Regolamento (UE) 2026/904
Regolamento delegato (UE) 2026/904 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3005 dettando le regole procedurali per l’adozione, la contestazione, la riscossione e la prescrizione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora nei confronti dei fornitori di rating ESG. La disciplina rafforza il diritto di دفاعesa, prevedendo sintesi delle conclusioni, possibilità di osservazioni scritte, audizioni non pubbliche e assistenza di un difensore. Vengono inoltre fissati termini di prescrizione di cinque anni per l’irrogazione e l’esecuzione delle sanzioni, oltre a regole sulla custodia in conti fruttiferi e sul successivo trasferimento degli importi alla Commissione.
Norme procedurali per l’imposizione, la riscossione e i termini di prescrizione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora ai fornitori di rating ESG da parte dell’ESMA.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti avviati dall’ESMA nei confronti dei fornitori di rating ESG e delle persone oggetto di indagini o interessate da procedimenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/3005, con riferimento alle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 35 e 36 e alle penalità di mora di cui all’articolo 37 di tale regolamento. Disciplina sia la fase istruttoria dinanzi al funzionario incaricato delle indagini sia la fase decisionale dinanzi al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, nonché l’accesso al fascicolo, la riscossione e i termini di prescrizione. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2026/904: norme procedurali sulle sanzioni per i rating ESG
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l’integrità dei rating ESG, disciplinando in modo puntuale il procedimento sanzionatorio svolto dall’ESMA. La finalità è garantire un contraddittorio effettivo, regole uniformi per l’adozione e l’esecuzione delle sanzioni e termini di prescrizione certi, in coerenza con il diritto di difesa richiamato dall’articolo 39 del regolamento di base.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i procedimenti dell’ESMA nei confronti dei fornitori di rating ESG e delle persone oggetto di indagini o interessate da procedimenti relativi alle violazioni del regolamento (UE) 2024/3005. Sono coperti sia le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 35 e 36 sia le penalità di mora previste dall’articolo 37. Il regolamento opera nelle fasi istruttoria, decisoria, di accesso al fascicolo, di riscossione e di prescrizione, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Garanzie procedurali nella fase istruttoria
Alla chiusura delle indagini ex articolo 33 del regolamento (UE) 2024/3005, il funzionario incaricato delle indagini deve redigere una sintesi delle conclusioni indicando i fatti potenzialmente costitutivi della violazione, compresi eventuali elementi aggravanti o attenuanti. Tale sintesi è comunicata alla persona oggetto delle indagini, che è invitata a presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole.
La persona interessata può:
- esporre tutti i fatti rilevanti per la difesa;
- allegare i documenti probatori;
- proporre l’audizione di altre persone in grado di confermare i fatti dedotti;
- farsi assistere da un difensore di propria scelta.
Il funzionario può inoltre convocare un’audizione, che non è pubblica, e al termine trasmette la sintesi definitiva delle conclusioni alla persona interessata.
Esame del fascicolo da parte del consiglio delle autorità di vigilanza
Il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA riceve dal funzionario incaricato delle indagini la copia della sintesi delle conclusioni, le osservazioni scritte del fornitore di rating ESG e il verbale di eventuali audizioni. Se il fascicolo è incompleto, il consiglio lo rinvia motivatamente chiedendo documenti supplementari.
Se, su fascicolo completo, ritiene che i fatti non rivelino alcuna possibile violazione, adotta una decisione in tal senso e la notifica alle persone oggetto delle indagini. Se invece condivide le conclusioni dell’istruttoria, informa la persona interessata e le attribuisce un ulteriore termine ragionevole per presentare osservazioni scritte, che possono essere considerate anche se pervenute oltre la scadenza. Il consiglio può inoltre convocare un’audizione non pubblica con assistenza di un difensore.
Se accerta la violazione e decide l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2024/3005, la decisione è notificata immediatamente alla persona interessata.
Penalità di mora
Prima di imporre una penalità di mora ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2024/3005, il consiglio delle autorità di vigilanza trasmette alla persona interessata una sintesi delle conclusioni che indica le ragioni dell’imposizione e l’importo dovuto per ciascun giorno di inadempimento. La persona può presentare osservazioni scritte entro il termine fissato, e il consiglio può tener conto anche di osservazioni tardive.
Non possono essere inflitte ulteriori penalità di mora quando il fornitore di rating ESG o la persona interessata si è conformata alla decisione sottostante. Anche in questa fase il consiglio può convocare un’audizione non pubblica, con assistenza legale facoltativa.
Accesso al fascicolo e utilizzo dei documenti
L’ESMA deve concedere, su richiesta, accesso al fascicolo alle parti che abbiano ricevuto la sintesi delle conclusioni dal funzionario incaricato delle indagini o dal consiglio delle autorità di vigilanza. L’accesso è possibile dopo la notifica della sintesi.
I documenti consultati possono essere utilizzati soltanto nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2024/3005.
Prescrizione per l’imposizione delle sanzioni
L’ESMA non può più imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora dopo cinque anni. Il termine decorre dal giorno successivo alla commissione della violazione; per violazioni continuate o ripetute, dal giorno in cui la violazione cessa.
