Sentenza n. 3472/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2752/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2752/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 9 gennaio 2026, e il Ministero non aveva provveduto all'esecuzione. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., considerando decisivi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, comprovato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante il pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente competente del Ministero, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione. Ha inoltre stabilito le modalità di deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito dall'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato considerato presupposto per procedere all'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, insieme all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per l'autorizzazione e il rimborso dell'utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche se pronunciata dal giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia dato spontanea e integrale esecuzione e sia decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
- In presenza di un titolo giudiziale definitivo che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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