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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/900

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/900 della Commissione, del 24 aprile 2026, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Lactic Acid Product Family in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione rilascia un'autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi a base di acido L-(+)-lattico, dopo la procedura di valutazione condotta dall'autorità competente tedesca, dall'ECHA e dalla Commissione. L'autorizzazione consente la commercializzazione e l'uso di diversi prodotti della famiglia per la disinfezione di superfici dure non porose, incluse superfici in aree alimentari, sia per utenti professionali sia per non professionali, con condizioni d'uso, etichettatura, sicurezza e conservazione dettagliate nell'allegato. Il testo specifica anche le formulazioni consentite, gli scenari d'uso, le misure di mitigazione del rischio, i primi soccorsi e le modalità di smaltimento.

Rilascio di un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Lactic Acid Product Family" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con approvazione del relativo sommario delle caratteristiche del biocida.

Ambito di applicazione

Si applica alla società Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l'uso nell'Unione europea della famiglia di biocidi "Lactic Acid Product Family". L'autorizzazione copre i tipi di prodotto 2 e 4 del regolamento (UE) n. 528/2012: disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali, e prodotti destinati al settore dell'alimentazione umana e animale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; l'autorizzazione è valida dal 17 maggio 2026 al 30 aprile 2036.

Autorizzazione dell'Unione per "Lactic Acid Product Family"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/900 della Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Lactic Acid Product Family". L'atto conclude una procedura avviata con domanda presentata nel 2019 e fondata sul regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, prendendo atto del parere favorevole dell'ECHA e della conformità del prodotto alle condizioni normative richieste.

Contesto procedurale e base giuridica

La domanda di autorizzazione è stata presentata il 25 aprile 2019 da Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, con accettazione della valutazione da parte dell'autorità competente tedesca. Il 25 febbraio 2025 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso la propria relazione; il 29 settembre 2025 l'ECHA ha inviato alla Commissione il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale; il 24 ottobre 2025 ha trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione dichiara di condividere il parere dell'Agenzia e adotta il regolamento sulla base dell'articolo 44, paragrafo 5, primo comma.

Esito della valutazione e presupposti dell'autorizzazione

Nei considerando si afferma che la famiglia di biocidi è qualificabile come "famiglia di biocidi" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è ritenuta ammissibile all'autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e, subordinatamente alla conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 6. La Commissione richiama inoltre la conformità delle misure al parere del comitato permanente sui biocidi.

Oggetto dell'autorizzazione e validità

L'articolo 1 rilascia alla società richiedente l'autorizzazione dell'Unione n. EU-0035808-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi, secondo il sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell'allegato. La validità dell'autorizzazione è fissata dal 17 maggio 2026 al 30 aprile 2036.

Famiglia di biocidi, principi attivi e prodotti coperti

L'allegato identifica il principio attivo come acido L-(+)-lattico, già inserito nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. La famiglia comprende più meta-SPC e numerosi prodotti commerciali distribuiti nell'UE con diverse denominazioni di mercato, tra cui linee "Dettol", "Lysol", "Sagrotan", "St Marc", "Harpic" e "NENUCO". Le formulazioni presentano in prevalenza concentrazioni del principio attivo pari a 2,24%, 2,4%, 3% o 3,2% p/p, con ingredienti non attivi quali propan-2-olo e acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio.

Tipi di prodotto autorizzati

L'autorizzazione riguarda i tipi di prodotto 2 e 4 ai sensi dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012:

  • tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali;
  • tipo di prodotto 4: settore dell'alimentazione umana e animale.

Usi autorizzati e scenari di applicazione

L'allegato autorizza la disinfezione di superfici dure non porose, comprese le superfici orizzontali e i pavimenti, in ambienti interni. Gli usi contemplano la pulizia/disinfezione di aree pubbliche e private e di aree destinate alla manipolazione o al trattamento degli alimenti, come le cucine. I metodi autorizzati sono lo spruzzo con spruzzatori manuali a grilletto pronti all'uso e la pulizia mediante strofinamento con salviette pretrattate e pronte all'uso.

Organismi bersaglio e tempi d'azione

Gli organismi bersaglio indicati sono batteri, lieviti e virus con involucro. Per gli usi a spruzzo, nelle aree pubbliche e private non connesse ad alimenti o mangimi il tempo d'azione è di 5 minuti per batteri e virus con involucro e di 15 minuti per lieviti; nelle aree destinate alla manipolazione degli alimenti il tempo è di 15 minuti per batteri, lieviti e virus con involucro. Le salviette prevedono tempi analoghi e sono da sostituire con la frequenza necessaria per mantenere la superficie completamente bagnata.

Dosaggi, confezioni e categorie di utilizzatori

Per gli spray è previsto un tasso di applicazione di circa 32 ml/m2, con 1 spruzzo pari a 1,25 ml di prodotto e circa 26 spruzzi/m2. Le confezioni sono ammesse in flaconi HDPE/PET con spruzzatore/grilletto da 250 ml a 1.000 ml e in buste HDPE/nHDPE da 250 ml a 2.000 ml. Per le salviette, il dosaggio indicativo è di circa 2 salviette/m2 per le salviette per pavimenti e circa 6 salviette/m2 per altre salviette, con confezioni da 1 a 252 salviette per pacchetto e copertura per singola salvietta tra 305 e 619 cm2. I prodotti possono essere destinati a utilizzatori professionali e, per alcune varianti, anche a utenti non professionali.

Istruzioni d'uso essenziali

Le istruzioni comuni richiedono di eseguire una pulizia iniziale della superficie, applicare il prodotto in modo da bagnare completamente la superficie, lasciare agire per il tempo prescritto e, per gli spray, strofinare e risciacquare al termine del tempo d'azione. L'uso è a temperatura ambiente; in più punti si prescrive di seguire le istruzioni per l'uso e di informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento non risulta efficace. Per le salviette, in alcune formulazioni non è richiesto il risciacquo e, nelle confezioni multiple, occorre richiuderle dopo l'apertura.

Misure di mitigazione del rischio e dispositivi di protezione

Le misure di mitigazione del rischio variano secondo il meta-SPC. In diversi casi è richiesto di evitare il contatto con gli occhi, di non toccare la superficie prima dell'asciugatura completa e di escludere la presenza di bambini e animali domestici durante la disinfezione e fino all'asciugatura. Per gli utilizzatori professionali possono essere obbligatori guanti protettivi conformi alla EN 374 e protezione oculare conforme alla EN 16321; per alcuni usi non professionali è richiesto di spruzzare verso il basso o di lavare le mani dopo l'uso. Il testo richiama espressamente la direttiva 98/24/CE e le altre norme UE sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Primo soccorso, effetti avversi e interventi di emergenza

Le istruzioni di pronto soccorso coprono inalazione, ingestione, contatto con la pelle e contatto con gli occhi. In generale, è richiesto di tenere a disposizione contenitore o etichetta del prodotto in caso di consultazione medica e di contattare un centro antiveleni o un medico se compaiono sintomi. Per alcune formulazioni, l'ingestione richiede di sciacquare la bocca, dare da bere se la persona è in grado di deglutire e non indurre il vomito; per il contatto oculare sono previsti lunghi risciacqui, anche per almeno 15 minuti in taluni casi, e ricorso all'assistenza medica urgente.

Smaltimento e gestione dei residui

Lo smaltimento dei residui e degli imballaggi deve rispettare la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, il Catalogo europeo dei rifiuti e le norme regionali e nazionali applicabili. I residui del biocida devono restare nel contenitore originale, non devono essere mescolati con altri rifiuti e i contenitori con residui devono essere maneggiati in modo appropriato.

Conservazione e durata di conservazione

Per gli spray la durata di conservazione normale è di 24 mesi; per le salviette è di 12 mesi. I prodotti devono essere conservati lontano dalla luce diretta e, per alcune formulazioni, a temperatura non superiore a 25 °C. In ogni caso, devono essere tenuti lontano dalla portata di bambini e animali non bersaglio.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione

L'articolo 1 rilascia alla Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. l'autorizzazione dell'Unione n. EU-0035808-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi "Lactic Acid Product Family", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell'allegato. L'autorizzazione è valida dal 17 maggio 2026 al 30 aprile 2036.

Base giuridica e procedura di valutazione

Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda era stata presentata il 25 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1; la relazione di valutazione è stata trasmessa il 25 febbraio 2025 dall'autorità competente; il 29 settembre 2025 l'ECHA ha trasmesso parere, progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e relazione finale; il 24 ottobre 2025 ha trasmesso il progetto di sommario nelle lingue ufficiali dell'Unione.

Esito della valutazione scientifica

Dai considerando risulta che la famiglia è qualificata come "famiglia di biocidi" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, e, se conforme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 6.

Ambito dei prodotti e principi attivi

La famiglia contiene come principio attivo l'acido L-(+)-lattico, incluso nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. L'allegato disciplina varie meta-SPC e singoli prodotti commerciali, con concentrazioni del principio attivo variabili principalmente tra 2,24% e 3,2% p/p, e presenza di sostanze non attive come propan-2-olo e acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio.

Usi autorizzati

L'allegato autorizza principalmente la disinfezione di superfici dure non porose, comprese le superfici e i pavimenti, mediante spruzzo o mediante salviette pretrattate, in aree pubbliche e private e nelle aree destinate alla manipolazione o al trattamento degli alimenti (ad esempio cucine). Gli organismi bersaglio sono batteri, lieviti e virus con involucro; gli usi sono al chiuso e il prodotto è pronto all'uso.

Condizioni d'impiego e tempi di contatto

Per gli usi a spruzzo è indicato un tasso di applicazione di circa 32 ml/m2, con 1 spruzzo pari a 1,25 ml e 26 spruzzi/m2. I tempi d'azione sono: 5 minuti per batteri e virus con involucro nelle aree pubbliche e private non alimentari, 15 minuti per i lieviti, e 15 minuti per batteri, lieviti e virus con involucro nelle aree alimentari. Per le salviette, il consumo indicativo è di circa 2 salviette/m2 per le salviette per pavimenti e circa 6 salviette/m2 per altre salviette, con tempi d'azione analoghi.

Categorie di utilizzatori e confezionamento

Gli usi sono autorizzati per utilizzatori professionali e, per alcune meta-SPC, anche per pubblico non professionale. Sono previste confezioni in flaconi HDPE/PET con spruzzatore/grilletto e buste in HDPE/nHDPE con tappo a vite o beccuccio da tagliare, nonché confezioni di salviette in laminato PET/PE. Per alcune ricariche destinate ai non professionali è richiesta un'impugnatura per le buste da 1 a 2 litri.

Obblighi di sicurezza e mitigazione del rischio

Le condizioni variano per meta-SPC: in diversi casi è richiesto di evitare il contatto con gli occhi, di non toccare la superficie fino all'asciugatura e di tenere lontani bambini e animali durante la disinfezione e fino a superficie asciutta. Per gli utilizzatori professionali può essere obbligatorio l'uso di guanti conformi alla EN 374 o di protezione oculare conforme alla EN 16321; resta ferma l'applicazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori da agenti chimici.

Primo soccorso, emergenze e smaltimento

L'allegato contiene istruzioni puntuali per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, con invito a consultare un centro antiveleni o un medico e, in alcuni casi, a risciacquare a lungo e non indurre il vomito. Lo smaltimento deve avvenire secondo la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, il Catalogo europeo dei rifiuti e la normativa regionale e nazionale; i residui devono restare nel contenitore originale e non essere mescolati con altri rifiuti.

Conservazione e durata di stoccaggio

La durata di conservazione è in genere di 24 mesi per le formulazioni spray e di 12 mesi per le formulazioni in salviette. In ogni caso, i prodotti devono essere conservati al riparo dalla luce diretta; in alcune formulazioni la temperatura non deve superare 25 °C e i prodotti devono essere tenuti lontani dalla portata di bambini e animali non bersaglio.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisanità e sicurezza dei prodotti chimicimercato internosalute pubblicasicurezza sul lavoro

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