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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21967/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in sostanza, l'eccessività della pena irrogata, il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata e il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità richiamata in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di doglianze già proposte e disattese nel merito e che, comunque, la censura investiva la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla pena perché la graduazione della stessa, inclusi aumenti e diminuzioni per aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto l'obbligo di motivazione era stato adempiuto con un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi, in particolare alla gravità dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • sentenza Corte cost. n. 86/2024

    invocata dal ricorrente per sostenere il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque inammissibile nel giudizio di legittimità

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma irrogata a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando non si confrontino specificamente con la motivazione impugnata.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la scelta della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge effettiva.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti rilevanti, come la gravità concreta dei fatti, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni singola deduzione difensiva.
  • La deduzione del mancato riconoscimento di un'ipotesi di lieve entità non supera il vaglio di legittimità se si traduce in una contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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