Direttiva 2015/2193
Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro armonizzato per contenere le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri prodotte da impianti di combustione medi, con regole anche per il monitoraggio del monossido di carbonio. Definisce ambito di applicazione, esclusioni, autorizzazione/registrazione, valori limite di emissione, obblighi di monitoraggio e controlli di conformità. Gli Stati membri devono recepirla entro il 19 dicembre 2017, con applicazione di diverse scadenze sostanziali fino al 2030 per gli impianti esistenti e con alcune deroghe facoltative per casi particolari.
Limitazione delle emissioni atmosferiche di SO2, NOx, polveri e monitoraggio del CO provenienti da impianti di combustione medi (1-50 MW).
Ambito di applicazione
Si applica agli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, indipendentemente dal combustibile utilizzato, inclusi gli insiemi di nuovi impianti medi che, per aggregazione, raggiungono almeno 50 MW ma non ricadono nel capo III della direttiva 2010/75/UE. Sono esclusi gli impianti già disciplinati dai capi III o IV della direttiva 2010/75/UE, gli impianti soggetti alla direttiva 97/68/CE, una serie di impianti e usi specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 3, nonché le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione salvo condizioni specifiche nazionali. La direttiva si applica agli impianti esistenti e nuovi secondo scadenze differenziate; alcune disposizioni lasciano agli Stati membri margini di disciplina per registrazione, esenzioni, valori più restrittivi e condizioni specifiche.
Limitazione delle emissioni dagli impianti di combustione medi
La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per il contenimento delle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di combustione medi, con particolare riguardo a SO2, NOx e polveri, e con specifiche regole di monitoraggio per il CO. Il contesto normativo richiamato nei considerando evidenzia il perdurare di livelli critici di inquinamento atmosferico nell’Unione, la necessità di colmare un vuoto regolatorio tra piccoli e grandi impianti di combustione e il collegamento con gli obiettivi europei e internazionali di riduzione dell’inquinamento dell’aria.
Finalità e logica regolatoria
L’obiettivo principale è ridurre le emissioni nocive e i rischi per la salute umana e per l’ambiente, completando il quadro di disciplina del settore della combustione. La direttiva si inserisce nel più ampio programma europeo di tutela della qualità dell’aria e lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato da conseguire.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, a prescindere dal combustibile utilizzato. Si applica anche, in determinati casi, agli insiemi di nuovi impianti medi aggregati, quando gli scarichi sono o possono essere convogliati in un camino comune ai sensi dell’articolo 4.
Sono esclusi, tra gli altri:
- gli impianti già disciplinati dai capi III o IV della direttiva 2010/75/UE;
- gli impianti soggetti alla direttiva 97/68/CE;
- gli impianti in azienda a stallatico non trasformato, entro i limiti previsti;
- gli impianti in cui i gas di combustione sono usati per riscaldamento diretto, essiccazione o trattamento di oggetti o materiali;
- gli impianti di postcombustione non gestiti come impianti autonomi;
- i dispositivi tecnici per la propulsione di veicoli, navi o aeromobili;
- numerosi impianti o dispositivi industriali specifici, tra cui coke, altiforni, cremazione, raffinerie e caldaie di recupero nella produzione di pasta di legno.
Restano inoltre escluse le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, salvo che gli Stati membri stabiliscano condizioni specifiche.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 fornisce definizioni essenziali per l’applicazione uniforme della direttiva. Tra le più importanti, ai fini pratici, vi sono quelle di:
- impianto di combustione esistente e nuovo;
- combustibile, combustibile di raffineria, biomassa, gas naturale, gasolio e olio combustibile pesante;
- motore a gas, motore diesel, motore a doppia alimentazione;
- turbine a gas;
- ore operative;
- gestore;
- zona ai fini della qualità dell’aria.
Rilevante, in particolare, è la nozione di impianto esistente, che include gli impianti messi in funzione prima del 20 dicembre 2018 o autorizzati prima del 19 dicembre 2017, purché messi in funzione non oltre il 20 dicembre 2018.
Aggregazione di nuovi impianti
Per evitare elusioni del limite dimensionale, due o più nuovi impianti medi sono considerati un unico impianto quando i gas di scarico confluiscono in un camino comune, oppure quando ciò sarebbe tecnicamente ed economicamente possibile secondo la valutazione dell’autorità competente. In tal caso, le potenze termiche nominali si sommano ai fini dell’applicazione della direttiva.
Autorizzazione e registrazione
La direttiva introduce un obbligo di controllo amministrativo preventivo o contestuale. Nessun nuovo impianto medio può operare senza autorizzazione o registrazione. Per gli impianti esistenti, tale obbligo opera:
- dal 1° gennaio 2024 per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 5 MW;
- dal 1° gennaio 2029 per quelli pari o inferiori a 5 MW.
