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Sentenza

Sentenza n. 7433/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, in modalità aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche – Disciplina Chirurgia Generale, pubblicati sul sito del concorso in data 16.1.2026, nei quali parte ricorrente risulta collocato tra coloro che non hanno superato la prova scritta; - degli esiti della prova pratica ed ammissione alla prova orale del concorso, pubblicato sul sito del concorso in data 21/01/2026, nella parte in cui non contiene il codice ID domanda del ricorrente; - della griglia delle risposte ai quesiti della prova scritta sottoposti al ricorrente; - del punteggio di 20/30 attribuito alla prova scritta del ricorrente; - ove occorrer possa, del bando del concorso pubblico, in modalità aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti del ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente medico - area: chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: chirurgia generale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 19.6.2025; - dei verbali, ancorché non conosciuti, di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 5 e 22; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 5 e 22 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - dei verbali e/o degli atti, non conosciuti, mediante i quali la Commissione ha statuito che la prova scritta consistesse nella sottoposizione ai candidati di un test a risposte multiple composto da 30 quesiti; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202603879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova scritta di un concorso pubblico per dirigente medico, con attribuzione iniziale di 20/30 e mancato superamento della soglia per l'ammissione alla prova pratica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta, il punteggio di 20/30, gli atti relativi alla correzione e alla predisposizione del questionario e, in particolare, due quesiti ritenuti erroneamente formulati o fuorvianti. Ha inoltre contestato gli atti relativi agli esiti della prova pratica e all'ammissione alla prova orale, nonché gli ulteriori atti della procedura concorsuale connessi e consequenziali. La censura centrale riguardava l'illegittimità del punteggio attribuito in ragione dell'errata formulazione dei quesiti n. 5 e n. 22.

La decisione

Nelle more del giudizio, la commissione di concorso ha riesaminato la posizione del ricorrente sulla base delle contestazioni proposte e ha rideterminato in aumento il punteggio inizialmente attribuito. Il nuovo punteggio ha consentito al candidato di raggiungere la soglia necessaria per accedere alla prova pratica. Poiché tale sopravvenienza ha soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione, disponendo tuttavia la restituzione al ricorrente del contributo unificato, posto a carico dell'ASL Roma 1.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e avviso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica o ritira l’atto impugnato in modo da soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno l’utilità della decisione di merito.
  • In una controversia concorsuale relativa alla valutazione di una prova, il riesame amministrativo che comporti la rideterminazione del punteggio e consenta al candidato di superare la soglia di ammissione alla fase successiva può determinare la cessazione della materia del contendere, se realizza integralmente l’interesse azionato.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese e di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato, anche quando le spese processuali siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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