Regolamento (UE) 2026/910
Regolamento delegato (UE) 2026/910 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi imposti ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il sistema di finanziamento delle attività di vigilanza dell’ESMA sui fornitori di rating ESG. Definisce la base di calcolo dei contributi, gli importi fissi per autorizzazione, registrazione e riconoscimento, nonché le regole speciali per i piccoli fornitori e i microfornitori. Prevede inoltre il rimborso alle autorità nazionali competenti dei costi effettivamente sostenuti quando svolgono compiti delegati o prestano assistenza all’ESMA. Il tutto è impostato in modo da garantire la copertura integrale dei costi senza accumuli significativi di avanzo o disavanzo.
Disciplina i contributi di vigilanza, autorizzazione, riconoscimento e registrazione dovuti dai fornitori di rating ESG all’ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2024/3005.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di rating ESG soggetti al regolamento (UE) 2024/3005, inclusi: i fornitori stabiliti nell’Unione che chiedono l’autorizzazione o sono autorizzati/registrati; i fornitori stabiliti al di fuori dell’Unione che chiedono il riconoscimento o la registrazione nel regime di equivalenza; i piccoli fornitori di rating ESG di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005, compresi i microfornitori ai sensi della direttiva 2013/34/UE. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede inoltre importi specifici per operatori extra-UE che operano nell’Unione nell’ambito del regime di equivalenza. Restano esclusi dal prelievo diretto le autorità competenti nazionali, che non riscuotono contributi dai fornitori ma sono rimborsate dall’ESMA per i costi effettivi sostenuti per compiti delegati o assistenza.
Contributi imposti ai fornitori di rating ESG dall’ESMA
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3005 definendo il regime economico dei contributi dovuti dai fornitori di rating ESG per finanziare la vigilanza dell’ESMA. La disciplina mira a garantire la copertura integrale dei costi di vigilanza, autorizzazione, registrazione e riconoscimento, senza generare disavanzi o avanzi strutturali rilevanti, e prevede un raccordo con l’attività delle autorità competenti nazionali quando queste operano su delega o in assistenza all’ESMA.
Ambito soggettivo e logica del sistema
Il testo si applica ai fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione e a quelli stabiliti al di fuori dell’Unione, distinguendo tra operatori autorizzati, registrati e riconosciuti, nonché tra i soggetti che chiedono l’accesso al mercato tramite autorizzazione, registrazione nel regime di equivalenza o riconoscimento. Una disciplina speciale è prevista per i piccoli fornitori di rating ESG e per i microfornitori, coerentemente con il regime temporaneo introdotto dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005, al fine di agevolarne l’ingresso e la permanenza sul mercato.
Fatturato applicabile e documentazione contabile
Ai fini del calcolo dei contributi annuali di vigilanza, nonché dei contributi di registrazione e vigilanza dovuti dai piccoli fornitori, il parametro centrale è il "fatturato applicabile". Esso coincide con le entrate derivanti dalle attività di rating ESG risultanti dai conti sottoposti a revisione o certificati da revisori esterni relativi all’anno (n-2). Se il soggetto non ha operato per tutto l’anno di riferimento, l’ESMA stima le entrate su base annuale; se mancano i conti dell’anno (n-2), si utilizzano quelli dell’anno (n-1). I fornitori devono trasmettere annualmente all’ESMA i conti entro il 30 settembre dell’anno (n-1), per via elettronica. Le entrate in valuta diversa dall’euro sono convertite usando il tasso medio di cambio dell’euro pubblicato dalla BCE per il periodo in cui sono state registrate.
Contributo annuale di vigilanza ordinario
Per i fornitori registrati o autorizzati nell’Unione e per i fornitori riconosciuti al di fuori dell’Unione, l’ESMA calcola il contributo annuale di vigilanza partendo dalla stima delle spese di vigilanza incluse nel proprio bilancio, approvato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010, al netto dei contributi annuali fissi previsti per i fornitori extra-UE registrati nel regime di equivalenza. Ciascun soggetto versa una quota proporzionale al proprio fatturato applicabile rispetto al fatturato totale dei soggetti tenuti al contributo.
Il contributo è versato in un’unica rata entro la fine di marzo dell’anno di riferimento; l’ESMA deve inviare la nota di addebito almeno 30 giorni prima della scadenza. Il contributo non è rimborsabile. Per il primo anno di autorizzazione, riconoscimento o registrazione, l’importo è riproporzionato in funzione dei giorni residui dell’anno; se il titolo abilitativo è ottenuto nel mese di dicembre, non è dovuto alcun contributo per quell’anno.
