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Sentenza

Sentenza n. 5928/2026 - Napoli, Sezione 8

Giustizia amministrativa202506048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio asseritamente serbato dal Comune di Casagiove sulle tre istanze di condono edilizio presentate nel 1995

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia comunale e la condanna dell’ufficio a concludere con provvedimento espresso le pratiche di condono edilizio. Le istanze erano già state oggetto di un precedente giudizio sul silenzio, definito con sentenza del TAR n. 1460/2024; dopo un diniego comunale del 16 aprile 2024, annullato con sentenza n. 3082/2025, le interessate avevano nuovamente diffidato il Comune a dare seguito alle decisioni. Contestavano la persistente mancata definizione delle pratiche, sostenendo che i documenti richiesti fossero già stati trasmessi o fossero comunque disponibili presso l’amministrazione. Il Comune ha opposto che due pratiche erano state istruite e trasmesse agli uffici competenti per l’autorizzazione paesaggistica, mentre la terza era ancora priva degli elaborati tecnici necessari; ha inoltre riferito di successive richieste di integrazione, rimaste inevase.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché non ha ravvisato un silenzio-inadempimento imputabile al Comune. Per due pratiche risultavano svolte le attività istruttorie e richieste, nel marzo 2026, integrazioni necessarie alla valutazione paesaggistica, tra cui una relazione asseverata sul rapporto volumetrico tra fabbricato assentito e abuso. Per la terza pratica mancavano elaborati grafici sottoscritti da un professionista e un rilievo fotografico adeguato; le richieste comunali del luglio 2025 e del marzo 2026 non risultavano evase. La deduzione secondo cui la documentazione sarebbe già stata trasmessa o sarebbe in possesso del Comune non è stata provata: in giudizio erano state depositate le note di trasmissione, ma non i relativi allegati. La documentazione inviata nel giugno 2025 era stata ritenuta non esaustiva. Respinte anche le richieste istruttorie e di nomina di un commissario ad acta, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    Con riferimento, invece, alla pratica edilizia n. 225 (prot. n. 2527 del 01.03.1995), non risultano depositati gli elaborati completi necessari a consentire la definizione dell’istruttoria, nonostante le reiterate richieste inoltrate dall’Ufficio (ultima nota prot. n. 20335 del 29.07.2025).

    La disciplina del condono costituisce il contesto delle istanze, ma la decisione non interpreta specificamente l’art. 39; il rigetto è fondato sull’assenza di inerzia comunale e sulla documentazione incompleta.

  • d.lgs. 42/2004

    Sempre con riferimento alle pratiche n. 223 (prot. 2525/1995) e n. 227 (prot. 2528/1995), risulta, poi, che la Commissione Locale per il Paesaggio si è riunita in data 19.02.2026 ed ha richiesto le seguenti integrazioni documentali: “Relazione tecnica asseverata, la quale evidenzi il rapporto volumetrico tra la consistenza del fabbricato assentito e la consistenza volumetrica dell’abuso, che per Legge deve rientrare nel limite del 10% dell’originaria volumetria assentita; qualora tale rapporto fosse superiore si dovrà procedere alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del D. Lgs. 42/2004”.

    Il riferimento al d.lgs. 42/2004 attiene alla necessità di verificare, nell’istruttoria paesaggistica, il rapporto tra la volumetria assentita e quella abusiva e, se il limite indicato è superato, di procedere con la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria; tale attività istruttoria concorre a escludere l’inerzia.

Massime di principio

  • Non è configurabile silenzio-inadempimento quando l’amministrazione abbia riscontrato l’istanza e stia svolgendo l’istruttoria mediante richieste di integrazione documentale necessarie alla definizione del procedimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la parte che afferma di avere già trasmesso la documentazione richiesta deve fornire elementi che dimostrino l’effettiva trasmissione degli allegati: il deposito delle sole note di accompagnamento, senza i documenti allegati, non prova che l’istanza sia completa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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