Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che dispone lo sgombero di aree pubbliche, la demolizione di opere abusive, il ripristino dei luoghi e la cessazione dell'attività turistico-ricettiva del campeggio “Lido La Duna”
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di campeggio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 138 del 28 luglio 2025, notificata il giorno successivo, con cui il Comune ha ordinato lo sgombero di particelle ritenute demaniali marittime o comunali, la demolizione di opere realizzate senza titoli e la cessazione dell'attività. Ha sostenuto che le aree non sarebbero demaniali o sarebbero state sdemanializzate, richiamando un atto di affranco del 17 settembre 1935 e una sentenza della Corte di cassazione del 26 maggio 2025; ha inoltre contestato la competenza comunale, deducendo difetto di istruttoria e motivazione perché le opere sarebbero state assistite da titoli e autorizzazioni mai annullati in autotutela, e sostenendo la legittimità degli scarichi nella pubblica fognatura. Ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 21-nonies per la mancata instaurazione del contraddittorio e il mancato previo annullamento dei titoli. Ha infine censurato come incongruo il termine di 15 giorni per demolire, in ragione dell'entità delle opere. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere demolito i manufatti abusivi e ha prodotto relazione tecnica e fotografie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto. È improcedibile la censura relativa all'ordine di demolizione, perché la demolizione delle opere è stata eseguita e documentata con relazione tecnica e fotografie non contestate, facendo venir meno l'interesse all'impugnazione. È stato respinto il ricorso contro lo sgombero delle particelle pubbliche: la natura privata delle aree non è stata efficacemente provata e il ricorrente non ha dimostrato un titolo valido ed efficace per occuparle; la controversia civile e la pronuncia di cassazione riguardavano la particella 113 e non accertavano definitivamente la natura dei terreni qui interessati. È stata respinta la censura di incompetenza, poiché il potere comunale di vigilanza edilizia e territoriale concorre con quello dell'autorità marittima e l'ordinanza riguarda anche aree comunali; trattandosi di atto di gestione, poteva essere adottata dal dirigente. Le doglianze sulla mancata partecipazione procedimentale sono state respinte per la natura vincolata del potere. È stata respinta la censura sulla cessazione dell'attività, motivata anche dalla mancanza di autorizzazioni igienico-sanitaria e paesaggistica non provate, oltre che da una precedente ordinanza di chiusura confermata con sentenza passata in giudicato. La carenza di dati oggettivi sul numero di posti letto rilevata da ARPAC non ha invalidato il provvedimento plurimotivato, che resisteva per le ulteriori ragioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1161 Cod. nav.
Per le prime, invero, il Comune ha ordinato lo sgombero in quanto realizzate su suolo demaniale marittimo senza titolo concessorio, e quindi in violazione dell’art. 1161 del Codice della navigazione, ed in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica e del parere sismico, e quindi in violazione del d.P.R. n. 380/01.
L'occupazione di suolo demaniale marittimo senza titolo concessorio è stata considerata una ragione legittima per ordinare lo sgombero.
d.P.R. 380/2001
Per le prime, invero, il Comune ha ordinato lo sgombero in quanto realizzate su suolo demaniale marittimo senza titolo concessorio, e quindi in violazione dell’art. 1161 del Codice della navigazione, ed in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione paesaggistica e del parere sismico, e quindi in violazione del d.P.R. n. 380/01.
L'assenza del permesso di costruire costituisce presupposto per l'intervento repressivo comunale sulle opere abusive.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Vanno respinte, altresì, le censure attinenti alla presunta violazione del contraddittorio procedimentale stante la natura vincolata del potere esercitato (Consiglio di Stato, sez. VII, 28 maggio 2024, n. 4929).
La censura di violazione del contraddittorio è stata respinta in ragione della natura vincolata del potere esercitato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Ad ogni modo, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo anche per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto le opere sanzionate risultavano legittime in forza di molteplici titoli e abilitazioni che il ricorrente aveva conseguito, e che il Comune non aveva mai annullato in autotutela.
Il ricorrente invocava l'obbligo di annullare previamente in autotutela i titoli; il giudice ha respinto le doglianze complessive sulla legittimità dell'ordine, senza riconoscere che tale annullamento fosse necessario nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente della natura pubblica o privata dell'area quando la questione proprietaria è proposta al solo fine di valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo impugnato; l'accertamento incidentale non definisce con efficacia di giudicato la proprietà.
- L'occupazione di aree pubbliche senza un titolo valido ed efficace può giustificare l'ordine comunale di sgombero; la mera allegazione della natura privata o della sdemanializzazione, non adeguatamente provata e riferita ad aree diverse, non è sufficiente a infirmare il provvedimento.
- Il potere comunale di vigilanza edilizia sul territorio può concorrere con i poteri dell'autorità marittima e non è escluso da questi, anche quando il provvedimento riguarda aree demaniali e comunali.
- Quando il potere repressivo esercitato è vincolato, la censura di violazione del contraddittorio procedimentale è infondata.
- La demolizione spontanea delle opere oggetto dell'ordine, se adeguatamente documentata e non contestata, determina il sopravvenuto difetto d'interesse all'impugnazione di tale ordine.
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