Gli Stati membri devono definire la procedura, che deve almeno prevedere l’obbligo per il gestore di comunicare l’attivazione o l’intenzione di attivare l’impianto e di fornire le informazioni minime dell’allegato I. L’autorità competente deve registrare l’impianto o avviare la procedura autorizzatoria entro un mese dalla ricezione delle informazioni. Deve inoltre mantenere un registro pubblico, accessibile anche via internet, e le informazioni devono essere rese disponibili nel rispetto della direttiva 2003/4/CE sull’accesso all’informazione ambientale.
Gli Stati membri possono prevedere disposizioni generali vincolanti per talune categorie di impianti. Per gli impianti già ricompresi nel capo II della direttiva 2010/75/UE, le prescrizioni di questo articolo si considerano rispettate.
Valori limite di emissione e tempistica di applicazione
L’articolo 6 rinvia ai valori limite dell’allegato II per gli impianti medi, con regole differenziate per impianti esistenti e nuovi e con decorrenze precise.
Per gli impianti esistenti:
- oltre 5 MW: applicazione dei limiti dal 1° gennaio 2025;
- pari o inferiori a 5 MW: applicazione dal 1° gennaio 2030.
Per i nuovi impianti:
- i limiti dell’allegato II si applicano dal 20 dicembre 2018.
Gli allegati contengono tabelle dettagliate per tipo di impianto, combustibile e inquinante, con parametri espressi in mg/Nm3 e con note che introducono eccezioni o limiti specifici in talune situazioni (ad esempio piccoli sistemi isolati o microsistemi isolati, impianti alimentati a biomassa legnosa, motori diesel preesistenti, biogas, impianti di teleriscaldamento, e così via).
Per le Canarie, i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre e Madera, i valori limite dell’allegato II non si applicano: gli Stati membri interessati devono fissare limiti propri, diretti a ridurre le emissioni e i rischi per salute e ambiente.
Deroghe e flessibilità
La direttiva prevede varie deroghe facoltative, che gli Stati membri possono concedere nel rispetto delle condizioni fissate.
In particolare:
- gli impianti esistenti con non più di 500 ore operative annue, calcolate in media mobile su cinque anni, possono essere esonerati dai limiti;
- tale soglia può salire a 1 000 ore in casi di emergenza o condizioni straordinarie, come interruzione dell’alimentazione elettrica in isole connesse o condizioni meteorologiche eccezionalmente fredde per la produzione di calore;
- in questi casi, per gli impianti a combustibili solidi si applica comunque un limite alle polveri pari a 200 mg/Nm3;
- gli impianti esistenti parte di piccoli sistemi isolati o microsistemi isolati rispettano i limiti solo dal 1° gennaio 2030;
- fino al 1° gennaio 2030 possono essere previste esenzioni per gli impianti esistenti collegati a reti pubbliche di teleriscaldamento, purché almeno il 50% della produzione utile di calore sia destinato alla rete; in caso di esenzione, i limiti massimi fissati dall’autorità competente sono 1 100 mg/Nm3 per SO2 e 150 mg/Nm3 per le polveri;
- fino al 1° gennaio 2030 possono essere concessi trattamenti più favorevoli agli impianti esistenti alimentati principalmente a biomassa solida, in aree già conformi alla direttiva 2008/50/CE;
- fino al 1° gennaio 2030 può essere concessa deroga ai limiti NOx per impianti esistenti che fanno funzionare stazioni di compressione del gas necessarie alla sicurezza dei sistemi nazionali di trasporto del gas.
La direttiva disciplina anche due deroghe temporanee puntuali:
- fino a 6 mesi per impossibilità di rispettare i limiti SO2 a causa di grave penuria di combustibile a basso tenore di zolfo;
- fino a 10 giorni, prorogabili se giustificato, quando un impianto alimentato esclusivamente a combustibile gassoso debba usare combustibili diversi per un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e necessiti di un dispositivo di abbattimento secondario.
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro un mese le deroghe concesse in questi due casi.
Obblighi del gestore
Il gestore è centrale nel sistema di compliance ambientale. Deve effettuare il monitoraggio delle emissioni almeno secondo l’allegato III e registrare/elaborare i risultati in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti.
Inoltre, deve:
- conservare autorizzazione o prova di registrazione e le relative informazioni aggiornate;
- conservare i risultati del monitoraggio e la documentazione sul funzionamento dei dispositivi di abbattimento secondario;
- registrare il numero di ore operative nei casi di esenzione;
- registrare tipo e quantità di combustibili utilizzati, nonché eventuali guasti o malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento;
- documentare i casi di non conformità e le misure adottate.
