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Ordinanza

Ordinanza n. 50/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento comunale del 14.10.2025, notificato il 15.10.2025, con il quale il Comune di Firenze, in relazione alla SCIA presentata il 6.08.2024 ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento alla tecnologia 5G dell’impianto di telefonia mobile in via dell’Angolo n. 2 (sito FI007), ha impedito l’avvio dei lavori, diffidando la Wind Tre S.p.A. dal procedere alla realizzazione delle modifiche alla stazione radio base, per incompatibilità dell’intervento con il regolamento edilizio del Comune di Firenze, come ritenuto nel parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 3.10.2024; b) per quanto possa occorrere, dell’estratto di verbale della seduta di commissione edilizia del 4.12.2025, con il quale, in seguito ad istanza di annullamento d’ufficio del provvedimento sub a), è stata confermata la non conformità dell’intervento con il vigente regolamento edilizio (art. 58, co. 5), tenuto conto della presenza di edifici di rilevante interesse storico artistico (Complesso delle Murate e Archivio di Stato) e del divieto di installazioni poste in contrapposizione visiva di tali edifici; c) per quanto possa occorrere, degli atti richiamati nei provvedimenti sub a) e b), compresi i pareri espressi dalla commissione edilizia e le norme regolamentari fatte oggetto di illegittima applicazione;

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha impedito l’avvio dei lavori di adeguamento alla tecnologia 5G di una stazione radio base e ha diffidato l’operatore dall’eseguire le modifiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore di telefonia mobile ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 14 ottobre 2025, notificato il 15 ottobre 2025, adottato in relazione alla SCIA presentata il 6 agosto 2024 ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento alla tecnologia 5G di un impianto di telefonia mobile. Il Comune ha ritenuto l’intervento incompatibile con il regolamento edilizio comunale, sulla base del parere della Commissione edilizia, e ha diffidato l’operatore dall’eseguire i lavori. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, l’estratto del verbale della Commissione edilizia del 4 dicembre 2025, con cui era stata confermata la non conformità dell’intervento all’art. 58, comma 5, del regolamento edilizio, nonché gli atti presupposti, i pareri e le norme regolamentari applicate. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalla parte ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza disporre la sospensione del provvedimento impugnato né altra misura cautelare. Ha quindi fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non contiene una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris o sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. n. 259/2003

    Norma indicata quale base della SCIA presentata per l’adeguamento alla tecnologia 5G dell’impianto di telefonia mobile.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 58, comma 5, regolamento edilizio del Comune di Firenze

    Disposizione regolamentare posta dal Comune a fondamento della ritenuta non conformità dell’intervento, in relazione alla presenza di edifici di rilevante interesse storico-artistico e al divieto di installazioni in contrapposizione visiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell’atto impugnato e disporre la trattazione del merito a breve, ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
  • La fissazione dell’udienza di merito per soddisfare le esigenze cautelari non implica una decisione anticipata sulla fondatezza del ricorso né una valutazione conclusiva sui vizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioni
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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