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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18101/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra più condanne irrevocabili e aveva ricalcolato la pena in esecuzione. Il ricorrente contestava, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., l'illegittimità dell'aumento delle pene per i reati "satellite" (violazioni dell'art.73, commi quarto e quinto, d.P.R. 309/90), lamentando che il giudice dell'esecuzione avesse fissato aumenti in misura superiore rispetto a quelli determinati dai giudici della cognizione nelle sentenze irrevocabili prese a base della continuazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione deve, prima di operare la nuova determinazione della pena in caso di continuazione tra sentenze irrevocabili, scorporare i reati già unificati e individuare il reato più grave con riferimento alla pena concretamente determinata dal giudice della cognizione (art.187 disp. att. c.p.p.). Solo dopo tale individuazione può operare aumenti per i reati satellite, ma tali aumenti non possono essere superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione. Nel caso di specie la Corte ha rilevato che per alcuni reati satellite (in particolare il reato della sentenza n.4 e i capi 92, 94, 95 e 96 della sentenza n.1) il giudice dell'esecuzione aveva fissato aumenti superiori a quelli stabiliti in sede di cognizione (es.: sentenza n.4: esecuzione mesi 8 e €1.000 vs cognizione mesi 6 e €400; per i capi 92,94,95,96 esecuzione mesi 2 e €600 ciascuno in luogo di misure inferiori in sede di cognizione). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte concernente il trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Cosenza in diversa composizione, lasciando invece fermo il riconoscimento della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena in caso di continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che tale potere va esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dalle sentenze di cognizione e della disciplina della continuazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione e sui limiti degli aumenti; la Corte sottolinea che i limiti previsti dall'art.81, commi 3 e 4, sono rilevanti anche in sede esecutiva e devono essere osservati dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per individuare il reato più grave con riferimento alla pena concretamente determinata dal giudice della cognizione; la Corte ribadisce che il giudice dell'esecuzione deve attenersi a tale criterio prima di applicare aumenti per i reati satellite.

  • art. 73 d.P.R. 309/90 (commi quarto e quinto)

    Individua le fattispecie di reato contestate come "satellite" nel caso di specie; la Corte ha riscontrato che gli aumenti posti dal giudice dell'esecuzione per le violazioni di tali commi non potevano eccedere le pene fissate in sede di cognizione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel ricalcolo della pena per continuazione fra sentenze irrevocabili, deve prima scorporare e individuare il reato più grave con riferimento alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione (art.187 disp. att. c.p.p.), e poi applicare gli aumenti per i reati satellite.
  • Gli aumenti applicati in sede esecutiva per i reati satellite non possono superare, per ciascun capo, la misura della pena già fissata dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
  • I limiti previsti dall'art.81 c.p. (in particolare commi 3 e 4) devono essere rispettati anche nella fase esecutiva; eventuali violazioni portano all'annullamento della determinazione sanzionatoria e al rinvio ad altra composizione del giudice dell'esecuzione.
  • Il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio sono operazioni distinte: la Corte può confermare la continuazione e tuttavia annullare la ricalcolazione della pena laddove questa non rispetti i parametri di legge.
  • In caso di dubbio o di errori sulla misura degli aumenti per reati satellite, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio del giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica.

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