Cassazione Penale, Ordinanza n. 31174/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30/06/2025. Dalla motivazione emerge che il giudizio di merito aveva ritenuto accertato un fatto di evasione/inottemperanza agli obblighi connessi a un'autorizzazione al lavoro: il ricorrente non si era presentato sul luogo di lavoro senza giustificazione, era stato avvistato dall'operante e vi era stato anche un incontro non consentito. Con il primo motivo contestava l'attendibilità dell'avvistamento da parte dell'operante; con il secondo lamentava il mancato approfondimento istruttorio; con il terzo chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; con il quarto formulava doglianze del tutto generiche sulla responsabilità e su una causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la motivazione di merito era incensurabile, fondata sulla certezza fornita dal testimone e sulla mancata e ingiustificata presentazione del ricorrente sul luogo di lavoro. Ha giudicato generico il secondo motivo, poiché sollecitava una rivalutazione dei poteri discrezionali del giudice di merito sulla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Ha escluso anche il terzo motivo, qualificandolo come inammissibile censura in fatto sulla non lieve offensività del fatto, già ritenuta dal giudice di merito in ragione dell'approfittamento dell'autorizzazione al lavoro e dell'incontro non consentito. Il quarto motivo è stato reputato del tutto generico. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché il fatto era stato giudicato non lieve offensivo in ragione delle concrete modalità della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano soltanto a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati in modo congruo e logicamente coerente dal giudice di merito.
- La richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori è censurabile solo se si dimostra l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria; in mancanza, la doglianza si risolve in una critica generica al potere discrezionale del giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi concreti di non lieve offensività della condotta, e tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Doglianze del tutto generiche sulla responsabilità o su cause di non punibilità non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.
Come è indicizzato
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