Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 3571 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Condizioni che escludono l'inesistenza soggettiva - Fatturazioni eseguite secondo i corretti regimi di imponibilità IVA - Non sono "cartiere" i soggetti dotati di una propria struttura produttiva, con personale dipendente assunto, concretamente operanti in uno stabilimento - Irrilevante delle interessenze esistenti tra le società.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente contestava il recupero dell'IVA e dei costi ai fini delle imposte dirette, sostenendo che le operazioni fossero effettive e svolte secondo i corretti regimi di imponibilità, compreso il reverse charge. Le società emittenti delle fatture disponevano di una propria struttura produttiva, personale dipendente e stabilimenti operativi, e non potevano quindi essere qualificate come mere società cartiere. Veniva inoltre contestata la rilevanza attribuita alle interessenze tra le società e l'utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento in assenza di una denuncia penale tempestiva.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta infondata. La presenza di strutture produttive reali, dipendenti e stabilimenti escludeva, in linea di principio, la natura di società cartiera e quindi l'inesistenza soggettiva delle operazioni. Le operazioni di acquisto e rivendita, effettuate con reverse charge per il prodotto grezzo e con addebito dell'IVA per il prodotto finito, risultavano coerenti con la disciplina IVA. I costi, essendo documentati da fatture e inerenti all'attività, oltre che certi e determinabili, non potevano essere recuperati a tassazione per il solo fatto di essere collegati a presunte operazioni soggettivamente inesistenti. Le relazioni societarie non erano sufficienti a dimostrare una frode in assenza di prova concreta dell'evasione e del meccanismo fraudolento. È stato inoltre affermato che il raddoppio dei termini presuppone l'inoltro della denuncia penale entro gli ordinari termini di accertamento.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

    La disposizione impedisce di contestare automaticamente l'indeducibilità dei costi solo perché riferiti a fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, quando i costi sono effettivi, inerenti, certi e determinabili.

  • Decreto legislativo n. 74/2000

    Rileva per l'individuazione dei reati tributari la cui ipotizzata configurabilità può consentire il raddoppio dei termini di accertamento, purché siano rispettate le condizioni temporali previste.

  • Legge delega 11 marzo 2014, n. 23

    Ha previsto che il raddoppio dei termini operi soltanto quando la denuncia per il reato tributario sia presentata entro gli ordinari termini di accertamento.

Massime di principio

  • Per qualificare un'operazione come soggettivamente inesistente non basta rilevare irregolarità formali o rapporti tra società: occorre dimostrare che il soggetto indicato in fattura non abbia effettuato la cessione o prestazione e sia una mera società cartiera.
  • La presenza di dipendenti, stabilimenti, mezzi e una concreta organizzazione produttiva costituisce un elemento rilevante per escludere la natura fittizia dell'emittente, anche se deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso.
  • Le operazioni effettuate secondo regimi IVA coerenti con la natura dei beni, come il reverse charge, non possono essere considerate fraudolente senza una prova specifica dell'evasione o dell'intento fraudolento.
  • La mera esistenza di partecipazioni, collegamenti o interessenze tra le società non dimostra da sola una frode carosello o l'inesistenza soggettiva delle operazioni.
  • Ai fini delle imposte dirette, costi documentati e inerenti all'attività possono restare deducibili anche quando l'Amministrazione contesti il soggetto effettivo dell'operazione, purché non sia provata la loro fittizietà o estraneità all'attività d'impresa.
  • Il raddoppio dei termini per violazioni penal-tributarie richiede il rispetto delle condizioni temporali relative alla denuncia penale; non è sufficiente una contestazione astratta o tardiva del possibile reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.