Direttiva 2015/2392
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 stabilisce le procedure che gli Stati membri devono prevedere per consentire la segnalazione, alle autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato. Il nucleo della disciplina riguarda canali di segnalazione sicuri e indipendenti, la riservatezza dell’identità dell’informatore e della persona segnalata, la conservazione della documentazione e le tutele contro ritorsioni per i lavoratori. Gli Stati membri hanno margini di attuazione quanto alla forma e ai mezzi, ma devono garantire un risultato minimo uniforme entro il 3 luglio 2016.
Procedure e tutele per la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle autorità competenti designate dagli Stati membri per la ricezione e gestione delle segnalazioni di violazione del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché alle persone che segnalano tali violazioni e alle persone segnalate. Riguarda in particolare le persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro, a prescindere dalla natura del rapporto e dalla retribuzione, quando segnalano o sono accusate di violazioni. Sono previste misure di tutela anche per i dati personali connessi alle segnalazioni. La disciplina si inserisce nell’attuazione del regolamento sugli abusi di mercato e opera dal 3 luglio 2016, data dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento.
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392: segnalazione di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014
La direttiva attua l'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, disciplinando le procedure che le autorità competenti degli Stati membri devono predisporre per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni effettive o potenziali. Il testo muove dall'esigenza di incoraggiare gli informatori, superando il timore di ritorsioni, discriminazioni e divulgazione dei dati personali, e di garantire al contempo i diritti fondamentali della persona segnalante e di quella segnalata. La direttiva sceglie lo strumento della direttiva proprio per lasciare agli Stati membri flessibilità nell'adattamento ai rispettivi assetti amministrativi e istituzionali.
Obiettivi e impostazione generale
La finalità principale è assicurare un quadro uniforme di procedure minime per la segnalazione alle autorità competenti di violazioni del regolamento sugli abusi di mercato. Il sistema deve essere tale da consentire segnalazioni sicure, la presa in carico efficace delle stesse e la tutela dell'identità e dei dati personali delle persone coinvolte. I considerando chiariscono che chi fornisce consapevolmente informazioni errate o fuorvianti non rientra nella nozione di informatore e non beneficia delle tutele previste.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le autorità competenti designate dagli Stati membri per applicare il regolamento (UE) n. 596/2014 e le persone che segnalano violazioni potenziali o effettive di tale regolamento. Sono inclusi anche i soggetti accusati di violazione e, in modo specifico, le persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro, a prescindere dalla natura del rapporto e dalla retribuzione. L'oggetto materiale è limitato alle segnalazioni relative al regolamento sugli abusi di mercato e alle misure connesse di riservatezza, documentazione, protezione dei dati e tutela contro le ritorsioni.
Definizioni essenziali
L'articolo 2 fornisce tre definizioni operative:
- "persona segnalante": chi comunica all'autorità competente violazioni potenziali o effettive;
- "persona segnalata": chi è accusato di aver commesso o di voler commettere una violazione;
- "segnalazione di violazione": la segnalazione presentata all'autorità competente relativa a una violazione effettiva o potenziale. Queste definizioni delimitano il perimetro delle tutele e delle procedure imposte agli Stati membri.
Organizzazione interna delle autorità competenti
L'articolo 3 impone che le autorità competenti dispongano di personale addetto specificamente formato per il trattamento delle segnalazioni. Tale personale deve, in particolare, fornire informazioni sulle procedure, ricevere le segnalazioni, darvi seguito e mantenere i contatti con l'informatore che abbia deciso di rivelare la propria identità. La direttiva valorizza quindi una funzione specializzata, distinta dall'attività ordinaria dell'autorità.
Informazione pubblica e accessibilità delle procedure
L'articolo 4 richiede che le autorità pubblichino sul proprio sito web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, le informazioni relative al ricevimento delle segnalazioni. Le informazioni obbligatorie comprendono:
- i canali di comunicazione, con numeri di telefono e indicazione dell'eventuale registrazione delle conversazioni, indirizzi postali ed elettronici dedicati, sicuri e riservati;
- le procedure applicabili;
- il regime di riservatezza;
- le procedure per la tutela delle persone che lavorano con contratto di lavoro;
- una dichiarazione secondo cui l'informazione resa all'autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non viola limitazioni contrattuali, legislative, regolamentari o amministrative alla divulgazione e non comporta responsabilità per la persona segnalante. Le autorità possono anche pubblicare informazioni più dettagliate.
