Sentenza n. 5920/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del Provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO) del Questore della Provincia di Napoli del 22 marzo 2023, notificato in data 29 marzo 2023, con il quale è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di “accedere per il periodo di anni cinque (5) a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgano manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri anche amichevoli, disputati dalla squadra del “pianura calcio 1977”, nonché dalla Nazionale anche under 21 e da tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A”, “B”, “C” “D”, “Eccellenza” e “Promozione”, prima, seconda e terza categoria, e a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League, Champions League, con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli e alle aree di servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse. In particolare, per il Comune di Pianura il divieto è esteso ai luoghi, nel raggio di 300 metri dallo stadio “simpatia”, interessati alla sosta ed al transito dei tifosi diretti all’impianto da due ore dell’inizio a due ore dopo il termine della manifestazione sportiva”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Napoli del 22 marzo 2023, notificato il 29 marzo 2023, della durata di cinque anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche indicati nel provvedimento; contestato anche il diniego di accesso agli atti richiesti l’11 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO chiedendone in via principale l’annullamento e, in subordine, la riduzione della durata a un anno. Con i primi due motivi ha dedotto la violazione dell’art. 6 l. 401/1989 e l’erroneità dei presupposti di fatto, sostenendo che non vi fossero elementi oggettivi idonei ad attribuirgli una condotta attiva e pericolosa: ha contestato l’aggressione a quattro giocatori, rilevando che non risultavano lesioni né denunce per minaccia a suo carico, che gli agenti non lo avevano fermato o identificato durante i fatti e che i partecipanti erano travisati. Ha inoltre lamentato falsa rappresentazione della realtà e difetto di istruttoria e motivazione. Con il terzo motivo ha contestato la durata quinquennale, affermando che il precedente DASPO risaliva al 2013, aveva durata biennale ed era esaurito, mentre il provvedimento impugnato indicava erroneamente un precedente DASPO del 2022. Con il quarto motivo ha censurato il diniego dell’accesso agli atti richiesto l’11 febbraio 2023, deducendo violazione della disciplina sull’accesso, del diritto di difesa e dei principi di trasparenza e giusto procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a pagare le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori. Ha rigettato congiuntamente i primi due motivi: il DASPO è una misura preventiva, per la cui adozione non occorre la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma un quadro di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti che renda altamente attendibile, secondo la regola del “più probabile che non”, l’attribuzione della condotta al destinatario. Nel caso concreto, le dichiarazioni raccolte, l’identificazione fotografica effettuata da due testimoni e gli ulteriori elementi istruttori, compresa la documentata appartenenza del ricorrente al gruppo ultras, fornivano indizi sufficienti della sua partecipazione allo sfondamento della porta e all’aggressione negli spogliatoi; non è emerso travisamento o manifesta irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità questorile. Ha respinto il terzo motivo: essendo il ricorrente già stato destinatario di un DASPO, si applicava la previsione che stabilisce per il recidivo una durata del nuovo divieto non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni, senza che sia necessario che la misura precedente sia ancora efficace. L’inesatta indicazione del 2022 anziché del 9 ottobre 2013 è stata considerata un mero errore materiale. Ha respinto anche il quarto motivo: gli atti richiesti erano confluiti nell’informativa di reato trasmessa alla Procura e, in quanto atti di polizia giudiziaria coperti dal segreto investigativo, non erano ostensibili. La domanda subordinata di riduzione della durata è stata quindi respinta con il ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, i Daspo costituiscono misura preventiva e non sanzionatoria (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 24 giugno 2020, n. 4033); la fattispecie è stata qualificata come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di attenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi per l’adozione della misura la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del Daspo ma piuttosto una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4673).
