Sentenza n. 7468/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento: – del Decreto del Direttore Generale n. 24681 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul sito istituzionale di Regione Toscana in data 14 dicembre 2022 e comunicato a mezzo pec in data 16 dicembre 2022 (doc. 1); – della comunicazione della regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale di pubblicazione del decreto n. 24681, trasmessa via pec in data 16 dicembre 2022 (doc. 2); – del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3); – del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 4); – di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” ex art. 3, co. 3 del D.M. 6 ottobre 2022; – nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano payback per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti e gli atti di validazione del fatturato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale che determinava la sua inclusione negli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti ministeriali presupposti e agli atti di validazione del fatturato. Ha dedotto, in via autonoma, l'erronea determinazione del fatturato e dell'importo richiesto, con difetto di istruttoria e violazione dell'art. 6 l. 241/1990; la violazione della partecipazione procedimentale e del contraddittorio; ulteriori carenze istruttorie e violazione della disciplina sull'accesso e sulla conoscibilità degli atti, nonché dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 e dell'art. 3 d.m. 6 ottobre 2022. In via derivata ha contestato l'efficacia retroattiva della disciplina e dei provvedimenti, la fissazione postuma dei tetti di spesa, l'incidenza su rapporti contrattuali esauriti, la violazione del legittimo affidamento, della trasparenza e della concorrenza, nonché la richiesta di restituzione dell'IVA già versata, deducendo violazione dell'art. 26, commi 2 e 19, d.P.R. 633/1972 e difetto dei presupposti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La ricorrente ha effettuato il pagamento dell'importo ridotto e la Regione Toscana ha prodotto il decreto regionale attestante l'avvenuto versamento. In applicazione della disciplina sopravvenuta, il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
Il pagamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È la disposizione richiamata come base degli obblighi di ripiano e dei provvedimenti regionali impugnati; il giudizio è stato definito per effetto della disciplina sopravvenuta.
art. 3, d.m. 6 ottobre 2022
Disposizione richiamata dalla ricorrente con riguardo alla validazione e certificazione del fatturato delle aziende fornitrici; non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 6, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per dedurre il difetto di istruttoria nella determinazione del fatturato e dell'importo del ripiano; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 26, commi 2 e 19, d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata restituzione dell'IVA; la questione non è stata esaminata per la definizione sopravvenuta del giudizio.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere gli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge, l'integrale versamento di tale quota determina il venir meno dell'interesse alla decisione sui ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di payback.
- L'avvenuto pagamento della quota ridotta deve risultare da una documentazione idonea, comprendente l'attestazione dell'amministrazione competente; una volta verificato il versamento, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità originariamente dedotti.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adesione al meccanismo legislativo di definizione degli obblighi di payback, le spese di lite sono compensate quando ciò è previsto dalla disciplina sopravvenuta.
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