La documentazione indicata va conservata per almeno sei anni. Su richiesta dell’autorità competente, il gestore deve fornire senza ritardo i dati e le informazioni, anche quando la richiesta discenda da una domanda di accesso del cittadino. In caso di non conformità, il gestore deve adottare le misure necessarie per ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile. Deve inoltre cooperare con le ispezioni e garantire che i periodi di avvio e arresto siano i più brevi possibili.
Controlli di conformità ed esecuzione
Gli Stati membri devono assicurare che i valori misurati non superino i valori limite applicabili e devono predisporre un sistema efficace di controllo, basato su ispezioni ambientali o altre misure equivalenti.
Se si verifica una non conformità, l’autorità competente impone al gestore ogni misura necessaria per il rapido ripristino della conformità. Se la violazione comporta un peggioramento significativo della qualità dell’aria locale, l’impianto deve essere sospeso fino al ripristino della conformità.
Modifiche dell’impianto e aggiornamento dei titoli
Ogni modifica prevista che possa incidere sui valori limite di emissione applicabili deve essere comunicata senza indebito ritardo dal gestore all’autorità competente. Quest’ultima aggiorna di conseguenza autorizzazione o registrazione.
Autorità competenti, relazioni e scambio di informazioni
Gli Stati membri devono designare le autorità competenti responsabili dell’attuazione della direttiva. Sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni periodiche:
- entro il 1° gennaio 2021, una relazione sul CO con stime delle emissioni totali annue e informazioni sulle concentrazioni;
- entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031, relazioni qualitative e quantitative sull’attuazione, sui controlli di conformità e sulle azioni di esecuzione.
La prima relazione quinquennale deve includere anche una stima delle emissioni annue totali di SO2, NOx e polveri, ripartite per tipo di impianto, combustibile e classe di capacità.
La Commissione mette a disposizione uno strumento elettronico di comunicazione e, tramite atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per le relazioni. È inoltre previsto un ruolo di supporto dell’Agenzia europea dell’ambiente.
Riesame e aggiornamenti futuri
La Commissione deve riesaminare i progressi in materia di efficienza energetica entro il 1° gennaio 2020 e valutare i benefici di eventuali norme minime di efficienza energetica. Entro il 1° gennaio 2023 deve valutare l’opportunità di riesaminare la disciplina per impianti in piccoli o microsistemi isolati e la parte 2 dell’allegato II sulla base del progresso tecnologico.
Nel riesame dovrà anche verificare se sia opportuno regolamentare le emissioni di CO per alcuni o tutti gli impianti medi. Successivamente, il riesame dovrà avvenire ogni dieci anni, includendo la valutazione di valori limite più restrittivi, soprattutto per i nuovi impianti.
Atti delegati e atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti delegati per adeguare al progresso tecnico e scientifico il punto 2 della parte 2 dell’allegato III. La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 18 dicembre 2015, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; la delega è revocabile in qualsiasi momento.
La procedura di esecuzione è disciplinata dal regolamento (UE) n. 182/2011 e dal comitato istituito dalla direttiva 2010/75/UE.
Sanzioni e recepimento
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme nazionali di recepimento e notificarle alla Commissione entro il 19 dicembre 2017. Il recepimento deve essere completato entro la stessa data, con obbligo di riferimento espresso alla direttiva nei testi nazionali e di comunicazione alla Commissione delle disposizioni fondamentali adottate.
Entrata in vigore
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni di SO2, NOx e polveri da impianti di combustione medi, al fine di ridurre le emissioni nell’aria e i rischi per la salute umana e l’ambiente. Introduce anche norme per il monitoraggio delle emissioni di CO (art. 1).
Ambito di applicazione ed esclusioni
Si applica agli impianti di combustione con potenza termica nominale da 1 MW a meno di 50 MW e, in certi casi, a insiemi di nuovi impianti medi aggregati (art. 2, parr. 1-2; art. 4). Sono previste numerose esclusioni tassative, tra cui gli impianti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE (capi III e IV), quelli soggetti alla direttiva 97/68/CE, impianti/usi tecnici specifici e talune installazioni in raffinerie e cartiere di pasta di legno (art. 2, par. 3).
Definizioni chiave
L’art. 3 definisce, tra l’altro, emissione, valore limite di emissione, NOx, polveri, impianto di combustione, impianto esistente e nuovo, motori, turbine a gas, combustibile, combustibile di raffineria, biomassa, gasolio, gas naturale, olio combustibile pesante, ore operative, gestore e zona.
