Sentenza del 05/02/2020 n. 2614 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di rettifica relativi a bollette doganali di reimportazione (2007 e 2008) da Albania. L'Amministrazione contestava l'assenza del certificato EUR.1 all'atto dell'esportazione temporanea e rilevava, dalle fatture albanesi, che le operazioni effettuate erano mero assemblaggio, non idoneo a conferire origine preferenziale Albania; perciò chiedeva il recupero dei dazi all'importazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: la mancata presenza del certificato EUR.1 al momento dell'esportazione provvisoria e l'assenza di mezzi di identificazione preventiva della merce hanno reso incerta l'identità dei beni al momento della reimportazione; le fatture albanesi, che menzionavano esclusivamente 'assemblaggio', dimostrano che non ci fu trasformazione tale da conferire origine preferenziale Albania. L'autorizzazione formale al perfezionamento passivo non sostituisce la prova che le lavorazioni effettuate fossero effettivamente trasformative. Pertanto gli avvisi di rettifica sono stati confermati e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Codice Doganale Comunitario (art. 145 CDC)
Disciplina il perfezionamento passivo (esportazione temporanea per lavorazione e reimportazione). Consente esenzione o riduzione dei dazi solo se sono rispettate le condizioni procedurali e provata la natura delle lavorazioni che possono modificare l'origine.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 (TULD)
Norme nazionali per controlli doganali; utilizzato dall'Amministrazione per il controllo a posteriori sulle bollette di reimportazione.
Regolamento (CE) n. 2454/1993 (artt. 109, 110, 122 e connessi)
Stabilisce le regole procedurali e probatorie relative al controllo dell'origine preferenziale e alla documentazione (tra cui il certificato EUR.1). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme che richiedono prova certa e identificazione della merce.
Protocollo n. 4 allegato alle Decisioni del Consiglio (accordo CE - Albania, artt. richiamati)
Definisce le condizioni di origine preferenziale tra UE e Albania. La Corte ha interpretato che le operazioni di mero assemblaggio, come risultanti dalle fatture, non soddisfano i requisiti per attribuire origine preferenziale Albania.
Art. 220 comma 2 lett. b) del Codice Doganale Comunitario
Riferimento utilizzato dalla ricorrente in ordine alla non contabilizzazione a posteriori dei dazi per errore dell'Amministrazione; il giudice ha ritenuto la questione incompatibile con gli accertamenti sull'effettiva natura delle lavorazioni e quindi inammissibile nel modo prospettato.
Norme processuali: D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 61 e art. 36 comma 2 n.4), art. 360 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., DPR 115/2002 art. 13
Richiamate in relazione ai vizi di motivazione, ai doveri decisori del giudice e ai mezzi di impugnazione. La Corte ha dichiarato infondate o inammissibili le doglianze procedurali ritenendo la motivazione e il sindacato di merito sufficienti e la mancata specificazione documentale nei motivi di cassazione carente.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'origine preferenziale al momento della reimportazione dopo perfezionamento passivo è essenziale che la documentazione di origine (es. EUR.1) accompagni la merce o che vi siano mezzi di identificazione preventiva che consentano di riconoscere i beni al rientro.
- La sola autorizzazione formale al perfezionamento passivo non sostituisce la prova che le operazioni effettuate all'estero siano state effettivamente trasformative: occorre dimostrare concretamente la natura e il grado delle lavorazioni.
- La mera attività di assemblaggio, se non incontra i requisiti di trasformazione previsti dalla normativa di origine preferenziale, non attribuisce automaticamente origine preferenziale al paese terzo.
- L'onere della prova sulla effettiva trasformazione e sull'origine ricade sul dichiarante/contribuente: fatture estere che indicano solo 'assemblaggio' sono elementi probatori rilevanti a carico del contribuente.
- In contenzioso doganale, le dogliane processuali in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti (riproduzione dei documenti e motivazioni); altrimenti sono inammissibili o destinate a essere respinte.
- In assenza di identificazione ante-export, la possibilità di riconoscere la merce al momento della reimportazione è compromessa: è pertanto prudente adottare misure di marcatura/identificazione e conservare documentazione che colleghi le spedizioni.
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