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Direttiva 2015/2376

Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Normativa europea32015L2376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza la direttiva 2011/16/UE introducendo un regime di scambio automatico obbligatorio di informazioni su ruling fiscali transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. L’obiettivo è aumentare la trasparenza fiscale e contrastare elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva e concorrenza fiscale dannosa. La direttiva disciplina inoltre contenuto minimo delle informazioni da scambiare, tempi, eccezioni, utilizzo di un formulario tipo, istituzione di un registro centrale e obblighi di riservatezza e protezione dei dati.

Modifica della direttiva 2011/16/UE per introdurre lo scambio automatico obbligatorio di informazioni su ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nel settore fiscale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alle loro autorità competenti nell’ambito della cooperazione amministrativa fiscale. Riguarda i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emessi, modificati o rinnovati da uno Stato membro, inclusi quelli emessi da o per conto di autorità statali, regionali, locali o amministrative, nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone. Sono esclusi i ruling che riguardano esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche e, in presenza di determinate condizioni, alcuni accordi preventivi bilaterali o multilaterali con paesi terzi che non consentano la divulgazione delle informazioni. È inoltre prevista la comunicazione alla Commissione di una serie limitata di dati e l’istituzione di un registro centrale accessibile agli Stati membri.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni su ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

La direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE per rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in risposta ai rischi di elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva e concorrenza fiscale dannosa. Il legislatore unionale sottolinea che la maggiore trasparenza sui ruling fiscali e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è necessaria per tutelare la base imponibile degli Stati membri e il corretto funzionamento del mercato interno.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che i ruling fiscali, pur essendo strumenti ordinari di certezza del diritto, possono talvolta favorire un livello di tassazione artificiosamente basso in uno Stato membro e spostare imponibili verso altre giurisdizioni. Per questo motivo la direttiva rafforza gli strumenti già previsti dalla direttiva 2011/16/UE, trasformando in obbligatorio e automatico lo scambio di determinate informazioni, con ampia portata soggettiva e oggettiva.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emessi, modificati o rinnovati dalle autorità fiscali di uno Stato membro, anche per conto di autorità territoriali o locali. Le definizioni sono volutamente ampie e includono, tra l’altro, accordi unilaterali, bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento, ruling sull’esistenza o meno di una stabile organizzazione, ruling sullo status fiscale di entità ibride e accordi sulla base di ammortamento di beni acquistati da società del gruppo in un’altra giurisdizione.

La direttiva precisa che i contribuenti possono invocare tali ruling o accordi in procedimenti fiscali o verifiche, se i fatti sono stati presentati correttamente e se sono rispettate le condizioni del ruling. Lo scambio deve comunque avvenire anche se il contribuente non rispetta i termini del ruling o dell’APA.

Obblighi di scambio automatico e contenuto minimo

Il nuovo articolo 8 bis impone allo Stato membro che abbia emanato, modificato o rinnovato il ruling o l’accordo di comunicarne le informazioni agli altri Stati membri e alla Commissione. Per i casi successivi al 31 dicembre 2016, lo scambio è automatico; per lo stock storico, è previsto un obbligo di comunicazione per i ruling/APA emessi, modificati o rinnovati nei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2017.

Le informazioni da trasmettere comprendono, tra l’altro:

  • identificazione del soggetto o del gruppo interessato;
  • sintesi astratta del contenuto del ruling/APA;
  • date di emanazione, modifica o rinnovo;
  • periodo di validità;
  • tipologia del ruling/accordo;
  • importi dell’operazione, se menzionati;
  • criteri e metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento;
  • altri Stati membri e soggetti che possono essere interessati;
  • indicazione se lo scambio deriva dallo stesso ruling/APA oppure dalla richiesta che ha portato all’accordo con un paese terzo.

Termini di trasmissione

Per i ruling e gli APA nuovi, la trasmissione deve avvenire entro tre mesi dalla fine del semestre solare nel quale sono stati emanati, modificati o rinnovati. Per le informazioni storiche, la trasmissione doveva avvenire anteriormente al 1° gennaio 2018.