Il DASPO può essere adottato, in funzione preventiva, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti che rendano altamente attendibile l’attribuzione della condotta pericolosa al destinatario secondo la regola del “più probabile che non”; non è necessaria una prova oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
Risultando il ricorrente già destinatario di Daspo – come peraltro da lui stesso ammesso - trova applicazione l’art. 6, comma 5, l. n. 409/1989, che prescrive che nei confronti del recidivo “la durata del nuovo divieto…, non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni”, senza richiedere la perdurante efficacia del precedente divieto (cfr. C.G.A. 19 novembre 2020, n. 1078: “Il Daspo, sebbene interamente scontato, non cessa di produrre effetti nell'ordinamento giuridico. Si abbia riguardo, per esempio, all'aumento della durata temporale della misura prevista dalla legge per chi è stato già destinatario di un Daspo nell'ipotesi in cui un nuovo Daspo venisse adottato (comma 5 dell'art. 6 L. n. 401/1989). Solo un eventuale annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale del precedente Daspo farebbe venire meno il presupposto che rende obbligatorio l'inasprimento del limite temporale dell'eventuale futura misura di uguale tenore adottata dal Questore. Il decorso del tempo prescritto nel provvedimento fa venire meno l'esecutività del Daspo, ma non fa cessare gli effetti che l'ordinamento collega alla misura stessa”); né assume rilevanza, trattandosi di mero errore materiale, l’inesatta indicazione della data di emissione del provvedimento (1° gennaio 2022 in luogo del 9 ottobre 2013).
Il precedente DASPO rileva ai fini dell’inasprimento della durata del nuovo divieto anche se è già scaduto, poiché il decorso del termine ne fa cessare l’esecutività ma non gli effetti che l’ordinamento collega alla misura; soltanto il suo annullamento rimuove il presupposto della recidiva.
art. 24 l. 241/1990
Deve infatti osservarsi che, essendo confluiti nell’informativa di reato trasmessa alla competente Procura della Repubblica gli atti oggetto di domanda di accesso, il diniego all’ostensione risulta legittimo (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 111, secondo cui “quando gli atti oggetto di domanda di accesso coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi dell'amministrazione nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall'ordinamento, l'ostensione non è possibile. La fattispecie, infatti, ricade nei casi di segreto indicati dall'art. 24 della l. n. 241/1990 poiché, a norma dell'art. 329 c.p.p. gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”).
È legittimo negare l’accesso agli atti confluiti nell’informativa di reato quando essi coincidono con notizie di reato formate dalla polizia giudiziaria e sono coperti dal segreto investigativo.
art. 329 c.p.p.
Deve infatti osservarsi che, essendo confluiti nell’informativa di reato trasmessa alla competente Procura della Repubblica gli atti oggetto di domanda di accesso, il diniego all’ostensione risulta legittimo (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 111, secondo cui “quando gli atti oggetto di domanda di accesso coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi dell'amministrazione nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall'ordinamento, l'ostensione non è possibile. La fattispecie, infatti, ricade nei casi di segreto indicati dall'art. 24 della l. n. 241/1990 poiché, a norma dell'art. 329 c.p.p. gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”).
Gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non possa averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; tale segreto giustifica il diniego di accesso agli atti confluiti nell’informativa di reato.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa preventiva, non sanzionatoria. La sua adozione non richiede la prova della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti che, valutati unitariamente, rendano altamente attendibile secondo la regola del “più probabile che non” l’attribuzione al destinatario di una condotta concretamente diretta a partecipare a episodi di violenza, minaccia o intimidazione pericolosi per l’ordine o la sicurezza pubblica.
- Nel sindacato sul DASPO, caratterizzato da ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, il giudice verifica in particolare l’eventuale travisamento dei fatti e la manifesta incongruenza o irragionevolezza della valutazione, fermo restando che la misura deve fondarsi su una condotta concreta e chiaramente riconducibile al destinatario.
- Ai fini della durata aggravata del nuovo DASPO nei confronti del recidivo, il precedente divieto rileva anche quando abbia esaurito la propria durata: la scadenza ne fa cessare l’esecutività, ma non gli effetti che la legge collega alla precedente adozione. Il presupposto viene meno se il precedente DASPO è annullato in autotutela o in sede giurisdizionale.
- È legittimo negare l’accesso agli atti di polizia giudiziaria confluiti in un’informativa di reato quando siano coperti dal segreto investigativo previsto dall’art. 329 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5928/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5929/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5930/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2025/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →