Regolamento (UE) 2026/893
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/893 della Commissione, del 24 aprile 2026, che stabilisce i valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029 a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per ciascuno Stato membro, i valori limite annuali applicabili agli assorbimenti netti di gas a effetto serra per il quadriennio 2026-2029, in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841. I valori sono determinati sulla base della traiettoria lineare calcolata a partire dai dati riveduti degli inventari nazionali trasmessi nel 2025. L’atto è essenziale ai fini del controllo di conformità nel quadro LULUCF e si inserisce nel sistema di governance climatica dell’Unione.
Stabilisce i valori limite annuali di assorbimento netto di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro per gli anni 2026-2029, ai fini del regolamento (UE) 2018/841 sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento esclusivo ai valori limite annuali di assorbimento netto di gas a effetto serra per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Il regolamento opera nel quadro della conformità prevista dal regolamento (UE) 2018/841 e si fonda sui dati riveduti degli inventari nazionali dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri nel 2025. Non disciplina direttamente operatori privati o settori economici specifici, ma gli obblighi di risultato e verifica nel settore LULUCF a carico degli Stati membri; richiama inoltre l’adeguamento metodologico da considerare dopo la revisione completa degli inventari prevista nel 2032 per gli Stati membri che abbiano modificato la metodologia di calcolo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/841.
Valori limite annuali per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri per il periodo 2026-2029
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/893 della Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro, i valori limite annuali di assorbimento netto di gas a effetto serra per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. L’atto è adottato in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841 e si colloca nel quadro del monitoraggio e della conformità della disciplina LULUCF nel pacchetto climatico dell’Unione.
Contesto e base normativa
La Commissione motiva il regolamento richiamando la revisione completa, effettuata nel 2025 con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente, dei dati degli inventari nazionali dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999. I dati riveduti costituiscono la base per il calcolo delle traiettorie lineari degli Stati membri e, quindi, dei valori limite annuali oggetto del presente atto.
Metodo di calcolo dei valori limite
La Commissione precisa che, per ciascuno Stato membro, la traiettoria lineare è una linea retta definita da due punti:
- il valore di partenza nel 2022, pari al valore medio dei dati riveduti dell’inventario annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentati nel 2025;
- il valore finale nel 2030, pari al valore ottenuto aggiungendo l’obiettivo dello Stato membro di cui all’allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841 al valore medio dei dati riveduti dell’inventario annuale per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2025.
I valori limite annuali per il quadriennio 2026-2029 corrispondono ai valori situati sulla traiettoria lineare di ciascuno Stato membro per i rispettivi anni.
Controllo di conformità e revisione futura
Il considerando 4 introduce un elemento rilevante per l’interpretazione sistematica dell’atto: ai fini del controllo di conformità, dopo la revisione completa dei dati dell’inventario nazionale prevista nel 2032, la traiettoria lineare dovrà essere adeguata per gli Stati membri che abbiano modificato la metodologia di calcolo dei dati del proprio inventario nazionale ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/841. In tali casi, il valore di partenza e il valore finale della traiettoria dovranno essere corretti sulla base dell’adeguamento metodologico risultante dall’inventario da presentare nel 2032.
Dispositivo
L’articolo 1 rinvia all’allegato per i valori limite annuali applicabili nel periodo 2026-2029. L’allegato riporta, Stato per Stato, gli importi in tonnellate di CO2 equivalente, consentendo di individuare il percorso annuale di ciascun Paese nel quadro degli assorbimenti netti di gas a effetto serra.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti il regolamento assume rilievo soprattutto sul piano della compliance pubblica e della pianificazione climatica nazionale, poiché definisce i parametri numerici su cui si fondano la verifica dei progressi degli Stati membri e i successivi controlli di conformità nel settore LULUCF. Il testo non introduce obblighi diretti per imprese o contribuenti, ma incide sul quadro regolatorio in cui gli Stati membri devono attestare il conseguimento dei propri obiettivi di assorbimento netto.
Disposizioni principali
Determinazione dei valori limite annuali 2026-2029
L’articolo 1 dispone che i valori limite annuali per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 per ciascuno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/841, sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta i valori per ogni Stato membro in tonnellate di CO2 equivalente.
Base di calcolo dei valori e traiettoria lineare
Dai considerando emerge che la Commissione ha ricalcolato i valori sulla base dei dati riveduti degli inventari nazionali trasmessi nel 2025. La traiettoria lineare di ciascuno Stato membro parte dal valore medio dei dati riveduti per il triennio 2021-2023 e termina nel 2030 con un valore dato dalla somma tra l’obiettivo dello Stato membro di cui all’allegato II bis, colonna C, del regolamento (UE) 2018/841 e il valore medio dei dati riveduti per il triennio 2016-2018.
Rapporto con il controllo di conformità e futura revisione metodologica
Il considerando 4 precisa che, ai fini del controllo di conformità, dopo la revisione completa dei dati dell’inventario nazionale prevista nel 2032, la traiettoria lineare dovrà essere adeguata per gli Stati membri che abbiano modificato la metodologia di calcolo dei dati di inventario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2018/841. Per tali Stati, il valore di partenza e il valore finale della traiettoria dovranno essere adattati sulla base del rispettivo adeguamento metodologico risultante dall’inventario da presentare nel 2032.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per Stato membro
L’allegato contiene i valori numerici annuali per ciascuno Stato membro per il periodo 2026-2029, espressi in tonnellate di CO2 equivalente, con importi positivi o negativi a seconda della posizione dello Stato membro rispetto al percorso di assorbimento netto definito dal regolamento.
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