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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, chiesto con il ricorso principale: -della comunicazione del 9 dicembre 2025, con cui la ASL di Bari ha comunicato l'esclusione della società MEDI ITALIA S.R.L. dalla procedura di gara per il lotto n. 23, motivata “in quanto non risulta presente l'inserto anti costrizione, richiesto nel capitolato tecnico” (doc. 1); - della Determinazione Dirigenziale n. 0010400 del 9 dicembre 2025, adottata dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio della ASL di Bari, avente ad oggetto “A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 d.lgs n. 36/2023, per la fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alla ASL di Bari. Aggiudicazione.”, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione del lotto n. 23 in favore della controinteressata Betafin s.r.l. (doc. 2); - del verbale della seduta pubblica del 22 ottobre 2025, richiamato nella comunicazione di esclusione, nella parte in cui il Seggio di gara ha dato lettura della valutazione di non conformità dell'offerta della ricorrente per il lotto n. 23; - dei verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 4 giugno 2025, 20 giugno 2025, 23 giugno 2025, 27 giugno 2025 e 3 ottobre 2025, richiamati nella Determina di aggiudicazione, nella parte in cui è stata deliberata la non conformità dell'offerta tecnica di MEDI ITALIA S.R.L. per il lotto n. 23; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di interesse, il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico, ove interpretati nel senso restrittivo e formalistico fatto proprio dalla Stazione Appaltante; chiesto con il ricorso incidentale depositato da BETAFIN S.P.A. il 20.02.2026: -della comunicazione del 9 dicembre 2025 con cui la ASL di Bari ha comunicato l’esclusione della Medi Italia s.r.l. dalla procedura di gara - Lotto n. 23 con la seguente motivazione: “… non risulta presente l'inserto anti costrizione, richiesto nel capitolato tecnico”; -della Determinazione Dirigenziale n. 0010400 del 9 dicembre 2025 del Direttore dell’Area Gestione Patrimonio ASL Bari ad oggetto “A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 d.lgs n. 36/2023, per la fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alla ASL di Bari. Aggiudicazione.” contenente l’esclusione della Medi Italia s.r.l. lotto n. 23; tutti i verbali di gara, ivi compreso il verbale della seduta pubblica del 22 ottobre 2025, nella parte in cui il Seggio ha dato lettura della valutazione di non conformità dell’offerta di Medi Italia s.r.l. per il lotto n. 23; -dei verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 4 giugno 2025, 20 giugno 2025, 23 giugno 2025, 27 giugno 2025 e 3 ottobre 2025, nella parte in cui è stata deliberata la non conformità dell’offerta tecnica di Medi Italia s.r.l. lotto 23, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale atti impugnati nei limiti dell’interesse e nella parte in cui Medi Italia s.r.l. è stata esclusa (solo) per “l’assenza dell'inserto anti costrizione, richiesto nel capitolato tecnico” e non anche per la carenza del prodotto offerto delle ulteriori caratteristiche minime richieste a pena di esclusione; chiesto con il ricorso per motivi aggiunti presentati da MEDI ITALIA S.R.L. il 27.03.2026 : -del verbale della Commissione Giudicatrice del 18 marzo 2026 (prot. ASL BARI n. 23455/2026) comunicato in pari data, con cui, in pretesa ottemperanza all’ordinanza cautelare di questoEcc.mo Tribunale n. 25/2026, è stata confermata l’esclusione della società Medi Italia s.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento del lotto n. 23 “Calze compressive anti-tromboembolia” (CIGB5CC1021BC); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202502007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla gara per il lotto n. 23 relativo a calze compressive anti-tromboembolia e aggiudicazione del lotto a Betafin S.p.A., nonché il successivo verbale di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Medi Italia S.r.l. ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta telematica per la fornitura di medicazioni generali, lotto n. 23, motivata dall’assenza dell’inserto anti-costrizione richiesto dal capitolato tecnico, deducendo l’illegittimità della valutazione di non conformità dell’offerta tecnica e dell’interpretazione restrittiva e formalistica della lex specialis. La controinteressata Betafin S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, contestando che l’esclusione della ricorrente fosse stata disposta soltanto per l’assenza dell’inserto anti-costrizione e sostenendo la sussistenza di ulteriori difformità del prodotto offerto, tra cui l’assenza della specifica dei cinque punti di repere di compressione graduata e differenziata, conforme alla Direttiva UNI EN 12719 e alle diverse zone anatomiche indicate nel capitolato. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 25/2026, l’ASL ha proceduto al riesame e la Commissione ha confermato l’esclusione con verbale del 18 marzo 2026, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha inoltre contestato la composizione della Commissione in sede di riesame.

La decisione

Il TAR ha dato atto della cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare n. 25/2026 e ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto fondato il ricorso incidentale, rilevando che i chiarimenti forniti in sede di riesame evidenziavano plurime difformità del prodotto offerto rispetto a quello richiesto, in particolare l’assenza della specifica dei cinque punti di repere di compressione graduata e differenziata conforme alla Direttiva UNI EN 12719 e al capitolato. Ha inoltre rilevato la presenza di materiali allergenici per pelli sensibili, quale l’anello in silicone, caratteristica specificata nei chiarimenti. Il Collegio ha riconosciuto l’evidente vizio di costituzione della Commissione del 18 marzo 2026 per violazione della regola del collegio perfetto, invitando l’ASL a tenerne conto per il futuro, ma ha ritenuto che le valutazioni esposte valessero comunque come chiarimenti del Presidente della Commissione e fossero sufficienti a confermare sostanzialmente la correttezza dell’operato della stazione appaltante. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati. Le spese sono state riservate alla fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica per la gara.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica per la gara.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato al giudizio sulla domanda cautelare; la sospensione è stata respinta alla luce della ritenuta infondatezza delle censure e della correttezza sostanziale dell’operato amministrativo.

  • Direttiva UNI EN 12719

    Indicata come parametro tecnico cui doveva conformarsi la specifica dei cinque punti di repere della compressione graduata e differenziata del prodotto.

Massime di principio

  • In una procedura di gara, la non conformità dell’offerta tecnica può essere confermata anche sulla base di plurime difformità del prodotto rispetto alle caratteristiche minime previste dal capitolato, diverse da quella originariamente indicata nel provvedimento di esclusione, purché tali difformità siano adeguatamente chiarite nel riesame e risultino dagli atti di gara.
  • La violazione della regola del collegio perfetto nella composizione della commissione costituisce un vizio dell’attività collegiale; tuttavia, nell’ambito della valutazione cautelare, il giudice può considerare i chiarimenti sostanziali forniti dagli organi amministrativi, senza che ciò comporti l’automatica concessione della sospensione quando l’esclusione risulti comunque sorretta da autonome e plurime ragioni di non conformità.
  • La presenza, nel prodotto offerto, di materiali incompatibili con caratteristiche tecniche richieste per pelli sensibili può concorrere a dimostrare la non conformità dell’offerta, quando tale caratteristica sia stata specificata nella documentazione di gara o nei chiarimenti resi dalla stazione appaltante.
  • Quando l’esclusione dalla gara risulta sostanzialmente giustificata da autonome difformità tecniche dell’offerta, la domanda cautelare di annullamento deve essere respinta, anche se l’amministrazione ha adottato un atto di riesame affetto da un vizio nella composizione dell’organo collegiale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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