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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37326/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino per molteplici ragioni. Peola Enrico denunciava, tra l'altro, carenza di motivazione sulla riqualificazione del fatto contestato al capo D) (sostenendo potesse essere al più truffa tentata con conseguente prescrizione anteriore al giudizio di primo grado), vizio di motivazione sul nesso causale e sull'elemento soggettivo della truffa in relazione all'impiego del prodotto fissativo sull'amianto, censurava l'utilizzo delle dichiarazioni del coindagato e la valutazione delle prove testimoniali a discarico. Salio Nicola deduceva insufficienza probatoria circa il suo contributo al reato e chiedeva l'annullamento delle statuizioni civili, anche alla luce della prescrizione del reato. A.R.FER. s.r.l. contestava l'insussistenza degli elementi del reato presupposto per la responsabilità da illecito amministrativo (D.Lgs. 231/2001), la utilizzabilità e valore probatorio delle dichiarazioni di un coindagato deceduto, la mancata riqualificazione in truffa semplice (escludendo la rilevanza per la responsabilità dell'ente), la determinazione dell'epoca di consumazione ai fini della prescrizione e l'illegittimità della confisca per carente quantificazione del profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi di Peola e di Salio: il ricorso di Peola è stato respinto nel merito e lo ha condannato al pagamento delle spese; il ricorso di Salio è stato dichiarato inammissibile e Salio è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto ad A.R.FER. s.r.l., la Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti della persona giuridica limitatamente alla qualificazione giuridica (in particolare la mancata valutazione se la fattispecie rientrasse o meno nell'art. 640-bis cod. pen.) e alla confisca, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame su quei punti; ha invece rigettato gli altri motivi proposti dalla società. La sentenza precisa inoltre principi applicativi su motivazione, utilizzazione delle dichiarazioni e quantificazione del profitto confiscabile.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha esaminato la contestazione relativa alla qualificazione della condotta tra truffa semplice e truffa aggravata con riferimento a erogazioni pubbliche; la distinzione è rilevante sia per la responsabilità penale che per la possibile responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001).

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

    La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia esaminato adeguatamente se le condotte avessero determinato l'erogazione di somme qualificabili come contributi/finanziamenti rilevanti ai fini dell'art. 640-bis; per questo profilo la questione va nuovamente accertata in fatto e quindi è stata disposta la cassazione con rinvio.

  • D.Lgs. 231/2001, art. 24 (catalogo dei reati presupposto) e art. 19 (confisca)

    La responsabilità amministrativa dell'ente è collegata alla sussistenza del reato presupposto: la Corte ha richiamato la necessità di verificare la qualificazione giuridica del fatto ai fini dell'applicabilità della 231. Sulla confisca la Corte ha censurato la determinazione equitativa del profitto e ha ricordato che il profitto deve essere quantificato come vantaggio economico diretto e immediato derivante dall'illecito, con possibile ricorso a perizia contabile.

  • art. 191, 192, 512, 513 cod. proc. pen. (prove dichiarative e loro utilizzabilità)

    La Corte ha confermato che l'utilizzo di dichiarazioni rese da coindagati è ammesso a certe condizioni e che, quando sia lamentata inutilizzabilità, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza dell'eliminazione di tali dichiarazioni sulla "prova di resistenza". Inoltre, il consenso all'utilizzazione previsto dall'art. 513 può essere implicito.

  • art. 578 cod. proc. pen. (effetti della prescrizione sulle statuizioni civili)

    Richiamata la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 182/2021), la Cassazione ha ricordato che, in presenza di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione non deve formulare un giudizio penale di colpevolezza per confermare o riformare le statuizioni civili ma può valutare la responsabilità civile entro i confini propri del giudizio civile e secondo il criterio della probabilità prevalente.

  • art. 606, 609, 616 cod. proc. pen. (motivi di ricorso e sanzioni processuali)

    La Cassazione ha valutato l'ammissibilità e la correttezza formale dei motivi di ricorso alla luce delle norme sul ricorso per cassazione e ha inflitto sanzioni pecuniarie e spese nei casi di ricorso inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve essere letta nella sua globalità: l'assenza di un capitolo specifico non implica automaticamente vizio di motivazione se le ragioni risultano implicitamente trattate nel corpo della decisione.
  • Quando la responsabilità di una persona giuridica è contestata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è essenziale verificare in modo specifico se il fatto debba essere qualificato come reato che costituisce presupposto per la responsabilità dell'ente (es. art. 640-bis); l'omessa valutazione di tale profilo può richiedere l'annullamento e il rinvio.
  • Per la confisca a titolo di profitto illecito nell'ambito della responsabilità dell'ente, il profitto va quantificato come vantaggio diretto e immediato derivante dall'illecito; non è ammissibile una determinazione meramente equitativa: possono essere necessari accertamenti contabili o perizie.
  • Le dichiarazioni pregresse di coindagati possono essere utilizzate se non vi è opposizione efficace della difesa e se la loro eventuale inutilizzabilità non incide sulla prova di resistenza: il ricorrente deve dimostrare l'effetto eliminativo sull'esito probatorio complessivo.
  • In presenza di reato estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può statuire sulle domande civili secondo il criterio della probabilità prevalente senza dover pronunciare un nuovo giudizio di colpevolezza penale.
  • Le censure in cassazione devono essere formulate con chiarezza e specificità: motivi generici o prospettazioni alternative di fatto che richiedono nuovi accertamenti probatori sono spesso inammissibili o destinati a essere rigettati.
  • La consumazione prolungata di un reato richiede attenzione nella determinazione dell'ultima condotta utile ai fini della prescrizione; la ricostruzione cronologica dei pagamenti e degli stati di avanzamento è decisiva per la valutazione della prescrizione.

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