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Direttiva 2015/2203

Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

Normativa europea32015L2203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2015/2203 aggiorna e sostituisce la disciplina UE sulle caseine e sui caseinati per uso alimentare, abrogando la direttiva 83/417/CEE. Allinea gli standard tecnici alla normativa generale dell’Unione e ad alcune norme internazionali del Codex, semplificando nel contempo gli obblighi informativi tra imprese e rafforzando la chiarezza delle denominazioni e dell’etichettatura. Prevede inoltre il potere della Commissione di aggiornare gli allegati tramite atti delegati. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 22 dicembre 2016.

Ravvicinamento delle legislazioni nazionali su caseine e caseinati destinati all’alimentazione umana, con aggiornamento degli standard tecnici, delle regole di etichettatura e dei poteri delegati della Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e alle loro miscele. Incide sulla commercializzazione, sulla denominazione, sull’etichettatura e sulle specifiche di composizione dei prodotti disciplinati, con particolare rilievo per i rapporti tra imprese e per i prodotti importati da paesi terzi. Restano fermi, per i profili generali, i quadri orizzontali dell’Unione in materia di legislazione alimentare, controlli ufficiali, informazioni sugli alimenti, additivi alimentari ed enzimi alimentari.

Direttiva (UE) 2015/2203 sulle caseine e sui caseinati destinati all’alimentazione umana

La direttiva aggiorna e sostituisce la disciplina europea delle caseine e dei caseinati per uso alimentare, già contenuta nella direttiva 83/417/CEE. L’intervento mira a mantenere la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno, assicurando al contempo un elevato livello di tutela della salute e l’allineamento al diritto alimentare generale dell’Unione e ad alcune norme internazionali del Codex.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore UE evidenzia che, dall’adozione della direttiva 83/417/CEE, il quadro normativo alimentare si è evoluto sensibilmente. In particolare, vengono richiamati il regolamento (CE) n. 178/2002 sui principi generali della legislazione alimentare, il regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali, il regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché i regolamenti (CE) n. 1332/2008 e n. 1333/2008 su enzimi e additivi alimentari.

La direttiva perseguirebbe quindi una duplice finalità:

  • facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all’alimentazione umana;
  • garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettino standard tecnici e informativi coerenti con il diritto UE vigente.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 limita l’applicazione della direttiva alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e alle loro miscele.

La disciplina incide in particolare su:

  • la commercializzazione dei prodotti;
  • la denominazione di vendita;
  • l’etichettatura e le informazioni obbligatorie;
  • le specifiche tecniche di composizione riportate negli allegati I e II.

Il testo ha una portata rilevante soprattutto per gli operatori del settore alimentare che utilizzano tali prodotti come ingredienti o materie prime nelle relazioni B2B. È previsto anche un rilievo specifico per i prodotti importati da paesi terzi.

Definizioni dei prodotti disciplinati

L’articolo 2 definisce tre categorie di prodotti:

  • caseina acida alimentare: ottenuta dal latte mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte;
  • caseina presamica alimentare: ottenuta dal latte mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato e/o di altri prodotti ottenuti dal latte, con coagulo formato dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti;
  • caseinati alimentari: prodotti del latte ottenuti dall’azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura.

Le definizioni sono centrali perché determinano quali prodotti possano essere commercializzati con le denominazioni protette e quali obblighi tecnici e di etichettatura si applichino.

Obblighi degli Stati membri sulla commercializzazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni utili affinché i prodotti possano essere commercializzati con le denominazioni dell’articolo 2 solo se conformi alla direttiva e agli allegati I e II.

Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che le caseine e i caseinati che non soddisfano alcune norme tecniche non siano usati per la preparazione di alimenti. In particolare, se legalmente commercializzati per altri usi, essi devono essere denominati ed etichettati in modo da non indurre in errore l’acquirente circa:

  • natura del prodotto;
  • qualità;
  • uso al quale sono destinati.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine nella scelta di forme e mezzi di attuazione, ma il risultato da garantire è preciso: impedire che prodotti non conformi siano presentati come alimentari o comunque confusi con prodotti idonei all’alimentazione umana.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

L’articolo 4 disciplina in modo puntuale le indicazioni obbligatorie sugli imballaggi, recipienti o etichette, che devono essere riportate in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Devono comparire:

  • la denominazione del prodotto ai sensi dell’articolo 2;
  • per i caseinati alimentari, l’indicazione del o dei cationi elencati nell’allegato II, lettera d);
  • per i prodotti commercializzati in miscele, la dicitura «miscela di …» seguita dall’elenco dei prodotti componenti in ordine ponderale decrescente;
  • per le miscele contenenti caseinati alimentari, l’indicazione del catione o dei cationi;
  • il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
  • la quantità netta in chilogrammi o grammi;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare sotto il cui nome il prodotto è commercializzato, oppure dell’importatore nell’Unione se il primo non è stabilito nell’UE;
  • per i prodotti importati da paesi terzi, il paese d’origine;
  • l’identificazione della partita o la data di produzione.

È prevista una deroga: le indicazioni relative al tenore proteico delle miscele e le indicazioni su quantità netta, operatore responsabile, importatore e paese d’origine possono figurare anche solo in un documento di accompagnamento.

Il paragrafo 2 consente agli Stati membri di vietare la commercializzazione nel proprio territorio se le indicazioni non sono in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, salvo che l’operatore fornisca l’informazione con altri mezzi. Le indicazioni possono comunque figurare in più lingue.

Il paragrafo 3 prevede infine che, se il tenore minimo di proteine del latte fissato negli allegati viene superato, tale dato può essere indicato adeguatamente sull’imballaggio o sull’etichetta, fatto salvo il rispetto di altre disposizioni del diritto UE.

Standard tecnici: allegato I sulle caseine alimentari

L’allegato I fissa i requisiti per le caseine acide e presamiche alimentari.

Per le caseine acide alimentari sono previsti, tra l’altro:

  • umidità massima: 12 % m/m;
  • proteine del latte minime, calcolate su estratto secco: 90 % m/m, di cui caseine almeno 95 % m/m;
  • grassi del latte massimi: 2 % m/m;
  • acidità massima titolabile: 0,27 ml di soluzione di soda decinormale per grammo;
  • ceneri massime: 2,5 % m/m;
  • lattosio anidro massimo: 1 % m/m;
  • sedimenti massimi: 22,5 mg in 25 g;
  • piombo massimo: 0,75 mg/kg;
  • impurità estranee: assenza in 25 g.

Sono inoltre elencati i coadiuvanti tecnologici, le colture batteriche e gli ingredienti autorizzati, tra cui vari acidi, colture batteriche produttrici di acido lattico e siero di latte.

Per le caseine presamiche alimentari sono previsti, tra l’altro:

  • umidità massima: 12 % m/m;
  • proteine del latte minime: 84 % m/m, di cui caseine almeno 95 % m/m;
  • grassi del latte massimi: 2 % m/m;
  • ceneri massime: 7,5 % m/m;
  • lattosio anidro massimo: 1 % m/m;
  • sedimenti massimi: 15 mg in 25 g;
  • piombo massimo: 0,75 mg/kg;
  • impurità estranee: assenza in 25 g.

Tra i coadiuvanti tecnologici ammessi figurano il presame e altri enzimi coagulanti del latte conformi al regolamento (CE) n. 1332/2008.

Per entrambe le categorie sono richiesti assenza di odori estranei e un aspetto dal bianco al bianco crema, senza piccoli grumi resistenti a una leggera pressione.

Standard tecnici: allegato II sui caseinati alimentari

L’allegato II disciplina i caseinati alimentari. I principali parametri sono:

  • umidità massima: 8 % m/m;
  • proteine del latte minime, su estratto secco: 88 % m/m, di cui caseine almeno 95 % m/m;
  • grassi del latte massimi: 2 % m/m;
  • lattosio anidro massimo: 1 % m/m;
  • pH tra 6,0 e 8,0;
  • sedimenti massimi: 22,5 mg in 25 g;
  • piombo massimo: 0,75 mg/kg;
  • impurità estranee: assenza in 25 g.

L’allegato ammette come additivi alimentari, con funzione di agenti neutralizzanti e tamponi opzionali, idrossidi, carbonati e fosfati di sodio, potassio, calcio, ammonio e magnesio.

Le caratteristiche richieste includono:

  • odore con leggerissimi aromi e odori estranei;
  • colore dal bianco al bianco crema, senza piccoli grumi resistenti a una leggera pressione;
  • solubilità quasi completa in acqua distillata, con eccezione del caseinato di calcio.

Delega di potere alla Commissione

Gli articoli 5 e 6 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare gli allegati I e II in funzione dell’evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico.