La Commissione deve adottare, entro il 1° gennaio 2017, un formulario tipo con il relativo regime linguistico, da utilizzare per tutti gli scambi ai sensi dell’articolo 8 bis. Il formulario deve limitarsi agli elementi necessari indicati dall’articolo 8 bis, paragrafo 6.

Esclusioni e limiti di riservatezza

Restano fuori dall’obbligo di scambio i ruling relativi esclusivamente alla situazione fiscale di persone fisiche. Sono inoltre esclusi, a condizioni rigorose, gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali con paesi terzi quando il trattato internazionale applicabile non consenta la divulgazione a terzi delle informazioni ricevute. In tali casi, però, devono comunque essere scambiate le informazioni relative alla richiesta che ha portato all’adozione dell’accordo.

Lo scambio non può comportare la divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali, di processi commerciali o di informazioni contrarie all’ordine pubblico.

Registro centrale, accesso e conferma di ricezione

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione deve istituire un registro centrale sicuro per la cooperazione amministrativa fiscale, nel quale siano inserite le informazioni da scambiare ex articolo 8 bis. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso al registro; la Commissione vi accede con i limiti previsti dall’articolo 8 bis, paragrafo 8. Fino all’operatività del registro, lo scambio avviene secondo le modalità ordinarie.

Gli Stati membri interessati devono confermare il ricevimento delle informazioni entro sette giorni lavorativi, ove possibile per via elettronica, fino a quando il registro non sarà operativo.

Statistiche, monitoraggio e possibile evoluzione futura

L’articolo 8 ter impone agli Stati membri di fornire alla Commissione, entro il 1° gennaio 2018, statistiche sul volume degli scambi automatici e, se possibile, informazioni su costi amministrativi e altri costi/benefici. La Commissione deve presentare entro il 1° gennaio 2019 una relazione di valutazione e, se opportuno, una proposta di ampliamento del sistema, inclusa l’estensione ad altre categorie di reddito e capitale e ad altri elementi, comprese le royalties.

Riservatezza e protezione dei dati

La direttiva rafforza le regole di confidenzialità. La Commissione deve usare le informazioni ricevute solo per verificare se e in che misura gli Stati membri rispettano la direttiva. Le informazioni e i documenti elaborati dalla Commissione possono essere condivisi con gli Stati membri, ma sono soggetti al segreto d’ufficio e non possono essere pubblicati o trasmessi a terzi senza l’esplicito consenso della Commissione.

Per il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001, con limiti agli obblighi e ai diritti degli interessati nella misura necessaria a salvaguardare gli interessi protetti da tale regolamento.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2016 e applicarle dal 1° gennaio 2017. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Rapporti con la direttiva 2011/16/UE

La direttiva opera come modifica puntuale della direttiva 2011/16/UE: sopprime alcune disposizioni precedenti, introduce nuovi articoli dedicati allo scambio automatico obbligatorio sui ruling e sugli APA, aggiorna le regole procedurali, rafforza la riservatezza e disciplina la futura elaborazione di modelli standardizzati e di un registro centrale. Il risultato perseguito è una cooperazione più uniforme, più rapida e più ampia tra autorità fiscali europee, con un ruolo di coordinamento rilevante della Commissione.

Disposizioni principali

Definizioni di scambio automatico, ruling transfrontaliero e APA

Modifica l’articolo 3 della direttiva 2011/16/UE introducendo una definizione più ampia di "scambio automatico" e nuove definizioni di "ruling preventivo transfrontaliero" e "accordo preventivo sui prezzi di trasferimento". Le definizioni coprono accordi, comunicazioni o altri strumenti con effetti simili, anche se emessi nel contesto di una verifica fiscale, purché riferiti a una persona o a un gruppo di persone e collegati a operazioni transfrontaliere o alla determinazione di una stabile organizzazione o dei prezzi di trasferimento.

