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Sentenza

Sentenza n. 5929/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza della Sentenza n. 4964/2024 del 13/09/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione VIII, notificata in formula esecutiva il 25/09/2024 passata in giudicato il 13/03/2025.

Giustizia amministrativa202506311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4964/2024, passata in giudicato il 13 marzo 2025, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 1.500,00 per spese e competenze, oltre accessori e rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 4964/2024, notificata al Comune in formula esecutiva il 25 settembre 2024 e passata in giudicato il 13 marzo 2025. Il titolo aveva liquidato in suo favore, quale procuratore antistatario, € 1.500,00 per spese e competenze del giudizio, oltre agli oneri accessori e al rimborso del contributo unificato. Dedotta l'inadempienza del Comune, ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alle penalità di mora.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto: il Comune deve eseguire il capo della sentenza relativo alle spese di lite, compreso il rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata e gli interessi fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Poiché il Comune non ha provato di avere adempiuto, per l'eventuale ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, o un dirigente qualificato da lui delegato, con ulteriori sessanta giorni per provvedere; l'eventuale compenso è posto a carico del Comune e sarà liquidato separatamente su istanza documentata. È respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta iniqua in considerazione delle peculiarità della vicenda. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Comune e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'Amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice può ordinarle di adempiere entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
  • L'esecuzione del giudicato che liquida spese di lite comprende il rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata e gli interessi fino al soddisfo.
  • La penalità di mora richiesta in sede di ottemperanza può essere respinta quando, alla luce delle peculiarità concrete della vicenda, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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