Sentenza n. 5930/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento per la dichiarazione di illegittimità del silenzio sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi del giorno 10 settembre 2025 a mezzo pec e contro tutti gli atti annessi connessi propedeutici e conseguenziali e, per quanto occorra, per l'accertamento del diritto ad ottenere i documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso del 10 settembre 2025 relativa ai titoli abilitativi dell'impianto di distribuzione carburanti di via Limitone
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-rigetto e l'ordine di esibizione della concessione, dell'autorizzazione alla vendita, dell'eventuale presa d'atto comunale e di ogni altro titolo rilasciato per l'attività dell'impianto. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, comma 2, e 24, comma 7, l. 241/1990, sostenendo che i documenti fossero necessari per la propria difesa nel giudizio civile di accertamento dell'obbligo del terzo pendente davanti al Tribunale di Napoli Nord; ha inoltre richiamato l'art. 25, comma 4, l. 241/1990 quanto alla formazione del rigetto tacito dopo trenta giorni. L'interesse all'accesso era collegato alla qualità di creditore del legale rappresentante della società proprietaria, in forza di un'ordinanza resa nel 2023 in una procedura esecutiva mobiliare.
La decisione
In seguito alla comunicazione del Comune, intervenuta durante il giudizio, con cui l'istanza è stata definita negativamente per impossibilità materiale di ostendere documenti mai formati o non detenuti, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha preso atto della sopravvenienza e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza decidere nel merito il diritto all'accesso né la fondatezza delle ragioni del diniego. Ha condannato il Comune alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, poiché il riscontro è stato fornito soltanto dopo l'avvio del giudizio.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, l. 241/1990
nel merito, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22, comma 2, e 24, comma 7, della l. n. 241/1990, perché l’ostensione sarebbe dovuta in quanto strumentale alla difesa in giudizio.
La disposizione è richiamata dal ricorrente a sostegno dell'accesso strumentale alla tutela dei propri interessi in giudizio; il TAR non ne esamina la fondatezza, dichiarando cessata la materia del contendere.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
nel merito, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22, comma 2, e 24, comma 7, della l. n. 241/1990, perché l’ostensione sarebbe dovuta in quanto strumentale alla difesa in giudizio.
La norma è invocata dal ricorrente per sostenere la necessità dell'ostensione a fini difensivi; la sentenza non decide tale questione di merito.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Invoca inoltre l’art. 25, comma 4, della stessa legge, osservando che il decorso di trenta giorni senza risposta ha determinato il rigetto tacito dell’istanza.
Il ricorrente ha dedotto che il silenzio protratto per trenta giorni producesse il rigetto tacito dell'istanza; il TAR non si pronuncia sulla questione, definendo il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione fornisce in pendenza di giudizio un riscontro che definisce l'istanza, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere se il ricorrente ne fa richiesta.
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