Regolamento (UE) 2026/903
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/903 della Commissione, del 24 aprile 2026, che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce e dettaglia un modulo specifico dell’ICSMS per l’attuazione del regolamento (UE) 2024/3015 sul divieto di prodotti ottenuti con lavoro forzato. Definisce quali informazioni devono essere comunicate, da chi, in quale formato e verso quali destinatari, sia nelle fasi di indagine e decisione sia in quelle di esecuzione e cooperazione doganale. Stabilisce inoltre limitazioni di accesso, tempi di conservazione dei dati personali e regole sui passaggi tecnici verso le autorità doganali attraverso le interconnessioni previste dal quadro di riferimento.
Regolamento di esecuzione che disciplina il modulo ICSMS sul lavoro forzato, definendone funzionalità, accessi, flussi informativi, conservazione dei dati e interazioni con le autorità doganali ai fini del regolamento (UE) 2024/3015.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione europea, alle autorità competenti designate dagli Stati membri, alle autorità doganali e, indirettamente, agli operatori economici coinvolti in indagini, decisioni e misure esecutive relative a prodotti ottenuti con il lavoro forzato ai sensi del regolamento (UE) 2024/3015. Riguarda le comunicazioni e lo scambio di informazioni tramite l’ICSMS per i capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015, nonché le interazioni con le autorità doganali ai sensi dell’articolo 7 e del capo V, sezione II. Si applica dalla sua entrata in vigore, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; contiene inoltre regole operative legate all’entrata in funzione delle interconnessioni previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/3015.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/903 della Commissione
Il regolamento specifica le modalità operative del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare per l’attuazione del regolamento (UE) 2024/3015, che vieta l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti ottenuti con lavoro forzato. La disciplina mira a rendere efficaci e coordinati gli scambi informativi tra Commissione, autorità competenti nazionali e autorità doganali, garantendo al contempo la protezione delle informazioni riservate e dei dati personali.
Ambito e finalità del modulo ICSMS sul lavoro forzato
Il regolamento istituisce un modulo dedicato all’interno dell’ICSMS, il sistema già previsto dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 per la vigilanza del mercato. Tale modulo diviene lo strumento di comunicazione per le attività disciplinate dai capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015, incluse le comunicazioni preliminari tra Stati membri e Commissione sui recapiti e i settori di competenza delle autorità, le segnalazioni relative al presunto lavoro forzato, le indagini, le decisioni e le misure esecutive.
Il modulo è anche funzionale alle interazioni con le autorità doganali previste dall’articolo 7 e dal capo V, sezione II, del regolamento (UE) 2024/3015, nonché alle valutazioni basate sul rischio e all’identificazione di prodotti o gruppi di prodotti suscettibili di atti delegati. L’accesso è limitato agli utenti espressamente designati dalla Commissione, dalle autorità competenti e dalle autorità doganali per le rispettive funzioni.
Coordinamento delle indagini e assistenza reciproca
L’articolo 2 dettaglia il contenuto delle comunicazioni che accompagnano la cooperazione tra autorità competenti e Commissione nella fase istruttoria. Quando emergono nuove informazioni, l’autorità competente capofila deve trasmettere una descrizione dettagliata dei fatti, i documenti giustificativi e il territorio in cui si presume il lavoro forzato. Se chiede supporto ad altre autorità competenti, deve indicare l’indagine di riferimento, le autorità coinvolte e il contenuto specifico dell’assistenza richiesta, compresa l’eventuale richiesta di contattare operatori economici.
Analogamente, l’autorità che intende essere strettamente coinvolta in un’indagine altrui deve motivare la richiesta e indicare, se del caso, l’indagine e l’autorità capofila. Anche la Commissione, quando chiede informazioni ad autorità competenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3015, deve usare il modulo e specificare riferimento all’indagine, destinatari, contenuto della richiesta, documenti giustificativi e termine di risposta.
