Sentenza del 19/11/2021 n. 35502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale relativa a sanzioni ILOR anni 1991-1992 a carico della società M. Fiori s.a.s., notificata a M.G. dopo infruttuosi tentativi di escussione del patrimonio sociale. Il ricorrente deduceva la decadenza dell'agente per la riscossione per tardiva notifica ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973 e sosteneva che, anche nei confronti del socio coobbligato, la notifica della cartella dovesse rispettare lo stesso termine decadenziale, non potendo essere chiamato a rispondere senza una tempestiva nuova notifica dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/1973 decorre dal momento in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito) e che la notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza. Eventuali successive cartelle emesse verso coobbligati hanno natura strumentale ed esecutiva e sono soggette all'ordinario termine di prescrizione, non rilevando ai fini della decadenza già interrotta. La Cassazione ha confermato la responsabilità solidale e illimitata dei soci di s.a.s. per le obbligazioni tributarie salvo espressa deroga. Sono state inoltre condannate le spese, liquidate in favore della controricorrente, e disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973
art. 25, comma 1, lett. c)
Il termine decadenziale per la notifica della cartella decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito); la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza.
D.P.R. n. 115/2002
Previsione relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Codice Civile
Conferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci di società in nome collettivo e di s.a.s., applicabile anche alle obbligazioni tributarie in assenza di espressa deroga.
Codice Civile
Riferimento alle ordinarie condizioni (sussidiarietà) che disciplinano l'esazione nei confronti dei soci; sul piano tributario il debito del socio è considerato il medesimo della società salvo le condizioni previste dal codice.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 30 agosto 2013 n. 19985; Cass. 9 maggio 2007 n. 10584; Cass. 6 settembre 2006 n. 19188; SS.UU. 28709/2020
Chiarimenti giurisprudenziali utilizzati dalla Corte: la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe la decadenza; la responsabilità dei soci di società di persone è solidale e l'accertamento può avere efficacia direttamente sui soci; le successive cartelle ai coobbligati hanno finalità esecutiva.
Massime di principio
- Il termine decadenziale per notificare la cartella di pagamento decorre dalla data in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito).
- La notifica della cartella all'obbligato principale interrompe la decadenza anche rispetto ai coobbligati; eventuali successive cartelle ai coobbligati sono strumentali all'esecuzione e soggette all'ordinaria prescrizione.
- I soci di una s.a.s. sono coobbligati in via illimitata e solidale per le obbligazioni tributarie della società, salvo espressa previsione contraria, e possono essere escussi senza necessità di nuova notifica dell'atto impositivo originario se l'accertamento è già divenuto definitivo e la cartella iniziale ha interrotto la decadenza.
- Se si contesta la tardività della notifica, verificare la data di passaggio in giudicato dell'accertamento e la prova della notifica alla società (obbligato principale) per valutare se la decadenza sia effettivamente maturata.
- In situazioni simili, il contribuente/socio dovrebbe raccogliere documentazione sull'esito delle procedure esecutive contro la società, sulle notifiche effettuate e sulla data di definitività dell'accertamento; l'opposizione è fondata solo se sussiste effettiva decadenza o violazione delle condizioni sostanziali della responsabilità solidale.
- Le cartelle successive emesse ai coobbligati possono essere impugnate nella parte esecutiva/temporale, ma la loro efficacia ai fini della decadenza è limitata se esiste già stata interruzione per notifica all'obbligato principale.
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