Importi fissi per registrazione, autorizzazione e riconoscimento
Il regolamento fissa importi determinati per le varie procedure di accesso al mercato. I fornitori stabiliti nell’Unione che chiedono l’autorizzazione versano un contributo fisso di 40.000 EUR; se si tratta di piccoli fornitori o microfornitori che scelgono di entrare nel perimetro del regolamento o che devono chiedere autorizzazione al termine del regime temporaneo, il contributo scende a 20.000 EUR. Se la domanda comprende richieste di avallo dei rating ESG o di esternalizzazione, si aggiungono 5.000 EUR per ciascuna richiesta.
I fornitori stabiliti al di fuori dell’Unione che chiedono la registrazione nel regime di equivalenza versano 10.000 EUR, mentre quelli che chiedono il riconoscimento versano 40.000 EUR. I contributi sono dovuti al momento della presentazione della domanda e devono essere pagati entro 30 giorni dalla nota di addebito dell’ESMA. In caso di ritiro della domanda, il regolamento esclude il rimborso se la decisione dell’ESMA non è ancora intervenuta o, per la registrazione, se non è ancora stata confermata la completezza delle informazioni trasmesse.
Regime specifico per i piccoli fornitori di rating ESG
Per i piccoli fornitori stabiliti nell’Unione che notificano l’intenzione di registrarsi, il contributo fisso di registrazione è pari a 2.000 EUR. Per tutto il periodo in cui beneficiano del regime temporaneo, i piccoli fornitori registrati versano contributi annuali di vigilanza proporzionati al fatturato applicabile e comunque non superiori al 2% di tale fatturato; i microfornitori sono esentati dal pagamento del contributo annuale di vigilanza per l’intera durata del regime temporaneo.
Dopo la conclusione del regime temporaneo, i soggetti che devono presentare domanda di autorizzazione entro sei mesi per continuare a operare nell’Unione continuano per due anni a pagare contributi proporzionati non superiori al 2% del fatturato applicabile; solo dal terzo anno successivo all’autorizzazione si applica il sistema ordinario dell’articolo 4.
Ruolo delle autorità nazionali competenti
Il regolamento chiarisce che soltanto l’ESMA può riscuotere dai fornitori di rating ESG i contributi di autorizzazione, riconoscimento, registrazione e vigilanza. Le autorità competenti nazionali non possono imporre contributi diretti ai fornitori, neppure quando svolgono attività delegate dall’ESMA.
L’ESMA deve tuttavia rimborsare alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per i compiti delegati ex articolo 43 del regolamento (UE) 2024/3005 o per l’assistenza resa ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, e dell’articolo 34, paragrafo 5. Il rimborso copre sia i costi fissi sia quelli variabili, con l’obiettivo di evitare che le autorità conseguano perdite o profitti indebiti nello svolgimento di tali attività.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Copertura integrale dei costi di vigilanza
I contributi imposti ai fornitori di rating ESG coprono tutti i costi dell’ESMA per la vigilanza, inclusi quelli connessi ad autorizzazione, registrazione e riconoscimento, nonché il rimborso delle autorità competenti cui l’ESMA delega compiti ex articolo 43 del regolamento (UE) 2024/3005 o che prestano assistenza ex articolo 33, paragrafo 4, e articolo 34, paragrafo 5.
Fatturato applicabile e base di calcolo
Il fatturato applicabile è determinato sulle entrate da attività di rating ESG risultanti dai conti sottoposti a revisione dell’anno (n-2), oppure, in assenza, dell’anno (n-1). Se il soggetto non ha operato per tutto l’anno (n-2), l’ESMA stima le entrate per l’intero esercizio. I conti vanno trasmessi elettronicamente entro il 30 settembre dell’anno (n-1). Le entrate in valuta diversa dall’euro sono convertite al tasso medio di cambio BCE del periodo di riferimento.
