Sentenza n. 6467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 1803/2025, resa nel giudizio di ottemperanza ai giudicati relativi alla gara per la concessione decennale del servizio di gestione dei parcheggi presso il polo didattico G. Zanotto dell’Università di Verona
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti principali hanno contestato la sentenza del TAR che aveva dichiarato nullo, per violazione ed elusione dei giudicati, il decreto di aggiudicazione in favore di Amt3 e aveva ordinato la nomina di una nuova commissione integralmente rinnovata, nonché la rivalutazione delle offerte di Saba e Amt3 per il solo sub-criterio 1.1. Hanno dedotto, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, sostenendo che le censure avverso il nuovo atto avrebbero dovuto essere proposte con ordinario ricorso di cognizione; Amt3 ha inoltre eccepito l’incompetenza funzionale del TAR Veneto in favore del Consiglio di Stato. Nel merito, hanno sostenuto che l’Università aveva correttamente eseguito i giudicati, rivalutando le offerte per i sub-criteri 1.1 e 3.1 mediante il metodo del confronto a coppie e considerando tutti i cinque concorrenti originari. Hanno contestato anche l’ordine di sostituzione integrale della commissione. Saba Italia, con appello incidentale, ha chiesto l’aggiudicazione diretta in proprio favore, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno; ha inoltre riproposto, quale domanda subordinata di annullamento ordinario, censure nuove concernenti la conformità tecnica delle telecamere offerte da Amt3 rispetto al capitolato e l’attribuzione del relativo punteggio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli principali e li ha accolti. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’ottemperanza, ritenendo che i giudicati avessero imposto specifici vincoli conformativi sulle modalità di riedizione del potere, suscettibili di verifica in sede di ottemperanza. Ha respinto anche l’eccezione di incompetenza funzionale del TAR Veneto, ritenendo competente il giudice che aveva pronunciato la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. Nel merito, ha escluso la violazione o elusione del giudicato: le precedenti pronunce imponevano la rivalutazione dei sub-criteri 1.1 e 3.1 secondo il metodo del confronto a coppie, con i cinque concorrenti originari. La commissione aveva proceduto in tal modo, senza limitarsi al confronto tra Saba e Amt3, e la nuova attribuzione dei punteggi rientrava nella discrezionalità tecnica non automaticamente sostituita dal giudicato. Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza del TAR anche nella parte in cui limitava la rivalutazione al solo sub-criterio 1.1 e imponeva la sostituzione integrale della commissione, non essendo stato contestato un vizio della sua composizione e dovendo essere preservata l’unitarietà delle valutazioni comparative. Ha respinto l’appello incidentale di Saba quanto all’aggiudicazione diretta, al subentro, all’inefficacia del contratto e al risarcimento, poiché l’annullamento precedente non le riconosceva automaticamente il bene della vita. Quanto alle nuove censure sulla conformità tecnica delle telecamere e sul punteggio attribuito ad Amt3, le ha qualificate come autonomi vizi di legittimità del nuovo atto, estranei al giudicato: ha pertanto dichiarato l’incompetenza del Consiglio di Stato e la competenza del TAR Veneto, presso il quale l’azione di annullamento potrà essere riassunta nei termini e nelle forme previste, secondo il rito speciale degli appalti. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 96, comma 1, c.p.a.
Impone la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023
Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
La sostituzione della commissione non è automaticamente necessaria in caso di riedizione della gara; essa è imposta, salvo diversa motivata determinazione, quando l’annullamento dipenda da un vizio della composizione della commissione.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente la conversione dell’azione e la riqualificazione delle domande, con prosecuzione davanti al giudice competente secondo il rito applicabile.
art. 41 c.p.a.
Le nuove censure di annullamento contro il provvedimento rinnovato devono essere proposte entro il termine decadenziale proprio dell’azione di annullamento, non entro il termine dell’actio iudicati.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice competente dopo la declaratoria di incompetenza, nel termine previsto dalla norma.
artt. 119 e 120 c.p.a.
Le nuove censure relative alla legittimità dell’aggiudicazione devono essere trattate secondo il rito speciale applicabile agli appalti pubblici.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il giudicato di annullamento, pur non attribuendo automaticamente il bene della vita, impone vincoli specifici sulle modalità e sui criteri del riesercizio del potere amministrativo.
- La violazione del giudicato ricorre quando l’amministrazione esercita la medesima potestà in contrasto con il contenuto precettivo della pronuncia; l’elusione richiede invece un’attività formalmente esecutiva ma sostanzialmente diretta ad aggirare le prescrizioni puntuali del giudicato mediante uno sviamento manifesto.
- La nullità per violazione o elusione del giudicato è configurabile soltanto quando il vincolo conformativo sia preciso e dettagliato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza; se residuano margini liberi di discrezionalità, l’amministrazione può rinnovare la valutazione degli interessi, rispettando i soli vincoli conformativi effettivamente stabiliti.
- Quando la lex specialis prevede il metodo del confronto a coppie, la rivalutazione di uno o più sub-criteri deve mantenere il confronto di ciascuna offerta con tutte le altre offerte rilevanti, anche se il giudicato ha individuato specifiche controversie tra due concorrenti: il punteggio finale è il risultato complessivo dei singoli confronti e non del solo confronto tra le parti del giudizio.
- L’annullamento dell’aggiudicazione per vizi del metodo valutativo non comporta automaticamente il riconoscimento dell’aggiudicazione al ricorrente, né il subentro o il risarcimento, quando sia necessaria la riedizione della valutazione e non sia già accertata la spettanza del bene della vita.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve distinguere le censure attinenti alla violazione o elusione del giudicato dai nuovi vizi di legittimità del provvedimento rinnovato; respinta la domanda di nullità, le nuove censure devono essere convertite in azione ordinaria di annullamento e riassunte davanti al giudice competente entro il termine decadenziale previsto per tale azione.
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