Il termine è interrotto da qualsiasi atto dell’ESMA compiuto ai fini di indagine o procedimento, purché l’atto sia notificato al fornitore di rating ESG o alla persona interessata. Ogni interruzione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni, ma la scadenza finale non può comunque andare oltre il doppio del termine originario, salve le sospensioni.
La prescrizione è sospesa mentre la decisione è pendente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2024/3005.
Prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni
Anche l’esecuzione delle decisioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2024/3005 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione dell’ESMA volta a ottenere il pagamento o a far rispettare i termini e le condizioni di pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora. In tal caso il termine ricomincia da capo.
La prescrizione è sospesa:
- durante il periodo concesso per il pagamento;
- finché l’esecuzione è sospesa in attesa della decisione della commissione di ricorso dell’ESMA o della Corte di giustizia.
Riscossione e gestione degli importi riscossi
Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora riscosse devono essere depositate su un conto fruttifero aperto dall’ESMA fino a quando le sanzioni non diventano definitive. Se l’ESMA riscuote più sanzioni o penalità in parallelo, deve mantenerle su conti o sottoconti distinti.
Le somme pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA né registrate come disponibilità di bilancio. Quando le decisioni diventano definitive dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso, l’ESMA trasferisce alla Commissione gli importi e gli interessi maturati, che vengono iscritti nel bilancio generale dell’Unione. L’ESMA deve inoltre riferire periodicamente alla Commissione sull’ammontare delle sanzioni inflitte e sul loro stato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sintesi delle conclusioni e diritto di difesa nell’istruttoria
Alla chiusura delle indagini ex articolo 33 del regolamento (UE) 2024/3005, il funzionario incaricato delle indagini redige una sintesi delle conclusioni con i fatti che possono costituire violazione, inclusi eventuali fattori aggravanti o attenuanti, e invita la persona oggetto delle indagini a presentare osservazioni scritte. Il termine è ragionevole e possono essere considerate anche osservazioni tardive. La persona può esporre tutti i fatti rilevanti, produrre documenti, proporre l’audizione di altre persone e farsi assistere da un difensore di sua scelta. Il funzionario può convocare a un’audizione non pubblica e trasmette poi la sintesi definitiva delle conclusioni.
Fase dinanzi al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA
Il fascicolo trasmesso al consiglio include la sintesi delle conclusioni, le osservazioni scritte del fornitore di rating ESG e il verbale di eventuali audizioni. Se il fascicolo è incompleto, il consiglio lo rinvia motivatamente per acquisire documenti supplementari. Se, sulla base di un fascicolo completo, non emergono possibili violazioni, il consiglio adotta una decisione in tal senso e la notifica. Se condivide le conclusioni dell’istruttoria, informa la persona interessata e le assegna un termine ragionevole per ulteriori osservazioni scritte, potendo anche convocare una nuova audizione non pubblica assistita da difensore. Se accerta la violazione e irroga una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2024/3005, la decisione è notificata immediatamente.
Penalità di mora e previo contraddittorio
Prima di imporre una penalità di mora ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2024/3005, il consiglio delle autorità di vigilanza trasmette una sintesi delle conclusioni con le ragioni dell’imposizione e l’importo giornaliero, fissando un termine per osservazioni scritte. Le osservazioni tardive possono essere considerate. Il consiglio non infligge più penalità di mora una volta che il fornitore di rating ESG o la persona interessata si sia conformata alla decisione sottostante. È possibile un’audizione non pubblica con assistenza di un difensore.
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
Su richiesta, l’ESMA concede accesso al fascicolo alle parti cui è stata notificata la sintesi delle conclusioni. L’accesso è consentito dopo la notifica. I documenti consultati possono essere usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2024/3005.
Prescrizione per l’imposizione delle sanzioni
L’ESMA non può imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora dopo cinque anni. Il termine decorre dal giorno successivo alla commissione della violazione; per violazioni continuate o ripetute, dal giorno in cui la violazione cessa. Ogni atto dell’ESMA ai fini di indagine o procedimento, notificato al fornitore di rating ESG o alla persona interessata, interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine, che comunque non può superare il doppio del termine originario, salve le sospensioni. La prescrizione è sospesa mentre la decisione è pendente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2024/3005.
Prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni
L’ESMA non può eseguire decisioni adottate ai sensi degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2024/3005 dopo cinque anni dalla data in cui la decisione diventa definitiva. La prescrizione è interrotta da ogni azione volta a ottenere il pagamento o a far rispettare i termini e le condizioni di pagamento, e ricomincia a decorrere integralmente. È sospesa durante il periodo concesso per il pagamento e mentre l’esecuzione è sospesa in attesa di decisioni della commissione di ricorso dell’ESMA o della Corte di giustizia.
Riscossione, deposito e trasferimento degli importi
Le somme riscosse a titolo di sanzioni pecuniarie e penalità di mora sono depositate dall’ESMA su conti fruttiferi aperti esclusivamente per la singola sanzione o penalità, e, se più importi sono riscossi in parallelo, su conti o sottoconti distinti. Tali somme non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA né registrate come disponibilità di bilancio. Quando le decisioni diventano definitive, dopo l’esaurimento delle vie di ricorso, l’ESMA trasferisce alla Commissione gli importi e gli interessi maturati, che confluiscono nel bilancio generale dell’Unione. L’ESMA deve inoltre riferire periodicamente alla Commissione sull’ammontare delle sanzioni e sul loro stato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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