Procedure di segnalazione, anonimato e riservatezza
L'articolo 5 stabilisce il contenuto minimo delle procedure applicabili alle segnalazioni. Esse devono chiarire:
- che la segnalazione può essere presentata anche in forma anonima;
- come l'autorità può chiedere chiarimenti o ulteriori informazioni;
- quale riscontro verrà dato alla persona segnalante e in quali tempi;
- il regime di riservatezza, incluse le circostanze in cui i dati riservati possono essere comunicati, nel rispetto degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 596/2014. La direttiva precisa che la persona segnalante deve essere consapevole dei casi eccezionali in cui la riservatezza può venir meno, ad esempio quando la divulgazione sia obbligatoria, proporzionata e necessaria per legge nell'ambito di indagini o procedimenti giudiziari o per tutelare i diritti di difesa della persona segnalata.
Canali di comunicazione dedicati
L'articolo 6 richiede l'istituzione di canali di comunicazione indipendenti e autonomi, sicuri e riservati, separati dai canali generali dell'autorità. Tali canali devono essere progettati e gestiti in modo da garantire completezza, integrità e riservatezza delle informazioni e da impedire l'accesso al personale non autorizzato; devono inoltre consentire la conservazione su supporti durevoli, utile per eventuali indagini successive. Le segnalazioni devono poter essere effettuate almeno:
- per iscritto, in formato elettronico o cartaceo;
- oralmente, tramite linee telefoniche registrate o non registrate;
- mediante incontro diretto con il personale addetto. Le informazioni informative di cui all'articolo 4, paragrafo 2, devono essere rese disponibili prima della segnalazione o al più tardi al momento del ricevimento. Le segnalazioni ricevute con canali diversi da quelli dedicati devono essere trasmesse senza indugio e senza modifiche al personale addetto.
Conservazione della documentazione e prova della segnalazione
L'articolo 7 impone la conservazione di tutta la documentazione relativa alle segnalazioni ricevute. Per le segnalazioni scritte deve essere inviata una conferma tempestiva di ricezione, salvo richiesta contraria o rischio per la tutela dell'identità dell'informatore. Per le segnalazioni orali e gli incontri diretti, la direttiva consente la documentazione mediante:
- registrazione audio su supporto durevole;
- trascrizione, resoconto o verbale accurato redatto dal personale addetto. Se l'informatore si identifica, deve potere verificare, rettificare e approvare la trascrizione o il resoconto mediante firma.
Tutela dei lavoratori e protezione contro ritorsioni
L'articolo 8 impone agli Stati membri di predisporre procedure di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e quelle che si occupano della tutela delle persone che lavorano in un rapporto di lavoro. L'obiettivo è prevenire ritorsioni, discriminazioni e altri trattamenti iniqui collegati alla segnalazione o all'accusa di violazione. Le tutele minime includono:
- accesso a informazioni e consulenze sui rimedi e sulle procedure previste dal diritto nazionale, compresa la richiesta di risarcimento pecuniario;
- assistenza effettiva davanti alle altre autorità competenti, anche mediante attestazione della qualità di informatore nelle controversie di lavoro.
Tutela dei dati personali e riservatezza interna
Gli articoli 9 e 10 impongono l'adozione di procedure adeguate per la protezione dei dati personali contenuti nelle segnalazioni. La documentazione deve essere conservata in un sistema sicuro e riservato, con accesso limitato al solo personale che ne abbia bisogno per le proprie funzioni. La trasmissione dei dati all'interno dell'autorità o verso terzi deve evitare, per quanto possibile, la rivelazione diretta o indiretta dell'identità dell'informatore o della persona segnalata, salvo quanto previsto dal regime di riservatezza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
Tutela della persona segnalata
L'articolo 11 dispone che, se l'identità della persona segnalata non è pubblica, essa sia tutelata almeno allo stesso livello delle persone oggetto di indagine da parte dell'autorità competente. Le procedure di tutela dei dati di cui all'articolo 9 si applicano anche alla protezione della sua identità. La direttiva mira quindi a evitare pregiudizi alla reputazione e a preservare i diritti di difesa e il ricorso effettivo.
Riesame periodico delle procedure
L'articolo 12 impone alle autorità competenti di riesaminare regolarmente, almeno ogni due anni, le procedure di ricezione e seguito delle segnalazioni. Il riesame deve tenere conto dell'esperienza maturata, delle buone prassi di altre autorità e dell'evoluzione del mercato e delle tecnologie, in modo da mantenere il sistema adeguato e aggiornato.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L'articolo 13 fissa il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 3 luglio 2016 e applicarle dalla stessa data. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure tale riferimento deve accompagnare la pubblicazione ufficiale. La Commissione deve essere informata immediatamente del testo delle misure adottate. L'articolo 14 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 15 indica gli Stati membri come destinatari.
Profili operativi per il professionista
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la predisposizione di canali interni ed esterni di segnalazione, per l'organizzazione delle procedure di riservatezza e conservazione documentale e per la gestione del rischio di contenzioso in materia di lavoro e protezione dei dati. In concreto, il recepimento nazionale deve tradursi in procedure amministrative e aziendali capaci di garantire anonimato, tracciabilità, accesso limitato ai dati e protezione contro le ritorsioni, nel rispetto del quadro del regolamento (UE) n. 596/2014.
