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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17322/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune nei confronti di un ex dirigente per la ripetizione di somme corrisposte nel tempo a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria nei relativi fondi. Il Tribunale, accolta solo in parte l’opposizione del dirigente, revocava il decreto e condannava il medesimo al pagamento di una somma inferiore, al netto di ritenute fiscali e previdenziali e nei limiti della prescrizione. La Corte d’appello confermava la decisione. In cassazione il dirigente articolava dieci motivi: 1) difetto di motivazione sulla doglianza relativa allo ius superveniens dell’art. 4 d.l. 16/2014; 2) violazione dell’art. 4 d.l. 16/2014 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la norma impedirebbe l’azione diretta di recupero nei confronti del dipendente e imporrebbe modalità diverse; 3) nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., per asserita erronea affermazione di circostanze ritenute ammesse e per travisamento della prova; 4) omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello; 5) difetto di motivazione sulla mancanza del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti; 6) analoghe censure alla sentenza di primo grado; 7) ulteriore difetto motivazionale sui medesimi punti; 8) violazione di norme processuali e contrattuali collettive per non avere considerato la clausola di salvaguardia economica prevista dai CCNL; 9) violazione degli artt. 36 Cost., 2126 c.c., 2033 c.c. e 45 d.lgs. 165/2001, assumendo che la ripetizione sarebbe incompatibile con il diritto alla retribuzione e con la prestazione comunque resa; 10) violazione di norme sul termine per l’appello incidentale, dedotta in via prudenziale rispetto al gravame incidentale del Comune. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando in particolare che l’art. 4 d.l. 16/2014 non deroga all’art. 2033 c.c. e consente il recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte, che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello estremo di mancanza apparente o incomprensibilità, che non ricorre l’omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito della questione, che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito e delle prove, che la clausola di salvaguardia non era specificamente e tempestivamente allegata, che l’art. 36 Cost. e l’art. 2126 c.c. non impediscono la ripetizione delle somme accessorie indebitamente corrisposte in assenza delle condizioni contrattuali, e che il motivo sul gravame incidentale era privo di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato integralmente la decisione di merito sfavorevole al ricorrente: ha respinto tutti i motivi di ricorso, ritenendo alcuni infondati e altri inammissibili. Ha ribadito che il Comune poteva agire direttamente per la ripetizione dell’indebito nei confronti del dirigente, che le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove non erano ammissibili nei limiti del giudizio di legittimità, e che le norme invocate dal ricorrente non escludevano la ripetibilità delle somme accessorie erogate in assenza delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve esistere in modo effettivo; in cassazione è censurabile solo la sua mancanza radicale o apparente.

  • art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. in L. n. 68 del 2014

    Non deroga all’art. 2033 c.c. e non preclude alla pubblica amministrazione il recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte al dipendente.

  • art. 2033 c.c.

    Resta applicabile alla ripetizione dell’indebito anche nei rapporti con il dipendente pubblico, salvo diverse specifiche previsioni non ravvisate nel caso esaminato.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione una nuova valutazione delle prove; la censura era in realtà diretta a ottenere un riesame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto il provvedimento sulla domanda o eccezione; non ricorre se la decisione adottata comporta il rigetto implicito della questione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esistente.

  • art. 414, n. 4, c.p.c.

    Invocato nella doglianza relativa alla specificità delle allegazioni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla non contestazione e sulla specificità delle difese, ma senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 42, comma 1, CCNL 10.4.1996 enti locali

    La clausola di salvaguardia economica presuppone l’allegazione e prova che la retribuzione di posizione, al netto dell’indebito, fosse inferiore al minimo contrattuale.

  • art. 31, comma 4, CCNL 23.12.1999 enti locali

    Confermava la disciplina della clausola di salvaguardia richiamata dal ricorrente.

  • art. 36 Cost.

    Non impedisce la ripetizione delle somme accessorie indebitamente percepite; riguarda il trattamento fondamentale e i minimi, non le maggiorazioni non legittimamente maturate.

  • art. 2126 c.c.

    Non si applica alla pretesa di mantenere un aumento della retribuzione di posizione in assenza delle condizioni contrattuali previste.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato per ribadire che il trattamento economico del personale pubblico è quello stabilito dalla contrattazione collettiva.

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    La retribuzione dei dirigenti pubblici è determinata dai contratti collettivi e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con deposito di memorie.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente, ma la Corte ha qualificato molte censure come inammissibili perché dirette al riesame del merito o prive di specificità.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o radicale incomprensibilità; non è consentito sindacare la sufficienza o la razionalità della motivazione mediante confronto con le prove.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, decidendo in senso incompatibile con la pretesa o l’eccezione, ne abbia implicitamente rigettato il contenuto.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • L’art. 4 d.l. 16/2014, in materia di recupero di emolumenti pubblici indebitamente corrisposti, non esclude l’applicazione della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e non impedisce il recupero diretto nei confronti del dipendente percettore.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico del dirigente è rigidamente ancorato alla contrattazione collettiva; le voci accessorie sono dovute solo se ricorrono le condizioni e le procedure previste dai contratti collettivi.
  • L’art. 36 Cost. tutela i minimi retributivi e non può essere invocato per consolidare emolumenti accessori indebitamente percepiti in assenza dei presupposti contrattuali.
  • La clausola di salvaguardia economica prevista dai CCNL richiede una specifica allegazione e prova del relativo presupposto fattuale; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Quando una sentenza di appello conferma quella di primo grado, nel giudizio di cassazione rileva solo la correttezza della decisione d’appello, non essendo autonomamente utile censurare il contenuto della pronuncia di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileLavoroObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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