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Direttiva 2016/11

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016L0011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE per adeguare le soglie minime di purezza varietale delle sementi di colza, in particolare della colza primaverile. L'intervento si fonda sull'esigenza di allineare la disciplina UE alle caratteristiche tecniche della produzione e alle norme OCSE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2016 e applicarle dal 1° gennaio 2017.

Modifica della direttiva 2002/57/CE per aggiornare le percentuali minime di purezza varietale delle sementi di colza, in particolare per le varietà primaverili.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri quanto al recepimento delle nuove regole sulla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra disciplinate dalla direttiva 2002/57/CE. In concreto riguarda le sementi di colza (varietà ibride) e, più specificamente, le soglie di purezza varietale per sementi di base e sementi certificate di colza invernale e primaverile. Non introduce un regime autonomo di mercato, ma modifica un allegato tecnico della direttiva madre, con obbligo per gli Stati membri di adeguare la normativa nazionale.

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11: modifica della purezza varietale delle sementi di colza

La direttiva interviene sulla direttiva 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, limitatamente all'allegato II, sezione I, punto 2, lettera b). La modifica mira ad adeguare le percentuali minime di purezza varietale delle sementi di colza, in particolare per le varietà primaverili, alle caratteristiche tecniche di produzione e agli standard ammessi a livello internazionale dall'OCSE.

Obiettivo e ratio dell'intervento

I considerando chiariscono che la soglia generale del 90% prevista in precedenza per le varietà ibride di colza, sia primaverile sia invernale, non rifletteva più le specifiche tecniche né le limitazioni produttive delle sementi di colza primaverile. Poiché la disciplina UE sulla produzione di sementi si ispira a norme internazionali OCSE, la Commissione ha ritenuto opportuno riallineare la regola alle corrispondenti soglie internazionali.

Modifica normativa introdotta

L'articolo 1 sostituisce il punto 2, lettera b), dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2002/57/CE e introduce le seguenti soglie minime di purezza varietale:

  • sementi di base, componente femminile: 99,0%;
  • sementi di base, componente maschile: 99,9%;
  • sementi certificate di varietà di colza invernale: 90,0%;
  • sementi certificate di varietà di colza primaverile: 85,0%.

La disposizione produce un effetto tecnico-settoriale circoscritto, senza ridisegnare l'intera disciplina della commercializzazione delle sementi, ma adeguando un parametro essenziale di conformità varietale per gli operatori del settore sementiero.

Recepimento e applicazione negli ordinamenti nazionali

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2016 le misure necessarie di recepimento. Le nuove regole devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2017. È inoltre richiesto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta di tale rinvio è rimessa alla scelta dello Stato membro.

Gli Stati membri devono anche comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e, separatamente, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri, coerentemente con la natura di atto di armonizzazione da recepire nell'ordinamento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento della purezza varietale minima

L'articolo 1 sostituisce nell'allegato II, sezione I, punto 2, lettera b), della direttiva 2002/57/CE le soglie minime di purezza varietale per le sementi di colza: sementi di base, componente femminile 99,0%; sementi di base, componente maschile 99,9%; sementi certificate di varietà di colza invernale 90,0%; sementi certificate di varietà di colza primaverile 85,0%. L'obiettivo è adattare la disciplina alle limitazioni produttive della colza primaverile e alle norme internazionali OCSE.

Recepimento da parte degli Stati membri

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2017. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni nazionali

L'articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercializzazione dei prodotti agricolinormazione tecnica

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