Sentenza del 20/01/2021 n. 351 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Deposito di documentazione delle parti - Fino a venti giorni prima dell'udienza - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata in originale o in copia fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, conformemente agli articoli 22 e 23 del d.lgs. 546/1992 e ai limiti indicati dall'art. 32, comma 1. Pertanto i documenti depositati entro quel termine sono utilizzabili nella decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sull'ammissibilità di documenti prodotti dalle parti: se i documenti prodotti in originale o in copia fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione (ex art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992) possono essere ammessi in giudizio oppure debbano essere esclusi per tardività
Norme richiamate
consente la produzione in giudizio della documentazione in originale o in copia; disciplina le modalità di produzione dei documenti al momento della costituzione o successivamente nei termini stabiliti
integra le regole sulla produzione documentale e sulla documentazione che le parti possono allegare, prevedendo la possibilità di produrre documenti anche successivamente nei limiti temporali previsti
d.lgs. 546/1992, art. 32, comma 1
art. 32, comma 1 d.lgs. 546/1992
fissa la data di trattazione e, con riferimento combinato agli artt. 22-23, delimita il termine di 20 giorni liberi antecedenti l'udienza entro il quale le produzioni sono ammesse
Massime di principio
- La produzione documentale in originale o in copia è ammessa sia a favore del ricorrente sia del resistente se effettuata al momento della costituzione o entro 20 giorni liberi prima dell'udienza.
- Il termine dei 20 giorni liberi è perentorio ai fini dell'ammissibilità ordinaria: documenti depositati oltre tale termine possono essere esclusi salvo specifiche giustificazioni e valutazione di eventuali esigenze di contraddittorio.
- La regola vale indifferentemente per la pubblica amministrazione e per il privato; il deposito tardivo può essere compensato solo da motivi rilevanti e dal contemperamento del diritto di difesa della controparte.
- È preferibile depositare copie tempestivamente e darne comunicazione alla controparte per assicurare il pieno esercizio del contraddittorio e ridurre il rischio di esclusione.
- In caso di contestazione sull'ammissibilità, il giudice valuta la tempestività rispetto al termine dei 20 giorni, la natura del documento e l'incidenza sul contraddittorio prima di decidere sull'ammissione.
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