Aggregazione di impianti nuovi
Due o più nuovi impianti medi sono considerati un unico impianto ai fini della direttiva se i gas di scarico sono convogliati in un camino comune o potrebbero esserlo, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, secondo il giudizio dell’autorità competente (art. 4).
Autorizzazione o registrazione
Gli impianti nuovi non possono essere attivi senza autorizzazione o registrazione; per gli esistenti l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2024 per quelli oltre 5 MW e dal 1° gennaio 2029 per quelli fino a 5 MW (art. 5, parr. 1-2). Gli Stati membri definiscono la procedura, che deve includere almeno le informazioni dell’allegato I; l’autorità competente registra o avvia l’autorizzazione entro un mese e mantiene un registro pubblico accessibile anche via internet (art. 5, parr. 3-6).
Valori limite di emissione e decorrenze
L’art. 6 rinvia ai valori limite dell’allegato II per gli impianti medi, con esclusioni territoriali per Isole Canarie, dipartimenti francesi d’oltremare, Azzorre e Madera, per i quali gli Stati interessati fissano propri limiti. Per gli impianti esistenti, i limiti si applicano dal 1° gennaio 2025 per quelli oltre 5 MW e dal 1° gennaio 2030 per quelli fino a 5 MW; per i nuovi impianti si applicano dal 20 dicembre 2018 (art. 6, parr. 2 e 7).
Deroghe e regimi speciali
Sono previste deroghe facoltative per impianti esistenti e nuovi con limitato numero di ore operative, con soglie di 500 ore annue in media mobile su 5 anni per gli esistenti e su 3 anni per i nuovi; per alcuni casi di emergenza o condizioni straordinarie la soglia può arrivare a 1 000 ore e, per gli impianti a combustibili solidi, si applicano limiti specifici alle polveri (art. 6, parr. 3 e 8). Ulteriori deroghe sono previste fino al 1° gennaio 2030 per impianti esistenti collegati al teleriscaldamento, per impianti a biomassa solida in aree conformi alla direttiva 2008/50/CE e per impianti di stazioni di compressione del gas quanto ai NOx (art. 6, parr. 5-6). Sono inoltre previste deroghe temporanee per carenza di combustibile a basso tenore di zolfo e per interruzione della fornitura di gas (art. 6, parr. 11-12).
Obblighi del gestore
Il gestore deve monitorare le emissioni secondo l’allegato III, registrare e conservare i risultati, documentare il funzionamento dei dispositivi di abbattimento secondario, conservare autorizzazione/registrazione e altri documenti per almeno sei anni e adottare misure per ristabilire la conformità in caso di superamento dei limiti; deve inoltre cooperare con le ispezioni e ridurre al minimo avviamenti e arresti (art. 7).
Controlli di conformità e sospensione
Gli Stati membri devono organizzare un sistema efficace di controlli e assicurare che le emissioni monitorate non superino i limiti applicabili. In caso di non conformità, l’autorità competente impone le misure necessarie; se il mancato rispetto causa un significativo peggioramento della qualità dell’aria locale, il funzionamento dell’impianto è sospeso fino al ripristino della conformità (art. 8).
Modifiche degli impianti e aggiornamento dei titoli
Il gestore deve informare senza indebito ritardo l’autorità competente di ogni modifica prevista che possa incidere sui valori limite applicabili; l’autorità aggiorna conseguentemente autorizzazione o registrazione (art. 9).
Autorità competenti, sanzioni e recepimento
Gli Stati membri designano le autorità competenti (art. 10), stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e le notificano alla Commissione entro il 19 dicembre 2017 (art. 16). Il recepimento deve avvenire entro il 19 dicembre 2017, con obbligo di indicare il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali e di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno (art. 17).
Relazioni, riesame e sviluppi futuri
Gli Stati membri devono trasmettere relazioni alla Commissione entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031 sull’attuazione e sull’esecuzione; una relazione intermedia sul CO è dovuta entro il 1° gennaio 2021 (art. 11). La Commissione deve poi presentare relazioni di sintesi e riesaminare l’efficienza energetica entro il 1° gennaio 2020, il possibile riesame di impianti in piccoli/microsistemi isolati e dei limiti di allegato II entro il 1° gennaio 2023, con successivi riesami decennali (art. 12).
Poteri della Commissione e atti di esecuzione
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per aggiornare l’allegato III, parte 2, punto 2, per il progresso tecnico e scientifico, con delega quinquennale a decorrere dal 18 dicembre 2015, prorogabile tacitamente salvo opposizione (artt. 13-14). Può inoltre adottare atti di esecuzione per precisare i formati tecnici di comunicazione delle relazioni, secondo la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011 (art. 11, par. 3; art. 15).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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