Sentenza n. 396/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 527/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, concernente l’attribuzione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 527/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 12 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a rendere disponibile alla ricorrente la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo complessivo di 1.000 euro riferito agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi sino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione del giudicato, nonostante la regolare notificazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla carta docente e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e l’omessa esecuzione dell’obbligo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, disponendo che il commissario intervenga entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per assicurare l’attuazione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità operative della carta docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione del giudicato secondo la domanda accolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligo amministrativo risultante dalla pronuncia sia rimasto ineseguito.
- La notificazione della pronuncia all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono, nei casi considerati dalla decisione, presupposti per procedere coattivamente all’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione statale.
- In presenza di un giudicato inequivoco e documentato e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, eventualmente delegato dal dirigente generale competente; quando l’incarico è affidato a un dipendente già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →