Cassazione Penale, Sentenza n. 25840/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava l'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito tramite ordini di indagine europei (dati e chat della piattaforma criptata "Sky-Ecc" ottenuti dalla magistratura francese e trasmessi via Europol), lamentando inesistenza di provvedimenti autorizzativi per intercettazioni, mancata conoscenza delle modalità di decriptazione, violazione degli artt. 234-bis, 191, 727 e 729 c.p.p., e chiedendo la non utilizzabilità del materiale; inoltre deduceva vizi di motivazione e carenza di gravi indizi circa l'identificazione nei pseudonimi "Manolo" e "Nero", l'elemento indiziario relativo alle esfiltrazioni dei carichi (capo 2 e 9) e la partecipazione all'associazione (capo 1), nonché l'errata applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi (utilizzabilità del materiale acquisito tramite OEI ed Europol): il materiale era stato acquisito in esecuzione di ordini di indagine europei ex d.lgs. n.108/2017, la magistratura francese ha trasmesso i dati su supporto informatico immodificabile con processo verbale attestante la regolarità del trasferimento; la Corte ha ribadito la presunzione di regolarità dell'attività svolta dallo Stato di esecuzione e che la verifica della correttezza procedurale spetti, di regola, allo Stato che ha eseguito l'indagine, salvo elementi concreti di violazione dei principi inderogabili. Ha altresì affermato che la decriptazione è distinta dalla captazione e che i dati così forniti sono acquisibili (art. 234-bis c.p.p.). Le restanti censure (identificazione come "Manolo"/"Nero", valenza degli indizi sui capi 2 e 9, partecipazione all'associazione e contestata aggravante ex art. 416-bis.1) sono state ritenute o infondate nel merito o inammissibili: il giudizio di legittimità non è sindacabile in ordine alla valutazione di fatto compiuta dal giudice del riesame se la motivazione è coerente e priva di vizi logici. Conseguenza pratica: confermata la misura custodiale e rigetto del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 art.74
Reato principale contestato (traffico internazionale di stupefacenti); la sussistenza di gravi indizi a suo carico giustifica la misura cautelare nel quadro specifico.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante contestata: la Corte osserva che è di natura soggettiva e richiede prova di consapevolezza del favoreggiamento dell'organizzazione mafiosa; la contestazione in sede cautelare è stata ritenuta non decisiva ai fini della legittimità della misura e, in ogni caso, priva di interesse quando non incide sulla legittimità della custodia.
artt. 110, 61-bis cod. pen.; artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90
Altri reati contestati (concorsi, importazione, aggravanti): costituiscono il quadro di imputazione valutato dal giudice del riesame per fondare la misura cautelare.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte lo applica per qualificare i dati decriptati da piattaforme criptate come "dati freddi" acquisibili tramite OEI.
d.lgs. 21 giugno 2017 n.108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)
Normativa che disciplina l'ordine europeo di indagine (OEI): la Corte ricorda il principio di riconoscimento reciproco e la presunzione di regolarità dell'esecuzione degli OEI nello Stato di esecuzione, salvo elementi concreti contrari.
art. 43 e art. 45 d.lgs. 108/2017
Art. 43 disciplina richiesta di intercettazione con assistenza tecnica (non usato nel caso); art. 45 disciplina richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni (usato: richiesta di trasmissione di dati già acquisiti dallo Stato esecutore).
art. 191 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di inutilizzabilità per violazioni procedurali; la Corte precisa che la verifica dell'illegittimità dell'acquisizione da parte dello Stato estero spetta primariamente a quello Stato e che l'Italia può sindacare solo se emergono violazioni dei principi inderogabili.
art. 727 e art. 729 cod. proc. pen.
Norme relative alle rogatorie internazionali; la Corte osserva che non sono pertinenti agli OEI disciplinati dal d.lgs. 108/2017 e quindi non possono essere invocate per dichiarare inutilizzabili gli atti ottenuti tramite OEI eseguiti secondo la legge dello Stato esecutore.
Art. 7 Direttiva 2012/13/UE
Principio di accesso al materiale probatorio: la Corte ricorda le eccezioni (segretezza per interessi pubblici) e conferma che il rifiuto motivato dallo Stato esecutore non viola automaticamente il diritto di difesa se è giustificato e sottoposto a controllo giurisdizionale.
Art. 6 CEDU e Carta dei diritti fondamentali UE (richiamati)
La Corte valuta che, sulla base delle garanzie previste dalla Direttiva e del controllo esercitato dallo Stato di esecuzione, non sussistono violazioni dei diritti fondamentali rilevanti per la inutilizzabilità del materiale.
Massime di principio
- Le prove acquisite da un altro Stato membro mediante ordine di indagine europeo (OEI) sono, di norma, presumibilmente utilizzabili dal giudice italiano: la correttezza procedurale va verificata in base alla legge dello Stato che ha eseguito l'OEI e si presume il rispetto delle garanzie salvo prova concreta di violazione dei principi inderogabili.
- La decriptazione dei dati informatici è distinta dall'intercettazione in tempo reale; dati già estrapolati e forniti come documento digitale possono rientrare nella disciplina dell'art.234-bis c.p.p. e risultare utilizzabili.
- Il giudice italiano non è tenuto a conoscere le modalità segrete con cui lo Stato estero ha decriptato o acquisito dati quando la legge di quello Stato legittimamente le mantiene secretate; rilevano invece le attestazioni formali sul trasferimento e la conservazione su supporti immodificabili.
- Per ottenere l'inutilizzabilità di materiale estero occorre far emergere elementi concreti e specifici che dimostrino la violazione di diritti fondamentali o procedure essenziali: mere supposizioni o richieste generiche non sono sufficienti.
- Le questioni di diritto comunitario (richieste di rinvio alla Corte di Giustizia) non vanno automaticamente proposte: il rinvio pregiudiziale è necessario solo se la questione è pertinente, rilevante e non già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria.
- In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari la Corte di legittimità controlla la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione del giudice del riesame, ma non sostituisce la propria valutazione fattuale a quella del giudice di merito quando la motivazione è congrua.
- Contestare l'aggravante o singoli profili della fattispecie penale in un ricorso de libertate può essere inammissibile per mancanza di interesse se la censura non incide sulla legittimità della misura cautelare imposta.
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