Esiti preliminari: non avvio, apertura e chiusura dell’indagine
Quando l’autorità competente capofila conclude di non avviare un’indagine, deve comunicarlo con informazioni che identificano i prodotti interessati, gli operatori economici oggetto della valutazione e le ragioni della scelta, inclusa la mancanza di un sospetto fondato o la sua eliminazione. Se invece l’indagine viene avviata, devono essere comunicati lo stato della procedura, i prodotti e gli operatori interessati, la data di avvio, una sintesi dei motivi e la copia delle informazioni notificate agli operatori.
Alla chiusura dell’indagine, l’autorità capofila trasmette un riferimento all’indagine, lo stato di chiusura, la documentazione notificata, una sintesi delle ragioni della chiusura e la data di chiusura; ove rilevante, devono essere indicate anche le ispezioni in loco effettuate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/3015.
Decisioni di violazione, ordini di ritiro e rapporti con le dogane
L’articolo 6 disciplina il contenuto della comunicazione delle decisioni che accertano una violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015. La comunicazione deve contenere il riferimento all’indagine, lo stato procedurale, l’identificazione dei prodotti e degli operatori destinatari, una sintesi dei motivi, l’indicazione se la decisione imponga il ritiro e lo smaltimento dei prodotti o il loro trattenimento, il termine entro cui adempiere e la copia elettronica della decisione.
Il regolamento distingue inoltre tra la comunicazione alle autorità doganali prima e dopo l’entrata in funzione dell’interconnessione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015. Nella fase transitoria si usano protocolli nazionali; successivamente la trasmissione avviene tramite il modulo ICSMS, con invio automatico al sistema doganale di gestione dei rischi. Lo stesso vale per le revoche o modifiche delle decisioni a seguito di riesame, che devono essere trasmesse alle dogane secondo meccanismi analoghi.
L’articolo 7 prevede inoltre che gli ordini di ritiro o smaltimento siano comunicati alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti mediante copia elettronica della decisione.
Riesame, revoca e controllo giurisdizionale
L’articolo 8 disciplina in modo puntuale la comunicazione delle modifiche o revoche delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015 a seguito del riesame di cui all’articolo 21. Devono essere trasmessi il riferimento alla decisione iniziale, una copia della decisione sul riesame, l’eventuale esito del controllo giurisdizionale, la copia della relativa decisione giudiziaria e la data di efficacia delle modifiche o della revoca.
Nel rapporto con le autorità doganali, continuano a valere regole differenziate a seconda che l’interconnessione sia già operativa o meno. Anche in questa fase, qualora la Commissione agisca come autorità capofila, può essere tenuta a registrare le variazioni nel sistema doganale di gestione dei rischi fino all’attivazione dell’interconnessione.
Protezione dei dati e conservazione
Il regolamento dedica due disposizioni alla conservazione dei dati personali. L’articolo 9 fissa un periodo di conservazione di 10 anni per i dati personali contenuti nelle informazioni del modulo ICSMS sul lavoro forzato, decorrenti dalla chiusura dell’indagine preliminare, dalla chiusura dell’indagine, dalla comunicazione della decisione di violazione o della revoca/modifica della decisione. La cancellazione avviene automaticamente l’ultimo giorno del periodo di conservazione.
L’articolo 10 riguarda invece i dati personali degli utenti dell’ICSMS: la Commissione deve cancellarli entro un mese dalla comunicazione della cessazione dell’utenza da parte dei propri servizi, dell’autorità competente o dell’autorità doganale interessata. Il regolamento richiama espressamente il rispetto del quadro UE in materia di protezione dei dati, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e prevede una contitolarità del trattamento tra Commissione e autorità competenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione e funzioni del modulo ICSMS sul lavoro forzato
L’articolo 1 crea nel sistema ICSMS un modulo dedicato al lavoro forzato e ne elenca le funzioni: comunicazioni tra Stati membri e Commissione sui recapiti e settori di competenza delle autorità, trasmissione delle informazioni presentate tramite il punto unico di presentazione, scambi tra autorità competenti su nuove informazioni, richieste di sostegno e di informazioni, comunicazioni su non avvio, avvio, chiusura e conclusione delle indagini, decisioni di violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015, ordini di ritiro e smaltimento, informazioni su esecuzione e sanzioni, revoca o modifica delle decisioni e ulteriori comunicazioni per l’attuazione dei capi I, III, IV e V. Il modulo serve anche per interazioni con le autorità doganali e per valutazioni basate sul rischio e identificazione di prodotti o gruppi di prodotti.