Tipologie di contributi
I fornitori stabiliti nell’Unione che chiedono autorizzazione pagano contributo annuale di vigilanza e contributo di autorizzazione. I fornitori extra-UE che chiedono riconoscimento pagano contributo annuale di vigilanza e contributo di riconoscimento. I fornitori extra-UE che chiedono registrazione nel regime di equivalenza pagano contributo annuale fisso di vigilanza e contributo di registrazione. I piccoli fornitori di rating ESG pagano contributi proporzionati secondo il regime speciale dell’articolo 8. Tutti i contributi sono versati in euro e i pagamenti tardivi maturano interessi di mora ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Contributo annuale di vigilanza ordinario
Si applica ai fornitori autorizzati o registrati stabiliti nell’Unione e ai fornitori riconosciuti stabiliti al di fuori dell’Unione. Il costo annuale di vigilanza complessivo è pari alla stima delle spese di vigilanza iscritte nel bilancio ESMA, approvato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010, al netto dei contributi annuali fissi di cui al paragrafo 2. Ciascun soggetto versa una quota proporzionale al rapporto tra il proprio fatturato applicabile e il fatturato totale dei soggetti tenuti al contributo. Il contributo è dovuto in un’unica rata entro la fine di marzo dell’anno di riferimento, previa nota di addebito inviata almeno 30 giorni prima. Non è rimborsabile. Per il primo anno, il contributo è riproporzionato in funzione dei giorni residui fino al 31 dicembre; chi ottiene autorizzazione, riconoscimento o registrazione nel mese di dicembre non versa alcun contributo per il primo anno.
Contributo annuale fisso per registrazione nel regime di equivalenza
I fornitori extra-UE registrati che operano nell’Unione nell’ambito del regime di equivalenza ex articolo 10 del regolamento (UE) 2024/3005 versano un contributo annuale fisso di vigilanza pari a 6 000 EUR.
Contributo di autorizzazione per fornitori stabiliti nell’Unione
Il contributo fisso di autorizzazione è pari a 40 000 EUR. Per i piccoli fornitori di rating ESG, compresi i microfornitori, che scelgono di rientrare volontariamente nell’ambito del regolamento o che, alla fine del regime temporaneo, devono chiedere autorizzazione, il contributo è ridotto a 20 000 EUR. Se la domanda include richieste di avallo dei rating ESG o di esternalizzazione, si aggiungono 5 000 EUR per ciascuna richiesta. Il contributo è dovuto alla presentazione della domanda e va pagato entro 30 giorni dalla nota di addebito. Non è rimborsato in caso di ritiro della domanda prima della decisione.
Contributo di registrazione per fornitori extra-UE
I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che chiedono la registrazione nel regime di equivalenza versano un contributo fisso di 10 000 EUR. Il pagamento è dovuto alla presentazione della domanda ed entro 30 giorni dalla nota di addebito. Non è rimborsato se la domanda è ritirata prima della conferma di completezza delle informazioni trasmesse.
Contributo di riconoscimento per fornitori extra-UE
I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che chiedono il riconoscimento ex articolo 12 del regolamento (UE) 2024/3005 versano un contributo fisso di 40 000 EUR. Il pagamento è dovuto alla presentazione della domanda ed entro 30 giorni dalla nota di addebito. Non è rimborsato se la domanda è ritirata prima della decisione di riconoscimento o di rifiuto.
Regime speciale per piccoli fornitori di rating ESG
I piccoli fornitori stabiliti nell’Unione che notificano l’intenzione di essere registrati versano un contributo fisso di registrazione di 2 000 EUR. Per l’intero periodo del regime temporaneo ex articolo 5 del regolamento (UE) 2024/3005, i piccoli fornitori registrati pagano contributi di vigilanza proporzionati, comunque non superiori al 2% del fatturato applicabile; i microfornitori sono esentati dal contributo annuale di vigilanza per tutta la durata del regime temporaneo. Dopo la fine del regime temporaneo, i fornitori che devono chiedere autorizzazione entro sei mesi continuano per due anni a versare contributi proporzionati non superiori al 2% del fatturato applicabile; dal terzo anno successivo all’autorizzazione, tornano al regime ordinario dell’articolo 4.
Rimborso delle autorità nazionali competenti
Le autorità competenti non possono addebitare direttamente contributi ai fornitori di rating ESG, anche quando svolgono compiti delegati per conto dell’ESMA. L’ESMA rimborsa solo i costi effettivamente sostenuti, inclusi costi fissi e variabili, per i compiti delegati ex articolo 43 del regolamento (UE) 2024/3005 o per l’assistenza prestata ex articolo 33, paragrafo 4, e articolo 34, paragrafo 5.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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