La delega presenta le seguenti caratteristiche:

  • durata di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2015;
  • proroga tacita per periodi identici, salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza;
  • possibilità di revoca in qualsiasi momento da parte di Parlamento europeo o Consiglio;
  • obbligo per la Commissione di consultare esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima dell’adozione;
  • notifica contestuale dell’atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio;
  • entrata in vigore subordinata alla mancata opposizione entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di ulteriori due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 7 fissa il termine di recepimento al 22 dicembre 2016. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri. Inoltre, gli Stati devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.

L’articolo 8 abroga la direttiva 83/417/CEE con effetto dal 22 dicembre 2016. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

L’articolo 9 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Profili operativi di interesse per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • verifica della conformità di prodotto rispetto agli standard degli allegati;
  • corretta denominazione e qualificazione commerciale dei prodotti;
  • controllo delle informazioni obbligatorie in etichetta e nei documenti di accompagnamento;
  • gestione dei prodotti importati da paesi terzi;
  • coordinamento con la normativa alimentare generale dell’Unione e con i requisiti dei regolamenti su additivi ed enzimi.

La direttiva lascia agli Stati membri margini nella scelta delle misure attuative, ma vincola chiaramente al risultato: garantire che solo prodotti conformi siano commercializzati come caseine o caseinati alimentari e che l’informazione al mercato sia non fuorviante e tecnicamente aggiornata.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 limita la direttiva alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e alle loro miscele. L’articolo 2 definisce tre categorie: caseina acida alimentare, caseina presamica alimentare e caseinati alimentari, con riferimento ai processi di produzione e ai coagulanti/agenti neutralizzanti impiegati.

Commercializzazione solo se conformi agli standard

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni utili affinché i prodotti di cui all’articolo 2 possano essere commercializzati con le denominazioni previste solo se conformi alla direttiva e agli allegati I e II. I prodotti che non rispettano alcune norme tecniche non possono essere usati per la preparazione di alimenti e, se legalmente commercializzati per altri usi, devono essere denominati ed etichettati in modo da non ingannare l’acquirente.

Etichettatura e informazioni obbligatorie

L’articolo 4 elenca le indicazioni obbligatorie su imballaggi, recipienti o etichette: denominazione del prodotto, indicazione del catione o dei cationi per i caseinati, dicitura di miscela con elenco in ordine ponderale decrescente, tenore proteico delle miscele contenenti caseinati, quantità netta, nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile o dell’importatore, paese d’origine per i prodotti importati e identificazione della partita o data di produzione. Alcune indicazioni possono figurare in un documento di accompagnamento. È inoltre previsto il divieto di commercializzazione nello Stato membro se le indicazioni non sono in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, salvo che l’informazione sia fornita con altri mezzi. Se il tenore minimo di proteine del latte è superato, tale circostanza può essere indicata in etichetta, nel rispetto di altre norme UE.

Standard tecnici degli allegati I e II

Gli allegati fissano i requisiti di composizione, contaminanti, impurità, coadiuvanti/additivi autorizzati e caratteristiche organolettiche. Per le caseine acide e presamiche sono stabiliti, tra l’altro, limiti di umidità al 12 %, proteine del latte minime rispettivamente del 90 % e 84 %, grassi del latte massimi al 2 %, piombo massimo a 0,75 mg/kg e limiti di lattosio, ceneri e sedimenti. Per i caseinati sono previsti umidità massima all’8 %, proteine del latte minime all’88 %, grassi del latte massimi al 2 %, pH tra 6,0 e 8,0, piombo massimo a 0,75 mg/kg e regole sugli additivi alimentari neutralizzanti e tamponi.

Delega alla Commissione per l’aggiornamento tecnico

Gli articoli 5 e 6 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le norme degli allegati I e II, al fine di adeguarle all’evoluzione delle norme internazionali e del progresso tecnico. La delega ha durata di cinque anni a decorrere dal 21 dicembre 2015, è tacitamente prorogata per periodi di pari durata salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio, ed è revocabile in qualsiasi momento. Gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di altri due mesi.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 7 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 22 dicembre 2016 e di informarne la Commissione, con obbligo di riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento e di comunicazione del testo delle disposizioni interne essenziali. L’articolo 8 abroga la direttiva 83/417/CEE con effetto dal 22 dicembre 2016, prevedendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. L’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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