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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06724/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IVA 2016 emesso ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c), d.l. 78/2010, fondato sul supposto pericolo per la riscossione e sulla ritenuta emissione di note di variazione in assenza dei presupposti di cui all’art. 26 d.P.R. 633/1972. Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non avesse adeguatamente esaminato la doglianza sulla inesistenza della notifica degli atti presupposti (invito a produrre documentazione e invito al contraddittorio), in particolare per la pretesa mancata corrispondenza dei numeri degli atti e per l’asserita mancanza di prova della CAD. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 19 e 26 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo eccessivamente restrittivo l’art. 26, richiedendo la prova dell’infruttuosa esecuzione individuale, mentre la norma comprenderebbe anche altre ipotesi di venir meno dell’operazione, e che comunque la cancellazione della società locataria avrebbe determinato la risoluzione del contratto e legittimato la variazione IVA; in subordine sosteneva che vi fossero elementi oggettivi di infruttuosità della procedura esecutiva. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per l’illegittimità e sproporzione delle sanzioni, ritenendo che la controversia attenesse solo al momento di esercizio della detrazione e non all’an della stessa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur concisa, era sufficiente e non apparente, avendo spiegato le ragioni della regolarità delle notifiche e del contraddittorio preventivo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, in materia di IVA, la variazione in diminuzione per mancato pagamento richiede, in caso di procedure esecutive individuali, la prova non solo dell’inizio ma anche della definitiva infruttuosità dell’esecuzione, requisito non dimostrato nella specie; inoltre la diversa tesi della risoluzione automatica per cancellazione della società locataria non era stata ritualmente coltivata nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la questione sulla riduzione delle sanzioni non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stato indicato in quale atto di merito fosse stata dedotta; comunque lo ha reputato infondato in conseguenza del rigetto del motivo sulla detrazione IVA. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e l’ha gravata delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata trattata come deduzione di omessa o apparente motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito conteneva un percorso argomentativo sufficiente e controllabile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per vizio motivazionale.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma che collega la variazione IVA al diritto di detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione della base imponibile.

  • art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte ribadisce che la variazione in diminuzione richiede, per il mancato pagamento, la definitiva infruttuosa conclusione della procedura esecutiva o il venire meno dell’operazione per le cause tipizzate; non basta il solo avvio dell’esecuzione.

  • art. 29, comma 1, lett. c), d.l. n. 78 del 2010

    Norma posta a base dell’avviso di accertamento per il rischio per la riscossione, richiamata nel contesto della legittimità dell’azione accertativa.

  • art. 5-ter d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato come base dell’invito al contraddittorio preventivo notificato dalla parte pubblica.

  • artt. 23 e 24 d.P.R. 633/1972

    Richiamati per la registrazione della fattura prima della variazione ex art. 26.

  • art. 25 d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale norma di registrazione della variazione IVA in detrazione.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    Invocato per la riduzione o esclusione delle sanzioni in ragione della pretesa sproporzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata.

  • art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato in funzione del principio di proporzionalità della sanzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la disciplina della decisione in camera di consiglio.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati dalla Corte, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta, per la condanna alla somma ulteriore in favore della controparte e alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la variazione in diminuzione per mancato pagamento presuppone, quando si invochi l’infruttuosa procedura esecutiva individuale, non solo l’inizio dell’esecuzione ma anche la sua definitiva conclusione con esito infruttuoso, tale da rendere ragionevolmente certa l’incapienza, totale o parziale, del patrimonio del debitore.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non può essere automaticamente valorizzata, ai fini IVA, come causa di variazione dell’imponibile se tale profilo non è stato ritualmente dedotto nel giudizio di merito; in cassazione non è consentito ampliare il thema decidendum con nuove allegazioni di fatto.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione concisa è sufficiente se rende comprensibili le ragioni della decisione e permette il controllo di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la parte che invochi una questione non esaminata deve indicare specificamente dove e come l’abbia dedotta in precedenza.
  • Le censure sulle sanzioni amministrative tributarie che dipendano dal riconoscimento del presupposto sostanziale dell’imposta o della detrazione decadono se viene confermata l’insussistenza del diritto sostanziale che si assume violato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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