Sentenza del 21/10/2020 n. 22904 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la societa' impugnava due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 con i quali l'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES/IRPEG e IRAP recuperando a tassazione voci contabili riconducibili a "svalutazioni sui crediti", "accantonamenti per rischi su crediti" e "perdite su crediti" ritenute non deducibili o indeducibilmente classificate; la controversia verteva sull'interpretazione contabile delle voci (accantonamento vs perdita su crediti), sulla legittimità dell'avviso motivato per relationem con riferimento al PVC e sulla adeguatezza della motivazione e dei calcoli che hanno portato al recupero a tassazione
La decisione
la CTR della Campania aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'accertamento. La societa' ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. La Corte di Cassazione ha respinto il primo e il settimo motivo ma ha accolto i motivi terzo, quarto e sesto (con assorbimento del secondo e del quinto), rilevando insufficiente motivazione della sentenza sui punti essenziali (in particolare sulla qualificazione delle voci contabili, sui criteri di deducibilita' delle perdite su crediti e sulla specificazione dell'errore di calcolo relativo al 2004). Conseguentemente la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di cassazione concernente i profili processuali; usato per contestare presunte violazioni procedurali ma la Corte ha ritenuto i rilievi non fondati
Codice di procedura civile
art. 132 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 116 c.p.c.
art. 360 c.p.c. e' la base dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di norme, n.5 per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha accolto motivi ex n.5 per insufficiente motivazione della CTR su punti decisivi
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
art. 42 richiamato nella critica alla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha affermato che l'avviso motivato per relationem e' valido se il PVC e' in possesso del contribuente
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
citato nel primo motivo in relazione agli obblighi di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha osservato che la mancata indicazione della norma violata non e' necessariamente causa di nullita' se l'atto consente l'esercizio della difesa
Legge n. 241 del 1990
richiamata in rapporto all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione complessiva
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
richiamata tra le norme che regolano i diritti di difesa del contribuente e l'obbligo di motivazione degli atti tributari
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986)
art. 55, art. 66, art. 71, art. 75; richiamati anche art. 101, 105, 106 e 107 TUIR
richiamati per i criteri di deducibilita' delle perdite/accantonamenti e per la verifica della corretta qualificazione fiscale delle voci di bilancio; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato il passaggio tra la qualificazione contabile e la conseguente deducibilita' fiscale
Decreto Legislativo n. 446 del 1997
citato in relazione a profili fiscali imposti dalla normativa sui tributi locali e riferimenti generali alla determinazione della base imponibile
Codice Civile
art. 2424 c.c.; artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
art. 2424 c.c. (natura e numerazione voci dello stato patrimoniale) e' richiamato dalla CTR per giustificare la riclassificazione contabile; la Corte ha rilevato che il mero richiamo non spiega perche' la nuova formulazione fosse decisiva, richiedendo una motivazione piu' esplicita. Gli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. (onere della prova e criteri probatori) sono stati invocati per contestare l'insufficienza della motivazione circa la prova della definitivezza delle perdite
DPR 4 febbraio 1988 n. 42
richiamato relativamente a regole temporali o procedurali collegate all'applicazione della normativa tributaria; inserito tra le norme la cui applicazione e' stata contestata
Massime di principio
- L'avviso di accertamento motivato per relationem con rinvio al PVC e' legittimo se il PVC e' in possesso del contribuente: in tal caso il rinvio non lede il contraddittorio e non richiede l'allegazione del PVC nell'avviso
- La mancata indicazione esatta della norma invocata nell'avviso non e' automaticamente causa di nullita' ove l'atto indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in modo da consentire l'esercizio della difesa
- Se la controversia riguarda la qualificazione contabile (es. accantonamento vs perdita su crediti) e la relativa deducibilita' fiscale, la decisione giudiziaria deve motivare in modo chiaro e specifico il nesso logico tra la classificazione civilistica, le norme fiscali applicabili e la conclusione tributaria
- Per la deducibilita' delle perdite su crediti e' essenziale che la motivazione affronti i criteri di definitività della perdita e le prove del tentativo di recupero; omissioni o argomentazioni criptiche sulla prova della perdita possono determinare l'annullamento della decisione
- Quando il recupero a tassazione dipende da calcoli numerici, l'autorita' o la sentenza che conferma l'accertamento deve esplicitare l'errore di calcolo contestato e mostrare la rielaborazione che porta all'importo ritenuto corretto, per consentire al contribuente di discutere specificamente la quantificazione
- L'insufficiente motivazione della decisione di merito, in punti decisivi per il giudizio, e' motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con rinvio per nuovo esame
- In un contenzioso tributario che coinvolge voci di bilancio, il giudice d'appello deve fornire un'argomentazione dettagliata se si basa su disposizioni civilistiche (es. art. 2424 c.c.) per cambiare la qualificazione contabile e le conseguenze fiscali
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