Ambito dello scambio automatico obbligatorio

Inserisce l’articolo 8 bis, che impone allo Stato membro che abbia emanato, modificato o rinnovato un ruling o un accordo dopo il 31 dicembre 2016 di comunicarne automaticamente le informazioni a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. È prevista anche la trasmissione retroattiva per i ruling/accordi emessi, modificati o rinnovati nel periodo di cinque anni precedente il 1° gennaio 2017, con condizioni specifiche per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2013 e facoltà di esclusione per determinate entità con fatturato netto annuo di gruppo inferiore a 40 milioni di EUR, salvo soggetti principalmente finanziari o di investimento.

Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi dallo scambio automatico gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento con paesi terzi quando il trattato internazionale applicabile non consenta la divulgazione a terzi; in tali casi si scambiano però le informazioni relative alla richiesta che ha condotto all’accordo. Sono esclusi anche i ruling che riguardano esclusivamente persone fisiche. Restano fermi i limiti alla divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali, processi commerciali e informazioni contrarie all’ordine pubblico.

Contenuto minimo delle informazioni da comunicare

L’articolo 8 bis, paragrafo 6, elenca un set minimo di informazioni: identificazione del soggetto o del gruppo, sintesi astratta del contenuto del ruling/APA, date di emanazione/modifica/rinnovo, durata, tipologia, importi dell’operazione se indicati, criteri e metodo per i prezzi di trasferimento, identificazione degli altri Stati membri interessati e dei soggetti collegati, nonché l’indicazione se le informazioni derivano dallo stesso ruling/APA o dalla richiesta che lo ha originato nei casi con paesi terzi.

Tempi di scambio e modalità pratiche

Per i ruling/APA nuovi, lo scambio deve avvenire entro tre mesi dalla fine del semestre solare in cui sono stati emessi, modificati o rinnovati. Per lo stock storico, le informazioni devono essere trasmesse anteriormente al 1° gennaio 2018. La Commissione adotta le modalità pratiche necessarie, incluso il formulario tipo e il regime linguistico, entro il 1° gennaio 2017.

Registro centrale e accesso alle informazioni

L’articolo 21, paragrafo 5, impone alla Commissione di istituire entro il 31 dicembre 2017 un registro centrale sicuro per la cooperazione amministrativa fiscale, nel quale registrare le informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. Tutte le autorità competenti degli Stati membri hanno accesso al registro; la Commissione vi accede con le limitazioni dell’articolo 8 bis, paragrafo 8. Fino all’operatività del registro, continua a operare lo scambio tramite le modalità ordinarie.

Statistiche, valutazione e possibile estensione futura del sistema

L’articolo 8 ter prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2018, statistiche sul volume degli scambi automatici ex articoli 8 e 8 bis, oltre, ove possibile, dati su costi e benefici amministrativi. La Commissione deve presentare entro il 1° gennaio 2019 una relazione di valutazione e, se del caso, una proposta per ampliare il sistema, incluse ulteriori categorie di reddito e capitale e altre voci, comprese le royalties.

Riservatezza e protezione dei dati

Modifica le regole di riservatezza e introduce l’articolo 23 bis, imponendo alla Commissione di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e di usarle solo per verificare il rispetto della direttiva. Le informazioni e i documenti elaborati dalla Commissione possono essere trasmessi agli Stati membri, ma restano coperti dal segreto d’ufficio e non possono essere pubblicati o comunicati a terzi senza il consenso esplicito della Commissione. L’articolo 25, paragrafo 1 bis, richiama il regolamento (CE) n. 45/2001 per il trattamento dei dati personali, con limitazioni dei diritti e obblighi nei casi previsti.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2016 e applicarle dal 1° gennaio 2017. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione e delle principali norme interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materiediritto tributariocooperazione amministrativascambio di informazioni fiscaliprezzi di trasferimentoprotezione dei dati

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