Dettaglio delle comunicazioni per indagini e assistenza reciproca
L’articolo 2 specifica i dati da trasmettere quando emergono nuove informazioni, quando si chiede sostegno ad altre autorità competenti, quando un’autorità vuole essere strettamente coinvolta in un’indagine e quando la Commissione o un’autorità competente chiede informazioni ad altre autorità. Sono richiesti, a seconda dei casi, descrizione dettagliata delle informazioni o del supporto richiesto, riferimento all’indagine, autorità coinvolte, documenti giustificativi e termine di risposta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3015.
Non avvio di un’indagine
L’articolo 3 disciplina le informazioni da comunicare quando l’autorità competente capofila decide di non avviare un’indagine: identificazione del prodotto o dei prodotti, dati sugli operatori economici interessati e motivi della valutazione, inclusa l’assenza o la cessazione del sospetto fondato.
Avvio e chiusura delle indagini
L’articolo 4 impone, per l’avvio dell’indagine, la comunicazione dello stato, dell’identificazione dei prodotti e degli operatori, della data di avvio, di una sintesi dei motivi e della copia delle informazioni notificate agli operatori. L’articolo 5 richiede, per la chiusura dell’indagine, un riferimento all’indagine, lo stato di chiusura, la copia delle notifiche agli operatori, una sintesi dei motivi della chiusura e la data di chiusura, con eventuale menzione di ispezioni in loco.
Comunicazione delle decisioni di violazione e delle misure di ritiro/smaltimento
L’articolo 6 disciplina le comunicazioni della decisione che accerta una violazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3015: riferimento all’indagine, stato della procedura, identificazione dei prodotti e degli operatori, sintesi dei motivi, indicazione dell’ordine di ritiro o smaltimento o di trattenimento, scadenza per l’adempimento e copia elettronica della decisione. Prevede inoltre le modalità di comunicazione alle autorità doganali: prima dell’interconnessione tramite protocolli nazionali; dopo l’interconnessione tramite ICSMS con trasmissione automatica al sistema doganale di gestione dei rischi. Sono previste anche le informazioni da trasmettere sull’esecuzione dei ritiri/smaltimenti e sulle sanzioni per non conformità.
Trasmissione degli ordini di ritiro e smaltimento alle autorità di vigilanza del mercato
L’articolo 7 prevede che l’autorità competente capofila comunichi agli organi di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti una copia elettronica della decisione contenente l’ordine di ritiro o smaltimento, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015.
Revoca o modifica delle decisioni e controllo giurisdizionale
L’articolo 8 disciplina la comunicazione delle revoche o modifiche delle decisioni adottate a seguito di riesame ex articolo 21 del regolamento (UE) 2024/3015, includendo riferimento alla decisione originaria, copia della decisione sul riesame, esito del controllo giurisdizionale se intervenuto, copia della decisione giudiziaria e data di efficacia della revoca o modifica. Sono regolate anche le modalità verso le autorità doganali, prima e dopo l’attivazione dell’interconnessione, e il ruolo della Commissione quando agisce come autorità capofila.
Conservazione dei dati personali e cancellazione
L’articolo 9 stabilisce che i dati personali contenuti nelle informazioni del modulo ICSMS sul lavoro forzato siano conservati per 10 anni dalla chiusura dell’indagine preliminare, dalla chiusura dell’indagine, dalla comunicazione della decisione di violazione o della revoca/modifica della decisione. La cancellazione automatica avviene l’ultimo giorno del relativo periodo di conservazione.
Dati personali degli utenti ICSMS
L’articolo 10 prevede la cancellazione, entro un mese dalla comunicazione della cessazione dell’utenza, dei dati personali relativi alle persone fisiche designate come utenti dell’ICSMS da Commissione, autorità competenti o autorità doganali.
Entrata in vigore
L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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