loop flows. Il Tribunale ha rilevato che l’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 richiede due condizioni cumulative:

  • una previa analisi del livello di flussi che ci si può attendere in assenza di congestione strutturale;
  • la definizione della soglia per ciascun singolo confine di bidding zone.

Nel caso di specie, era pacifico che i TSO non avevano svolto l’analisi richiesta e che ACER non l’aveva svolta al loro posto. ACER aveva quindi fissato una soglia "temporanea" unica per l’intero Core region, pari al 10% della capacità massima dell’elemento di rete interessato, poi ripartita tra le bidding zones interessate.

Il Tribunale ha escluso che ciò soddisfacesse l’articolo 16, paragrafo 13, perché:

  • una soglia unica regionale non tiene conto delle caratteristiche specifiche di ciascun confine di bidding zone;
  • la ripartizione successiva della soglia non equivale alla determinazione individualizzata richiesta dal regolamento;
  • la soglia non era il risultato dell’analisi sul livello atteso in assenza di congestione strutturale, ma di un compromesso con i TSO.

Esclusione di una competenza implicita di ACER

La Corte ha poi respinto l’argomento secondo cui ACER avrebbe potuto invocare una competenza implicita per evitare il blocco decisionale. Ha osservato che un’agenzia dell’Unione non può derogare al quadro normativo applicabile sulla base della sola esigenza di efficienza. Inoltre, il termine per l’adozione della metodologia era considerato indicativo e non perentorio, e quindi ACER avrebbe potuto attendere l’esito della corretta analisi dei TSO senza violare il diritto dell’Unione.

Il Tribunale ha anche sottolineato che la fissazione di una soglia illegittima non garantisce comunque l’effetto utile della disciplina, poiché una metodologia priva del presupposto normativo richiesto non può fornire i corretti segnali economici per gli investimenti di rete.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha accolto il ricorso nei motivi relativi alla soglia dei loop flows e ha annullato la decisione della commissione di ricorso di ACER nella parte in cui confermava la decisione n. 30/2020 e respingeva il ricorso amministrativo. Non ha ritenuto necessario mantenere gli effetti dell’atto annullato, anche perché la metodologia non era ancora pienamente attuata. ACER è stata condannata alle spese; la Repubblica francese, interveniente, è stata condannata alle proprie spese.

Principi affermati

La sentenza afferma in particolare che:

  • la metodologia di cost sharing può includere anche elementi di rete interni con tensione pari o superiore a 220 kV, se le remedial actions su tali elementi sono funzionalmente collegate alla gestione coordinata delle congestioni transfrontaliere;
  • i loop flows che superano la soglia possono essere trattati diversamente dagli internal flows, senza violare il principio di non discriminazione;
  • la soglia dei loop flows non può essere fissata unilateralmente da ACER in assenza della previa analisi richiesta dall’articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 e senza una determinazione per ciascun confine di bidding zone;
  • il rispetto del termine procedurale non può giustificare una deroga sostanziale a una norma di rango superiore.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiaredispatching e countertradingregolazione delle reti elettricheloop flows e ripartizione dei costi

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