Cassazione Civile, Ordinanza n. 37509/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso proposta da una ex dirigente INPS, poi proseguita dagli eredi, per ottenere la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta sulla pensione integrativa corrisposta dal fondo di previdenza del personale INPS. La CTR aveva confermato l'annullamento del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, ritenendo che la pensione integrativa dovesse essere tassata sull'87,50% e non sull'intero importo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dell'istanza di rimborso, priva di indicazione dell'importo richiesto e delle ritenute subite; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, lamentando l'omessa pronuncia della CTR sulla decadenza dall'azione di rimborso, asseritamente proposta oltre il termine di diciotto mesi dalla ritenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che entrambi i motivi difettassero di autosufficienza, perché il ricorso per cassazione non trascriveva la domanda di rimborso né riportava compiutamente le doglianze svolte nei giudizi di merito, impedendo così alla Corte di verificare la genericità dell'istanza, la tempestività della domanda e la denunciata omissione di pronuncia. La Corte ha inoltre affermato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, poiché la lite riguardava solo il rapporto fiscale con l'Amministrazione finanziaria e l'INPS aveva operato soltanto come sostituto d'imposta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della parte privata.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato per contestare l'ammissibilità del ricorso introduttivo in materia tributaria, ma la censura è stata dichiarata non scrutinabile per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 37 d.P.R. 602/1973
evocato insieme all'art. 38 d.P.R. 602/1973 per sostenere la carenza di validità dell'istanza di rimborso; la Corte non entra nel merito della questione per mancanza di trascrizione degli atti rilevanti.
art. 38 d.P.R. 602/1973
richiamato sia per i requisiti dell'istanza di rimborso sia per la decadenza del diritto al rimborso; la Corte non esamina il merito perché le doglianze non risultano autosufficientemente illustrate.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia sul motivo di decadenza; la censura è stata ritenuta non valutabile in concreto per difetto di autosufficienza e mancata dimostrazione che la questione fosse stata effettivamente devoluta nei gradi di merito.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale che delimita il vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, ma la Corte non supera la soglia preliminare dell'ammissibilità per carenza di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la decisione di merito per genericità dell'istanza di rimborso o per decadenza, è necessario trascrivere o comunque riportare in modo completo gli atti e i passaggi rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla fondatezza della doglianza.
- Il requisito di autosufficienza è particolarmente rigoroso quando vengono dedotti vizi di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: occorre indicare con precisione che la questione sia stata effettivamente proposta nei gradi di merito.
- In una controversia avente ad oggetto unicamente il rapporto fiscale relativo a trattenute operate da un ente previdenziale quale sostituto d'imposta, l'ente previdenziale non è parte necessaria del giudizio, difettando la sua legittimazione passiva sostanziale.
- La Corte di cassazione non può supplire alle carenze del ricorso mediante esame dei fascicoli di ufficio o di parte quando il ricorrente non abbia assolto all'onere di specificare compiutamente i fatti processuali rilevanti.
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