Disposizioni principali
Oggetto della direttiva
L'articolo 1 stabilisce le procedure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, comprendenti i dispositivi di segnalazione, le modalità di seguito delle segnalazioni, le misure di tutela per le persone che lavorano in base a un contratto di lavoro e le misure di tutela dei dati personali.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce la "persona segnalante" come chi segnala violazioni potenziali o effettive all'autorità competente; la "persona segnalata" come chi è accusato di aver commesso o di voler commettere una violazione; e la "segnalazione di violazione" come la segnalazione presentata all'autorità competente relativa a una violazione effettiva o potenziale.
Personale addetto e formazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che le autorità competenti dispongano di personale addetto al trattamento delle segnalazioni, formato specificamente su tali segnalazioni. Il personale deve fornire informazioni sulle procedure, ricevere le segnalazioni, darvi seguito e mantenere i contatti con l'informatore che abbia rivelato la propria identità.
Informazioni pubbliche sulle procedure di segnalazione
L'articolo 4 richiede la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, di informazioni sui canali di comunicazione, sulle procedure applicabili, sulla riservatezza, sulle tutele per i lavoratori e su una dichiarazione che esclude la violazione di obblighi di riservatezza per il solo fatto di informare l'autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.
Contenuto minimo delle procedure di segnalazione
L'articolo 5 impone che le procedure indichino chiaramente la possibilità di segnalazioni anonime, le modalità con cui l'autorità può chiedere chiarimenti o ulteriori informazioni, il tipo di riscontro che sarà fornito all'informatore e i relativi tempi, nonché il regime di riservatezza e le circostanze eccezionali in cui i dati riservati possono essere comunicati nel rispetto degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Canali di comunicazione dedicati
L'articolo 6 obbliga gli Stati membri a far istituire canali di comunicazione indipendenti e autonomi, sicuri e riservati, separati dai canali ordinari dell'autorità, idonei a garantire completezza, integrità e riservatezza dei dati e a consentire la memorizzazione su supporti durevoli. I canali devono consentire segnalazioni scritte, orali tramite linee telefoniche registrate o non registrate e incontri diretti con il personale addetto. Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, devono essere trasmesse alla persona segnalante prima o al momento della ricezione della segnalazione. Le segnalazioni ricevute con mezzi diversi devono essere inoltrate senza indugio e senza modifiche al personale addetto.
Conservazione della documentazione e conferma di ricezione
L'articolo 7 impone la conservazione della documentazione relativa a ogni segnalazione. Per le segnalazioni scritte va data conferma tempestiva di ricezione, salvo richiesta contraria dell'informatore o rischio per la tutela della sua identità. Per le segnalazioni orali e per gli incontri diretti sono previste modalità di documentazione mediante registrazione audio o trascrizione/resoconto accurato, con possibilità per la persona che rivela la propria identità di verificare, rettificare e approvare il testo.
Tutela dei lavoratori e cooperazione tra autorità
L'articolo 8 richiede procedure di cooperazione tra le autorità competenti e le altre autorità incaricate della protezione delle persone che lavorano in un rapporto di lavoro, al fine di proteggerle da ritorsioni, discriminazioni o altri trattamenti iniqui. Deve essere garantito l'accesso a informazioni e consulenze sui rimedi e sulle procedure nazionali, compresi i risarcimenti pecuniari, e un'assistenza efficace nelle controversie di lavoro, anche attestando la qualità di informatore.
Protezione dei dati personali
Gli articoli 9 e 10 impongono la conservazione della documentazione in un sistema sicuro e riservato, con accesso limitato al personale autorizzato, e prevedono procedure adeguate per la trasmissione dei dati personali all'interno dell'autorità e verso terzi, evitando che tali trasmissioni rivelino direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante o della persona segnalata, salvo il regime di riservatezza applicabile.
Tutela della persona segnalata e riesame periodico
L'articolo 11 stabilisce che, se l'identità della persona segnalata non è pubblica, essa deve essere tutelata almeno come le persone oggetto di indagine dell'autorità competente, applicandosi anche le procedure di tutela dei dati. L'articolo 12 impone un riesame almeno biennale delle procedure di ricezione e seguito delle segnalazioni, tenendo conto dell'esperienza propria e di altre autorità e dell'evoluzione del mercato e delle tecnologie.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 13 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni necessarie entro il 3 luglio 2016 e le applichino a decorrere dalla stessa data, con comunicazione immediata alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. L'articolo 14 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l'articolo 15 indica gli Stati membri come destinatari.
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