Cassazione Penale, Sentenza n. 46292/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava: 1) l'omessa declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione; 2) la violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 601 c.p.p.), per una notificazione irregolare del decreto di citazione a giudizio in appello rispetto all'elezione di domicilio effettuata presso l'Avv. Francesco Mori, poi cancellato dall'albo, con conseguente notifica tentata alla residenza dell'imputato e poi consegna al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel secondo motivo e infondato nel primo. In particolare ha escluso la prescrizione del reato di ricettazione (termini di prescrizione non ancora maturi, con scadenza massima indicata al 27/12/2032) e ha invece accolto la doglianza sulla notificazione: l'elezione di domicilio presso l'Avv. Mori, benché quest'ultimo fosse stato cancellato dall'albo, conservava efficacia; la notifica eseguita al difensore d'ufficio anziché presso il domicilio eletto ha determinato una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 285/1992
Norma relativa alla contestazione per cui era stata pronunciata la condanna (ricettazione in materia di norme sulla circolazione) richiamata per indicare il reato in contestazione
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di ricettazione, contestato all'imputato
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamata come norma a pena di nullità in relazione alla regolarità dell'impugnazione e delle notificazioni; il vizio dedotto riguardava la notificazione del decreto di citazione in appello
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la consegna di atti al difensore ai fini della notificazione; la Corte ha ritenuto applicata in modo non idoneo perché la conservazione dell'elezione di domicilio presso un difensore cancellato impedisce la sostituzione della sede di notifica con la consegna al difensore d'ufficio
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la nullità degli atti processuali per violazione delle norme sulla notificazione; la Corte ha qualificato la violazione come nullità assoluta e insanabile che travolge gli atti successivi
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso un avvocato conserva efficacia anche se l'avvocato viene poi cancellato dall'albo, sospeso o radiato; pertanto gli atti devono continuare a essere notificati al domicilio eletto salvo diversa e valida nuova elezione
- La notifica eseguita presso diverso soggetto (per esempio il difensore d'ufficio nominato successivamente) in luogo del domicilio eletto può determinare una nullità assoluta degli atti, insanabile e idonea ad annullare le decisioni conseguenti
- Prima di procedere a notifiche rilevanti in sede d'appello è obbligatorio verificare l'esistenza e l'efficacia di eventuali elezioni di domicilio annotate negli atti processuali; in caso di cambiamento della situazione professionale del difensore eletto, occorre rispettare la volontà del domiciliatario finché non sia validamente revocata o modificata
- Le questioni di prescrizione devono essere valutate con attenzione alla recidiva e agli effetti sulla durata massima della pena; la semplice deduzione della prescrizione va confrontata con il calcolo dei termini e con le circostanze aggravanti o attenuanti rilevate in sentenza
- Se si rileva una nullità di notifica così qualificata, la conseguenza pratica è di solito l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, salvo che non sussistano elementi idonei a far ritenere la nullità come sanata o irrevocabile per altre ragioni processuali
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