Cassazione Penale, Sentenza n. 15144/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art. 604 c.p.p. da parte della Corte d'appello che, nel giudizio di secondo grado instaurato con appello proposto solo dal condannato, avrebbe impropriamente applicato l'art. 521, comma 2, c.p.p. ritenendo sussistente una diversa qualificazione del fatto (tentato omicidio invece che lesioni aggravate) e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il difensore sosteneva che l'effetto devolutivo dell'appello (art. 597 c.p.p.) non consentiva alla Corte di appello, chiamata dalla sola impugnazione del condannato, di procedere a tale mutamento nella qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la decisione di secondo grado, pur avendo la forma di sentenza, ha in realtà natura di ordinanza ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., volta a determinare la prosecuzione del procedimento e quindi non destinata a passare in giudicato. Il Collegio ha affermato che il giudice d'appello ha il potere, anche se l'appello è proposto solo dal condannato, di riconoscere una diversa qualificazione del fatto e di ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (richiamando la giurisprudenza di Sez. VI n. 40966/2015), richiamando l'interpretazione coordinata degli artt. 521, 522, 598 e 604 c.p.p. Il ricorso è quindi stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 604 c.p.p.
La norma è stata richiamata quale fondamento della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado quando emerga una violazione riconducibile all'art. 522 c.p.p.; la Corte ha ritenuto legittima la statuizione di annullamento e trasmissione agli atti al Pubblico Ministero per la diversa qualificazione del fatto
art. 521, comma 2, c.p.p.
Attribuisce al giudice d'appello il potere di decidere con ordinanza (sulla prosecuzione del procedimento) e la Corte ha ritenuto che tale potere comprenda la possibilità di riconoscere una diversa qualificazione del fatto e ordinare la trasmissione degli atti al PM, anche quando l'appello sia proposto solo dal condannato
art. 597 c.p.p.
Richiamato in relazione all'effetto devolutivo dell'appello; la Corte precisa però che tale principio non impedisce al giudice d'appello di intervenire sulla qualificazione del fatto ai sensi di art. 521, comma 2
art. 598 c.p.p.
Richiama l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado e, secondo la Corte, implicitamente collega le norme di cui agli artt. 521 e 522 al regime dell'appello, giustificando la possibilità di riconoscere diversità del fatto in secondo grado
art. 522 c.p.p.
Richiamato dalla Corte come norma la cui violazione può determinare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604; la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione del fatto fosse compatibile con la trasmissione degli atti ex art. 521, comma 2
Massime di principio
- Il giudice d'appello può, anche se l'appello è proposto soltanto dal condannato, riconoscere in primo rilievo una diversa qualificazione del fatto rispetto a quella contestata in istruttoria e, se necessario, ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p.
- Una decisione di secondo grado che dispone la prosecuzione del procedimento (mutamento della qualificazione o ordine di trasmissione) può avere forma di sentenza ma natura di ordinanza non destinata a consolidarsi in giudicato, con conseguente rilievo processuale differente rispetto a una sentenza definitiva
- L'effetto devolutivo dell'appello (art. 597 c.p.p.) non esclude in linea di principio gli interventi correttivi del giudice d'appello sulla ricostruzione del fatto, quando ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento del procedimento
- In presenza di una diversa qualificazione del fatto che possa integrare reato diverso o più grave, il rimedio corretto è la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e non una decisione di merito definitiva in secondo grado
- In cassazione è sindacabile soprattutto la corretta applicazione delle norme processuali: i motivi che attengono a valutazioni di merito sulla dinamica del fatto restano, di norma, competenza del giudice che dovrà riesaminare il procedimento dopo la trasmissione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →