Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/905

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/905 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco di indici di riferimento per valuta estera a pronti esenti dalla sua applicazione

Normativa europea32026R0905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione designa quattro indici di riferimento per valuta estera a pronti come soddisfacenti i criteri dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. In conseguenza di tale designazione, USDINR, USDKRW, USDPHP e USDTWD restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento sui benchmark UE. La Commissione motiva la scelta richiamando la presenza di controlli sui cambi, l'uso diffuso di tali indici come copertura nell'Unione e l'assenza di benchmark alternativi equivalenti nell'Unione.

Designazione di alcuni indici di riferimento per valuta estera a pronti come esenti dall'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea agli indici di riferimento per valuta estera a pronti elencati nell'allegato, cioè USDINR, USDKRW, USDPHP e USDTWD, e ai loro amministratori indicati nell'allegato. La designazione produce l'effetto di escludere tali indici dall'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 ai sensi dell'articolo 18 bis; l'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE. Non disciplina altri indici di riferimento né modifica in via generale il regime degli amministratori, se non per il perimetro degli indici esentati.

Indici di riferimento per valuta estera a pronti esenti dall'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/905 della Commissione individua quattro benchmark di cambio a pronti di Paesi terzi che, per effetto dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2016/1011, non sono soggetti alla disciplina generale europea sugli indici di riferimento. La misura si colloca nel quadro delle modifiche recenti al regime dei benchmark e risponde all'esigenza di consentire alle imprese e ai fondi di investimento dell'Unione di continuare a coprirsi dal rischio di cambio in mercati caratterizzati da restrizioni valutarie.

Contesto e finalità

La Commissione richiama, nei considerando, che gli operatori dell'Unione hanno spesso esposizioni commerciali in valute estere e necessitano di strumenti di copertura contro fluttuazioni sfavorevoli. Per alcune valute non liberamente convertibili, tale copertura avviene tramite contratti forward non consegnabili collegati a indici di riferimento per valuta estera a pronti. Poiché gli amministratori di tali benchmark sono frequentemente ubicati al di fuori dell'Unione e possono non essere regolamentati, risultano difficili o poco convenienti le vie del riconoscimento, dell'avallo o della decisione di equivalenza previste dal regolamento (UE) 2016/1011.

Base giuridica e consultazione

L'atto è adottato in base all'articolo 18 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011. La Commissione richiama inoltre il contesto normativo derivante dal regolamento (UE) 2021/168, che ha introdotto l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di Paesi terzi, e dal regolamento (UE) 2025/914, che ha sostituito i requisiti dell'articolo 18 bis. Dal 9 maggio al 4 luglio 2025 è stata svolta una consultazione pubblica finalizzata a verificare quali indici soddisfacessero le condizioni richieste.

Indici designati

La Commissione designa come esenti quattro indici di riferimento per valuta estera a pronti:

  • USDINR, amministrato da Financial Benchmarks India Pvt Ltd, identificativo FBIL (INR01), relativo alla rupia indiana (INR);
  • USDKRW, amministrato da Seoul Money Brokerage, identificativo KFTC18, relativo al won sudcoreano (KRW);
  • USDPHP, amministrato da Bankers Association of the Philippines, identificativo BAPPESO (PHP06), relativo al peso filippino (PHP);
  • USDTWD, amministrato da Taipei Forex Inc., identificativo TAIFX1 (TWD03), relativo al nuovo dollaro di Taiwan (TWD).

Ragioni della designazione

Nei considerando, la Commissione indica che per ciascuna delle valute interessate esistono controlli o restrizioni sui cambi: la disciplina indiana limita la detenzione di valuta estera fuori dall'India; la Repubblica di Corea prevede restrizioni sui pagamenti verso l'estero e ai non residenti; il nuovo dollaro di Taiwan non può essere trasferito fuori da Taiwan senza conversione in valuta estera; il peso filippino è soggetto a restrizioni per pagamenti internazionali superiori a 50.000 PHP, che richiedono autorizzazione scritta preventiva della banca centrale.

La consultazione ha inoltre mostrato che gli indici sono usati in modo frequente, sistematico e regolare come copertura delle esposizioni valutarie nell'Unione e che circa il 70-80% del valore nozionale delle negoziazioni in contratti forward e swap collegati a tali indici corrisponde ad attività di hedging. È stata infine constatata l'assenza di benchmark alternativi equivalenti forniti da amministratori stabiliti nell'Unione.

Effetti giuridici

Con la designazione, gli indici elencati nell'allegato soddisfano i criteri dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e, pertanto, non si applica loro la disciplina generale di tale regolamento. Il considerando 3 segnala che, in assenza di designazione, tali indici potrebbero rientrare nel campo di applicazione dei titoli II, III, IV, V e VI del regolamento sui benchmark, con l'eccezione degli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater richiamata nel testo.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Designazione degli indici esentati

L'articolo 1 dispone che gli indici di riferimento per valuta estera a pronti elencati nell'allegato sono designati come indici che soddisfano i criteri dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli indici interessati sono USDINR, USDKRW, USDPHP e USDTWD, con i relativi amministratori e identificativi indicati nell'allegato.

Presupposti sostanziali della designazione

Nei considerando la Commissione constata che per le valute interessate esistono controlli o restrizioni sui cambi; che gli indici sono usati in modo frequente, sistematico e regolare come copertura contro il rischio di cambio nell'Unione; e che non esiste un indice alternativo equivalente fornito da un amministratore ubicato nell'Unione. Tali elementi soddisfano i criteri dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/1011.

Contesto normativo e consultazione pubblica

Il regolamento si fonda sull'articolo 18 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011. La Commissione richiama la modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, operata dal regolamento (UE) 2021/168, e la revisione dei requisiti dell'articolo 18 bis introdotta dal regolamento (UE) 2025/914. È inoltre richiamata una consultazione pubblica svolta dal 9 maggio al 4 luglio 2025 per individuare gli indici che soddisfano i nuovi requisiti.

Effetti rispetto all'ambito di applicazione del regolamento sui benchmark

La designazione comporta che gli indici indicati siano esenti dall'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011. La Commissione osserva che, in mancanza di designazione, tali indici potrebbero rientrare nel perimetro di applicazione del regolamento, anche in relazione ai titoli II, III, IV, V e VI, con l'eccezione degli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater richiamata nel considerando 3.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziariindici di riferimentomercati finanziaricambi valutariregolamentazione dei contratti derivati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.